1. I ricorrenti hanno partecipato, nella qualità di mandatario l’Avv. Riccardo Schininà e di mandanti gli altri avvocati del costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti, all’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Taormina per l’affidamento del servizio di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel contenzioso tributario dell’ente, per la durata di 12 mesi prorogabili di altri 12, per un compenso annuo di € 55.000,00 oltre CPA 4% e IVA 22%.
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha “dato atto che dalla candidatura presentata dall’Avv. Schininà mandatario della RTP assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 45812 del 16.09.2025 non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP, e quindi, non valutabili singolarmente, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio” ed ha, conseguentemente, affidato il servizio all’Avv. Alessandro Franciò del foro di Messina.
Deducono i ricorrenti:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 50, 56, 65, 68 del d.lgs. 36/2023 -eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di accesso al mercato, in quanto in primo luogo l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui “dalla candidatura presentata dall’Avv. Schininà mandatario della RTP assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 45812 del 16.09.2025 non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP” sarebbe smentita dal contenuto stesso del documento allegato alla domanda, denominato “criteri di valutazione” (cfr. doc. 5 della produzione dei ricorrenti), nel quale sono stati analiticamente individuati i singoli professionisti che hanno, rispettivamente: svolto gli incarichi per la pubblica amministrazione; conseguito i master; effettuato le pubblicazioni (poi complessivamente indicati in seno alla domanda di partecipazione).
In ogni caso, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente preteso, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, di valutare singolarmente gli incarichi con riferimento a ciascun avvocato componente il raggruppamento, atteso che secondo le disposizioni del d.lgs. 36/2023 i requisiti curriculari e di capacità tecnica e professionale devono, invece, essere valutati cumulativamente in capo al costituendo RTP.
2. Violazione dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 –Violazione del favor partecipationis–Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità, buon andamento e parità di trattamento –Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione -Eccesso di potere, in quanto, anche ammettendo in tesi che al fine dell’attribuzione del punteggio fosse stata necessaria l’indicazione degli incarichi con riferimento ai singoli partecipanti (requisito invero non previsto dal bando), l’Amministrazione non avrebbe, comunque, dovuto escludere de plano i ricorrenti, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
3. Violazione dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 –Violazione del favor partecipationis–Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità, buon andamento e parità di trattamento –Eccesso di potere, in quanto, all’esito del soccorso istruttorio, il raggruppamento composto dagli odierni ricorrenti sarebbe comunque risultato aggiudicatario possedendo l’Avv. Frediani, anche singolarmente considerato, un punteggio superiore a quello assegnato all’Avv. Franciò.
4. Eccesso di potere per illogicità manifesta, sproporzionalità e difetto di motivazione in quanto la Stazione Appaltante avrebbe di fatto escluso il RTP applicando un ingiustificato formalismo, frutto di una interpretazione restrittiva, a fronte di una mera irregolarità, come detto, sanabile tramite il ricorso al soccorso istruttorio.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Taormina e con memoria in data 17.11.2025 ha contestato le censure avversarie rappresentando, in sintesi, che: -non vi sarebbe una formale esclusione del RTP, ma solo la mancata attribuzione del punteggio per carenza della indicazione degli elementi richiesti dall’avviso per ciascun componente; -l’avviso sarebbe stato espressamente “tarato” sulla valutazione delle competenze dei singoli professionisti, con punteggio basato sui curricula individuali, con la conseguente inammissibilità delle censure formulate da parte ricorrente in mancanza di impugnazione dell’avviso medesimo; – non era attivabile il soccorso istruttorio, poiché la dichiarazione complessivamente resa dal RTP riguardava l’offerta e non i requisiti soggettivi, e la sua integrazione avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta, violando la par condicio.
3. Alla camera di consiglio del 19.11.2025: il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata; l’avvocato del Comune si è opposto alla definizione in forma semplificata ed ha chiesto un rinvio, rappresentando che potrebbero essere avviati tentativi di conciliazione; l’avvocato di parte ricorrente ha affermato che non ci sono trattative in atto e si è pertanto opposto alla richiesta di rinvio.
La causa, quindi, è stata posta in decisione.
