1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ditta Soambiente S.r.l. ha agito per l’annullamento del decreto assessoriale n. 245/Gab. del 10 luglio 2024, notificato il 12 luglio successivo, con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in relazione ad un progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, proposto dalla società ricorrente e da realizzarsi nella cava dismessa denominata Spagnolo nel Comune di Sciacca.
2. Espone la ricorrente di aver presentato, con nota prot. n. 9195 del 16 febbraio 2021, ai competenti Uffici Regionali, istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale e di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il citato progetto, preordinato alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, della complessiva volumetria di 2.500.000 mc, da realizzare su un’area che ospitava una cava di calcare dismessa estesa 57.416 mq, ed identificata in catasto al foglio di mappa n. 5, particelle 96,144, 307, 308, 309, 310, 311, 313 e, in parte, 314.
Con parere interlocutorio intermedio n. 45/2022 del 30.03.2022, la Commissione Tecnico Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana aveva rilevato che l’intervento proposto presentava alcune criticità chiedendo, perciò, alla proponente i necessari chiarimenti unitamente alla documentazione integrativa ritenuta necessaria.
2.1. Nonostante il tempestivo e completo riscontro, in tesi, offerto dalla ricorrente, la C.T.S. ha concluso l’istruttoria con il parere istruttorio non favorevole n. 177 del 31 marzo 2023 sul quale, con nota prot. 213U/2023 del 21 aprile successivo, la ditta formulava le proprie osservazioni in esito alle quali la C.T.S., in data 31 gennaio 2024, adottava un nuovo parere istruttorio non favorevole n. 32/2024, cui facevano seguito le ulteriori osservazioni della ditta ricorrente ed un ulteriore parere istruttorio negativo n. 287 del 31 maggio 2024, recante la conferma del parere non favorevole n. 177/2023 di compatibilità ambientale del progetto, sulla scorta del quale l’Amministrazione ha definito il procedimento con il citato decreto assessoriale n. 245/Gab. del 10 luglio 2024.
Il decreto in questione è stato ancorato alle seguenti considerazioni:
– l’intervento per come proposto non risulterebbe attuabile, stante il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, in riferimento all’intervento di recupero ambientale e di rinaturalizzazione dell’area al termine della coltivazione della vecchia cava; di cui all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio (approvato con Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016), in riferimento ai materiali idonei per il riempimento della suddetta cava dismessa; di cui al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia (aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21 aprile 2017), che prevede all’interno di cave attive o dismesse solo la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti inerti (e non di discariche come nel caso in esame) e purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse; e di cui all’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico dell’Ambito 10, Paesaggio Locale 12 “Capo San Marco – Affluenti del Carboj”;
– nel progetto nulla viene riferito in ordine allo studio di fattibilità ed al progetto di massima delle opere di recupero ambientale, previsti dall’art. 12 della L.R. n. 127/1980, che costituiva parte integrante dell’autorizzazione alla coltivazione della dismessa cava di calcare e che oggi la proponente intenderebbe configurare come un bacino di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi;
– nel progetto non viene fatto alcun cenno sull’attuazione delle opere di recupero ambientale della cava dismessa, né è stata prodotta alcuna relazione descrittiva o elaborati planimetrici relativi allo stato di esecuzione delle stesse dopo la chiusura della cava; quello che si evince, invece, dalla documentazione prodotta è che le opere di recupero ambientale non sono state realizzate, malgrado ciò costituisse un preciso obbligo del titolare dell’autorizzazione per lo sfruttamento della cava;
– nel progetto si prevede di conferire in discarica oltre 200 tipologie di rifiuti, tuttavia la normativa regionale di settore non prevede che all’interno di una cava dismessa sia possibile realizzare una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, essendo esclusivamente previsti – quali materiali di riempimento – quelli presenti all’interno della stessa cava attiva e quelli espressamente indicati all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei materiali da cava;
– le distanze del sito della progettata discarica dai centri urbani dei Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice e Sciacca, se, da un lato, risultano maggiori di 500 metri, per come prescritto dalle disposizioni contenute ai punti 2) e 3) del Cap. IX del D.P.R.S. n. 23/2017, con il quale è stato approvato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, aventi ad oggetto, rispettivamente, i “criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi”, e le “indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati”, dall’altro lato, invece risultano inferiori alla distanza di 500 metri da diverse case sparse, in ordine alle quali la proponente non ha effettuato la specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che prevede la messa in opera di eventuali misure di mitigazione specifiche e, se necessario, anche di misure di compensazione;
