*Famiglia – Filiazione – Separazione – Non sempre dedicarsi al lavoro e i figli attribuisce il diritto all’assegno divorzile

*Famiglia – Filiazione – Separazione – Non sempre dedicarsi al lavoro e i figli attribuisce il diritto all’assegno divorzile

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. – vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello disposto la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie sulla base di motivazione apparente con riferimento agli artt. 111 Cost., comma 6, e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione alle rinunce lavorative compiute dalla stessa per il matrimonio.

Con un secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. – vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello disposto la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie sulla base di motivazione apparente con riferimento agli artt. 111 Cost., comma 6, e 132, comma 2, n. c.p.c., non ritenendo provati fatti documentalmente dimostrati.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. dell’art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970 – Omesso riconoscimento della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e disapplicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 18287/2018 della Corte di Cassazione.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché aventi ad oggetto la medesima statuizione, sebbene sotto angolature diverse, ma costituenti frammenti di un’unica sostanziale doglianza che è infondata in relazione ai profili dedotti.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Nel caso di specie, come emerge dalla sintesi della motivazione sopra riportata, la Corte di merito ha illustrato le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto l’assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche delle parti fosse stata determinata dalle scelte endofamiliari, con argomenti semplicemente non condivisi dalla ricorrente, sulla base di valutazioni in fatto chiaramente esplicitate e in questa sede non sindacabili.

Come è stato già precisato, rispetto alla precedente giurisprudenza espressa da Cass. n. 24250 del 08/09/2021, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del 19/02/2024).

In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).

Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso perché la Corte si è attenuta alle disposizioni in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

Il giudice del merito ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall’ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale del marito fosse stata agevolata dalla ex moglie.

Quanto poi alle rinunce professionali ha osservato che la prospettata rinuncia ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, non solo non era stata dimostrata ma risultava sconfessata dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. al momento della conclusione del contratto con la predetta società.

Ora, le censure in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, che all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, e alla circostanza che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia

In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività impiegatizia non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale.

Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare.

Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie, che peraltro non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia- come detto- sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge o della compagine familiare.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Cass. civ., I, ord., 07.01.2026, n. 300

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