4. Preliminarmente si ritiene non accoglibile la domanda di rinvio da ultimo avanzata dal difensore di parte resistente, atteso che l’avvocato del ricorrente ha espressamente escluso l’avvio di trattive per una definizione bonaria della controversia.
5. Ciò precisato, ritiene il collegio che la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
6. In via preliminare, il Collegio reputa opportuno precisare l’oggetto del giudizio a fronte dell’affermazione, refluente in termini di ammissibilità, fatta dal Comune resistente secondo cui sussisterebbe un’ambiguità di fondo, in quanto parte ricorrente “in alcuni passaggi lamenta l’esclusione dalla gara, in altri, la mancata attribuzione del punteggio”, laddove non vi sarebbe stata nessuna esclusione dell’RTP ricorrente di cui si riconosce in termini di certezza il diritto di partecipare alla gara (vedi ultimo capoverso pagina 2 della memoria di costituzione laddove il Comune afferma “i raggruppamenti temporanei sono certamente abilitati a partecipare alle gare come si desume pacificamente dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza costante”).
Il ricorso è, in particolare, sufficientemente chiaro nel precisare che l’RTP ricorrente contesta “l’esclusione della valutazione qualitativa e professionale del raggruppamento” e, in particolare, “la mancata valutazione globale dei punteggi” la quale “ha comportato un pregiudizio concreto al raggruppamento in quanto è stato valutato con criteri discriminatori rispetto ai professionisti singoli subendo una limitazione ingiustificata delle proprie possibilità di aggiudicazione del servizio”.
In altri e più semplici termini si contesta la mancata valutazione complessiva dei titoli.
Significativi, sotto tali profili, sono i seguenti passaggi dell’impugnata deliberazione n. 1816 del 13 ottobre 2025:
– “sono pervenute candidature anche da parte di costituendi RTP, nonostante la manifestazione di interesse non ne prevedesse la partecipazione, poichè essenzialmente rivolta ad avvocati e studi professionali; in ragione di quanto sopra esposto, pur ammettendo la partecipazione delle costituende RTP, i punteggi conseguiti dai singoli componenti delle stesse non sono stati sommati tra di loro, ma valutati singolarmente, al fine di non tradire la ratio della manifestazione di interesse e le sue intenzioni originarie”;
– “dato atto che dalla candidatura presentata dall’Avv.to Schininà mandatario della RTP assunta al protocollo generale dell’Ente al n°45812 del 16.09.2025 non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP, e quindi, non valutabili singolarmente, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio”.
A ben vedere il Comune di Taormina ha ammesso, in linea di principio, la partecipazione degli RTP (tant’è che ne ha valutato uno come risultante dalla tabella a pagina 2), ma non ha ammesso alla valutazione quello ricorrente, ritenendo che non era possibile rilevare gli incarichi riferiti a ciascun componente.
È stato, pertanto, il Comune ad adottare un atto non del tutto intellegibile, che è stato contestato dal RTP ricorrente il quale ritiene illegittima l’omissione della valutazione degli incarichi indicati nella domanda di partecipazione.
7. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che l’avviso non era immediatamente lesivo in quanto non conteneva clausole immediatamente escludenti; non prevedeva, in particolare, con riguardo ai raggruppamenti tra professionisti, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’indicazione degli incarichi con riferimento a ciascun componente il raggruppamento.
Invero, l’avviso in questione, in quanto costruito sulla partecipazione alla procedura da parte di singoli avvocati e di studi associati, si è limitato a disciplinare, esclusivamente rispetto a questi, le modalità sia di indicazione dei requisiti (art. 2) che di valutazione delle capacità tecnico-professionali (art. 4), mentre nulla ha stabilito rispetto a dette modalità da parte dei raggruppamenti temporanei tra professionisti, pur non precludendone la partecipazione (anzi ammettendola come riconosciuto dal Comune nel provvedimento impugnato e nella memoria).
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, non vi erano nella fattispecie specifiche prescrizioni della lex specialis di gara riferite ai RTP (di cui non era esclusa la partecipazione), la cui mancata impugnazione potrebbe in alcun modo influire sull’ammissibilità delle censure sollevate dai ricorrenti, che devono pertanto reputarsi ammissibili.
8. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere in punto di fatto che i ricorrenti hanno partecipato alla gara per l’affidamento dei servizi legali del Comune di Taormina quali componenti di un costituendo RTP composto dall’Avv. Schininà, in qualità di mandatario, e dagli avv.ti Frediani, Mauro, Gambino, Giangreco e Casella, nella qualità di mandanti.
Nella domanda di partecipazione essi hanno tutti dichiarato, per quanto di interesse:
– di possedere i requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 2 dell’avviso;
– di obbligarsi ad eseguire la prestazione del servizio di rappresentanza, assistenza e patrocinio legale in materia di contenzioso tributario e attività stragiudiziale per il periodo e per il prezzo indicato nell’avviso (lett. l);
– di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso per la prestazione del servizio (lett. m);
– di essere consapevoli che l’attività potrà essere svolta sia presso il proprio studio, sia presso la sede
dell’Ente e, a tal proposito, di rendersi disponibili ad essere presenti personalmente presso la sede del Comune, per almeno due volte al mese e ogni qual volta il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario (lett. s);
– di evidenziare le seguenti situazioni rilevanti per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico, indicate nella tabella allegata (lett. u), come riportati nel file allegato denominato “criteri di valutazione”;
– che le parti del servizio, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente sono le seguenti:
“Avv. Riccardo Schininà: assistenza e consulenza stragiudiziale e legale, valutazione sull’opportunità di azione e rappresentanza, rappresentanza e difesa dell’ente in tutti i giudizi, presenza presso la sede comunale, quota di partecipazione e quota assunta 76,00 %; Avv. Angelo Frediani: assistenza e consulenza stragiudiziale e legale, rappresentanza e difesa dell’ente in tutti giudizi, quota di partecipazione e quota assunta 10,00%; Avv. Prof. Michele Mauro: assistenza e consulenza stragiudiziale, quota di partecipazione e quota assunta 5,00%; Avv. Alfio Mario Gambino: Assistenza e consulenza stragiudiziale, quota di partecipazione e quota assunta 4,00%;
Avv. Vito Giangreco: Assistenza e consulenza stragiudiziale, quota di partecipazione e quota assunta 4,00%; Avv. Andrea Casella: assistenza e consulenza stragiudiziale, quota di partecipazione e quota assunta 1,00 %.”
I ricorrenti, come si evince dalla documentazione versata in atti, hanno quindi allegato alla domanda i rispettivi curricula e il file denominato “criteri di valutazione” contenente l’indicazione degli incarichi svolti, dei titoli e delle pubblicazioni, riferiti a ciascuno dei componenti il costituendo raggruppamento.
9. Ciò premesso e chiarito in fatto, il Collegio rileva preliminarmente come parte ricorrente abbia espressamente graduato i motivi qualificando il primo, il quale è riferito all’illegittima omessa valutazione cumulativa dei requisiti curriculari e professionali in capo al costituendo RTP, in violazione di legge, nonché del principio di accessibilità al mercato degli operatori economici, come principale.
La doglianza è fondata.
In primo luogo, rileva il Collegio che, come esposto, dalla documentazione allegata alla manifestazione di interesse presentata dai ricorrenti in data 15.09.2025 (come si ricava dall’esame del documento denominato “criteri di valutazione”) risultava l’indicazione dei singoli professionisti che hanno svolto gli incarichi, conseguito i master ed effettuato le pubblicazioni, il chè avrebbe consentito alla stazione appaltante di riferire le capacità tecnico-professionali a ciascun avvocato componente il RTP.
Errata, dunque, già in punto di fatto, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui “dalla candidatura presentata dall’Avv. Schininà mandatario della RTP non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP”.
In ogni caso, ritiene il Collegio che, in mancanza nell’avviso di gara di specifiche previsioni che imponessero, con riguardo alla partecipazione da parte dei RTP (ipotesi ammessa per quanto prima detto), la valutazione individuale dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo ai singoli avvocati designati come esecutori, non possano che trovare applicazione i principi generali del codice dei contratti pubblici in materia di raggruppamenti ed in particolare, quello della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale contenuto nell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023.
La norma richiamata stabilisce, infatti, al comma 11 che “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali“.