– il Distretto Minerario di Caltanissetta, con nota assunta al prot. ARTA n. 31340 del 17.10.2022, ha rappresentato che “la cava denominata “Ampliamento Spagnolo”, sita in territorio del Comune di Sciacca (AG), risulta cessata e pertanto questo Ufficio non ha più competenza sulla stessa. É comunque doveroso precisare, che ai sensi dell’art. 19 della L.R. 09.12.1980 n. 127, così come modificato dalla L.R.S. 10 agosto 2016 n. 16 e dalla L.R.S. 06 agosto 2021 n. 23, al termine dei lavori di estrazione la ditta deve redigere il progetto esecutivo delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, con il relativo preventivo di spesa, da sottoporre al Comune competente per territorio e successivamente all’approvazione dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente. A parere di questo ufficio prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuata una adeguata verifica sulla stabilità dei fronti, atteso che la cava è cessata da oltre 10 anni”;
– che non è stato prodotto né attuato alcun progetto di recupero ambientale, né tantomeno è stato redatto il progetto esecutivo delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, con il relativo preventivo di spesa, e che sul punto il “proponente si è limitato ad affermare che l’obbligo di effettuare il recupero ambientale dell’area estrattiva a seguito di cessazione dell’attività incombeva sull’“esercente” della dismessa cava di calcare “Spagnolo”, al tempo Latino Conglomerati s.r.l., dalla quale il Proponente, con il Contratto di compravendita del 04/02/2011 Repertorio n. 29297 Raccolta n. 8425 (non prodotto), ha acquistato i terreni oggetto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in oggetto”, senza tuttavia produrre il “suddetto Contratto di compravendita…al fine di poter accertare eventuali obblighi e prescrizioni in capo all’acquirente (odierno Proponente SOAMBIENTE Srl) o alla ditta venditrice, derivanti dall’acquisto/vendita dei suddetti terreni”;
– il sito della discarica in oggetto ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923;
– giusta comunicazione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, prot. ARTA n. 17997 del 24.03.2021, il sito della progettata discarica “…è marginalmente interessato dalla presenza di superfici boschive classificate, ai sensi dell’ex art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n° 227, come MM2 (Macchia – Gariga a oleastro e Euforbia arborescente) e come MM8 (Gariga a Palma nana). La l.r. 3 febbraio 2021, n. 2 all’art. 12 comma 5 abroga l’art. 10 della l.r. n° 16/96 “Attività edilizia” (comma 1 Fasce forestali) e con il comma 6 modifica la lett. e) del comma 1 dell’art. 15 della l.r. n. 78/76 (eliminazione Fasce forestali)”;
– il Comune di Sciacca “ha evidenziato che il sito in oggetto si trova nelle immediate vicinanze dei pozzi Carboy, fonte idrica di approvvigionamento intercomunale di estrema rilevanza per qualità e quantità dell’acqua emunta ed insiste sul bacino imbrifero, pertanto, ritiene indispensabile acquisire il parere dell’A.T.I. ente preposto al controllo dei livelli e degli standard di qualità del servizio idrico integrato e dell’Aica, società consortile di gestione del servizio idrico integrato…”;
– le osservazioni e controdeduzioni presentate dalla ditta proponente con la nota prot. DRA n. 14606 del 06/03/2024, non risultano accoglibili in quanto pervenute oltre il termine di 10 giorni assegnato.
3. Per chiedere dunque l’annullamento del provvedimento in questione e dei pareri istruttori presupposti è insorta la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 6 settembre 2024, depositato in data 1 ottobre 2024, ed affidato alle seguente censura:
“A) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà dell’azione amministrativa; carenza istruttoria e motivazione. Violazione di legge L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. art. 1 comma 1 e art. 3”.
3.1. Con un’unica articolata doglianza parte ricorrente lamenta che, nel rigettare il progetto per cui è causa, l’Amministrazione non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le osservazioni presentate nel corso del procedimento. Segnatamente non sarebbe stata valorizzata la circostanza che, secondo la ricorrente, la realizzazione delle opere di recupero ambientale graverebbe sull’esercente della cava dismessa, ovvero sul Comune di Sciacca o sul Dipartimento all’Ambiente dell’ARTA, in quanto beneficiario della polizza fidejussoria a garanzia delle opere di ripristino ambientale. L’Amministrazione regionale intimata, dunque, si sarebbe limitata a recepire acriticamente le valutazioni della CTS, omettendo di esplicitare le ragioni per cui sono state ritenute recessive, ai fini del decidere, le circostanze in fatto e le osservazioni della ricorrente, ed omettendo dunque di considerare le peculiarità del progetto.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente contesta la rilevata tardività della trasmissione delle controdeduzioni avverso il parere n. 34/2024 che, secondo quanto sostenuto dalla CTS, sarebbero state trasmesse oltre il termine, comunque ordinatorio, di 10 giorni e che invece sarebbero state tempestivamente presentate in data 01.03.2024.
