*Famiglia – Filiazione – Genitorialità condivisa, difetto di coniugio o convivenza stabile e non configurabilità dei maltrattamenti “in famiglia”

*Famiglia – Filiazione – Genitorialità condivisa, difetto di coniugio o convivenza stabile e non configurabilità dei maltrattamenti “in famiglia”

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio aderisce, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 512-bis, comma 2, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, Rv. 285087 – 01).

Né è rilevante, ai fini dell’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l’autore delle condotte e la vittima. La filiazione, in tali casi, non può, cioè, costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto “familiare” rilevante ai fini della configurabilità del reato. (sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, Rv. 286767 – 01). Infatti, gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall’art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l’unico soggetto interessato.

3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ritenendo il delitto di maltrattamenti sussistente in danno della compagna -non legata all’imputato da un rapporto di coniugio-, in ragione della sola genitorialità condivisa.

Di tale sentenza va, pertanto, disposto l’annullamento; in sede di rinvio la Corte di appello appurerà se il rapporto affettivo tra l’imputato e la persona offesa, caratterizzato da permanenze non continuative del primo nell’abitazione della seconda, possa considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di convivenza; in caso positivo, se le condotte vessatorie siano state poste in essere anche durante la convivenza della coppia e se, in tale periodo, siano state in numero tale da raggiungere la soglia dell’abitualità.

Cass. pen., VI, ud. dep. 07.01.2026, n. 294

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