Detto principio deve, peraltro, ritenersi applicabile anche nel caso di affidamento di servizi legali in quanto compatibile con il carattere personale della professione forense – ricavabile dall’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012, secondo cui “l’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale” – nella misura in cui si tengano distinti i requisiti di “idoneità professionale”, i quali devono essere posseduti individualmente da ciascun componente, dai requisiti di “capacità tecnico-professionale” che possono essere per l’appunto posseduti cumulativamente dal raggruppamento (in tal senso si veda la delibera dell’ANAC n. 387 del 6 settembre 2023).
Ed invero, nel caso di specie, tutti i partecipanti al RTP hanno dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale di cui all’art. 2 (es. iscrizione all’Albo degli Avvocati da oltre tre anni), mentre i requisiti di capacità tecnico-professionale (numero di incarichi pregressi, master, pubblicazioni), richiesti dall’art. 4 dell’avviso per l’attribuzione dei punteggi, in assenza di una diversa e chiara previsione della lex specialis, ben potevano essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
In caso di partecipazione in RTP, la lex specialis deve indicare con chiarezza quali requisiti sono richiesti individualmente e quali cumulativamente ed in caso di silenzio o ambiguità deve ritenersi prevalente l’interpretazione favorevole al cumulo, in ossequio al principio del favor partecipationis, di cui il raggruppamento temporaneo è una delle principali espressioni.
A fronte di una disciplina nei termini suindicati, il Collegio ritiene che vada applicato il consueto canone ermeneutico che predilige, fra più esegesi possibili della disciplina della lex specialis, quella che permette la più ampia partecipazione alla gara.
Più volte, si è avuto modo di puntualizzare che “In materia di procedure di gara ad evidenza pubblica va garantito il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, occorre privilegiare l’esegesi che estende, per quanto possibile, la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che optare per una soluzione ermeneutica restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti” (Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 39; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607; sez. V, 16 dicembre 2019, n. 8517; sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4640; sez. V, 12 maggio 2017, n. 2232; sez. V, 24 febbraio 2017, n. 869).
In particolare, la previsione del possesso cumulativo dei requisiti di capacità risponde alla ratio di semplificazione dell’accesso al mercato degli appalti pubblici, in particolare per i piccoli e medi operatori economici, i giovani professionisti e le micro, piccole e medie imprese.
Si aggiunga infine che, nel caso di specie, il raggruppamento temporaneo costituendo ha puntualmente specificato in sede di offerta le parti del servizio e le quote di esecuzione assunte da ciascun componente, in adempimento a quanto previsto dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, è stato precisato che il mandatario, Avv. Riccardo Schininà, si sarebbe fatto carico della quasi totalità delle prestazioni (pari al 76%), incluse quelle di maggior rilievo quali la “rappresentanza e difesa dell’ente in tutti i giudizi”. Tale dichiarazione, oltre a rappresentare una garanzia per la stazione appaltante sulla qualità e sulla riconducibilità delle prestazioni principali al professionista mandatario, assicura il pieno rispetto del principio, sancito dall’art. 68, comma 11, del medesimo decreto, che esige la piena corrispondenza tra i requisiti posseduti dal singolo esecutore (come ricavabili dal documento denominato “criteri di valutazione”) e la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
10. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso in quanto fondato deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’atto gravato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi.
L’accertamento del vizio dell’atto gravato impone, infatti, il rinvio alla stazione appaltante per l’attribuzione dei relativi punteggi in capo al RTP ricorrente, illegittimamente non valutato, nel rispetto del principio conformativo enunciato dal Collegio secondo cui deve aversi la valutazione globale delle competenze del raggruppamento.
L’accoglimento della domanda principale di annullamento degli atti gravati esime il Collegio dall’esame di quella prospettata in via subordinata di declaratoria d’inefficacia e di conseguente ordine di subentro nel contratto in quanto riferito da parte ricorrente all’ipotesi di avvenuta stipula con il controinteressato prospettata in termini di mera eventualità non nota e in ordine alla quale nulla è stato rappresentato né da parte ricorrente né dal Comune.
In altri termini in assenza di prova della stipula del contratto non può essere esaminata la richiesta di declaratoria di sua inefficacia.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti nella misura indicata nel dispositivo; vanno poste a carico del solo Comune resistente che ha adottato gli atti impugnati, mentre si ritiene opportuno compensarle con il controinteressato non costituito.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 07.01.2026 n. 40