Responsabilità – Danno d aperdita parentale le critiche della cassazione sulle Tabelle di Milano

Responsabilità – Danno d aperdita parentale le critiche della cassazione sulle Tabelle di Milano

1.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1226,2056 e 2059 c.c.

La tesi è la seguente.

Nel riconoscere e liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, i giudici di appello hanno dichiarato di avvalersi delle tabelle di Milano, ma hanno applicato quelle precedenti, e superate, ossia hanno applicato quelle esistenti al momento della decisione di primo grado, anche se, dopo tale decisione, ne erano sopravvenute di aggiornate.

L’applicazione delle precedenti tabelle, secondo i ricorrenti, ha altresì comportato il ricorso ad un criterio superato, quanto al danno parentale, poiché basato sulla individuazione di un minimo e di un massimo, anziché seguendo il sistema c.d. del punto (p. 12 del ricorso); sistema, questo, dichiarato non adeguato da questa Suprema Corte, e quindi sostituito in nuove tabelle.

I ricorrenti sottolineano che avevano posto la questione in appello: <<Anche a mezzo della memoria di replica in sede di appello, gli odierni ricorrenti insistevano affinché la Corte di Appello volesse liquidare le voci di danno non patrimoniale in questione, in applicazione delle nuove tabelle >> (p. 16 del ricorso).

2. Il motivo è fondato.

La Corte di Appello ha seguito le tabelle presenti al momento in cui il danno è stato liquidato in primo grado, come espressamente dichiarato in sentenza (p. 9), ovvero quelle contenenti criteri erronei e poi sostituiti.

D’altronde, il giudice di appello ha proceduto ad una nuova e diversa valutazione del danno rispetto al primo grado: a fortiori non può avvalersi di criteri previsti in quel momento (nella specie valore tra un minimo ed un massimo) che erano sono stati ritenuti non corretti (valore del punto).

E’ infatti regola che <<Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l’attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione>> (Cass. 37009/ 2022, in un caso analogo, in cui erano state applicate tabelle precedenti a quelle del 2022 e ritenute dunque superate da queste ultime).

In conclusione, fermo che naturalmente non si tratta di criteri normativi, se tuttavia il giudice intende adottarli, non può seguirne una forma inadeguata alla luce di specifica giurisprudenza di questa Suprema Corte.

3. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone l’oscuramento dei nomi e dei dati personali dei ricorrenti, sussistendone i presupposti di legge.

Cass. civ., III, ord., 07.01.2026, n. 345

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