*Proprietà, possesso e diritti reali – Domanda di indennità di occupazione illegittima e autonomia della domanda ed autonomia rispetto domanda proposta nel giudizio di risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per c.d. accessione invertita

*Proprietà, possesso e diritti reali – Domanda di indennità di occupazione illegittima e autonomia della domanda ed autonomia rispetto domanda proposta nel giudizio di risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per c.d. accessione invertita

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d’appello di Messina ritenuto che per effetto della sentenza n. 398/1996, emessa dalla medesima Corte tra le stesse parti, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupazione legittima dello stesso terreno, si fosse formato il giudicato in ordine al valore venale del terreno, con Corte di Cassazione – copia non ufficiale 3 di 7 conseguente preclusione di ogni diversa valutazione delle aree nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa, mentre invece, in ragione della diversità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi, avrebbe dovuto procedersi all’accertamento del valore del terreno al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte d’appello ha condannato il Comune alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, mentre non sussistevano i presupposti per l’accoglimento dell’appello. 2. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. L’eccezione è infondata, tenuto conto che dalla lettura dell’atto di impugnazione si evince chiaramente la materia del contendere, il contenuto della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento delle censure formulate. 3. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni di seguito evidenziate. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Occorre precisare che deve ritenersi intervenuto il giudicato interno sulla perdita della proprietà del terreno per effetto e al momento della trasformazione irreversibile del bene, a seguito di occupazione appropriativa (secondo l’interpretazione all’epoca vigente), accertata dal primo giudice e non impugnata in sede di gravame. 4.2. Questa Corte ha già affermato, con riferimento all’ipotesi in cui il procedimento di espropriazione sia portato legittimamente a termine con l’adozione del decreto di esproprio, che le opposizioni alla stima dell’indennità di occupazione e quelle all’indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative causae petendi, costituite l’una dalla privazione del godimento del bene occupato e l’altra dall’ablazione di quello espropriato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 di 7 Ne consegue che in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sull’indennità di occupazione legittima, ma non l’accertamento del suo valore di mercato, tanto per l’evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018). In effetti, numerose sono le pronunce che attribuiscono efficacia di giudicato all’accertamento sulla edificabilità o meno del fondo, effettuato nei giudizi riguardanti la determinazione dell’indennità di occupazione legittima, nei diversi giudizi relativi alla determinazione dell’indennità di esproprio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20234 del 07/10/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3909 del 17/02/2011). Anche in tema di occupazione appropriativa, questa Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 06/04/2021). Diversa, però, è l’efficacia della menzionata decisione, non ai fini dell’accertamento del carattere edificatorio o meno delle aree, ma della statuizione sulla domanda risarcitoria conseguente all’occupazione appropriativa del bene inizialmente occupato legittimamente e, poi, trasformato irreversibilmente, senza l’adozione del decreto di esproprio. È, infatti, evidente che la determinazione dell’indennità di occupazione e la quantificazione del danno causato dall’accessione invertita sono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alla diversità delle relative causae petendi, costituite l’una dalla privazione del godimento Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 di 7 del bene occupato e l’altra dalla perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato. A tale rilievo deve aggiungersi che, se è vero che ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione rileva la c.d. indennità “virtuale” di espropriazione, è altrettanto vero che tale determinazione, effettuata in via incidentale, non può assumere valenza di giudicato, neppure in via riflessa, tanto per la diversità dei periodi considerati, quanto per l’evidenziata autonomia dei due rapporti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 06/08/1997; Cass., Sez. 1, sentenza n. 8761 del 07/10/1996). In altre parole, il valore di mercato del terreno ablato non costituisce una statuizione autonoma della sentenza di merito, che lo ha posto a base del calcolo dell’indennità di occupazione, né la premessa logica indispensabile della statuizione sul risarcimento del danno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018). 4.3. La statuizione impugnata non si è uniformata a tali principi, sicché il motivo di doglianza deve essere accolto. 5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e rende superfluo l’esame del secondo motivo, relativo alle spese processuali, da ritenersi pertanto assorbito. 6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio. 7. La Corte di merito dovrà dare applicazione al seguente principio: «In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio riguardante la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita (accertata con sentenza passata in giudicato) contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alla diversità delle relative causae petendi, costituite l’una dalla privazione del Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 di 7 godimento del bene e l’altra dalla perdita della proprietà dello stesso bene. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi, può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, che ha costituito l’antecedente logico-giuridico della statuizione sull’indennità di occupazione legittima, ma non l’accertamento del suo valore di mercato, tanto per l’evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati.»

CORTE DI CASSAZIONE, I CIVILE – ordinanza 01.01.2026 n. 52

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