Ancora la ditta ricorrente, per altro verso, evidenzia la prevalenza dei pareri postivi delle Amministrazioni interessate con l’unico dissenso, peraltro non vincolante, del Comune di Sciacca e l’irrilevanza della circostanza che una parte dell’area sia interessata dal Piano paesaggistico dell’ambito 10 della Provincia di Agrigento, stante il parere positivo espresso sul progetto dalla competente Soprintendenza.
Quanto al vincolo idrogeologico gravante sull’area, parte ricorrente sostiene che il progetto prevederebbe tutte le opere e gli accorgimenti necessari, mentre in ordine alla vicinanza dei pozzi Carboy denunzia che il limite da rispettare per la realizzazione di qualsiasi opera vicino a pozzi e fonti acquifere è di 200 mt come stabilito dal D.lgs. 152/2006, mentre il sito interessato ricadrebbe ad oltre 280 metri dai pozzi in questione.
In uno con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, parte ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni asseritamente patiti, che quantifica in € 455.306,22 per le spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto ed in € 360.000.000,00 per il mancato guadagno.
4. In data 7 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Sciacca, che ha depositato documentazione e con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del decreto assessoriale n. 16 del 30 gennaio 2025, con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha adottato la determinazione motivata negativa di conclusione della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, ed ha quindi negato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale al progetto della ricorrente. In uno con tale provvedimento sono stati impugnati anche i verbali delle riunioni della conferenza di servizi conclusiva tenutesi il 26.09.2024 e l’11.12.2024, la determinazione conclusiva della citata Conferenza, il parere negativo espresso dal Comune di Sciacca, ed il diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) adottato dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11.12.2024, alla luce del giudizio di compatibilità ambientale negativo di cui al D.A. n. 245/GAB. del 10 luglio 2024 impugnato con il ricorso introduttivo.
6. Premette parte ricorrente che, in pendenza del presente giudizio, l’Amministrazione regionale ha proseguito l’iter autorizzatorio per il rilascio del P.A.U.R. convocando la conferenza di servizi, poi tenutasi come detto il 26.09.2024 e l’11.12.2024. In seno a tale conferenza sono stati acquisiti i pareri degli Enti coinvolti, ed il procedimento è stato definito con il gravato diniego.
Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle seguenti doglianze:
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/90 come recepito dalla l.r. 7/2019; violazione e falsa applicazione del D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto e carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai pareri favorevolmente acquisiti; illogicità e violazione del principio di proporzionalità; illegittimità derivata;
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/90 come recepito dalla l.r. 7/2019; violazione e falsa applicazione del D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto e carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai pareri favorevolmente acquisiti; illogicità e violazione del principio di proporzionalità;
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/90 come recepito dalla l.r. 7/2019; violazione e falsa applicazione del D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto e carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai pareri favorevolmente acquisiti; illogicità e violazione del principio di proporzionalità;
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/90 come recepito dalla l.r. 7/2019; violazione e falsa applicazione del D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto e carenza di motivazione; illegittimità dei pareri negativi resi in seno alla conferenza di servizi.
6.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta che i provvedimenti da ultimo impugnati sarebbero affetti, per illegittimità derivata, dai medesimi vizi degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo è denunziata l’illegittimità della decisione della conferenza di servizi atteso che, in asserita violazione dell’art. 27 bis, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, sarebbe stato erroneamente ritenuto vincolante il giudizio di compatibilità ambientale negativo di cui al D.A. n. 245/GAB. del 10 luglio 2024. La norma citata infatti stabilisce che il P.A.U.R. debba contenere la determinazione di V.I.A., ma non prevede che quest’ultima sia vincolante per la determinazione finale, sicché l’autorizzazione finale potrebbe essere rilasciata anche a fronte di un precedente parere di V.I.A. negativo.
Con il terzo ordine di censure ci si duole del fatto che, anche in seno alla conferenza di servizi, non si sarebbe in alcun modo tenuto conto che i diversi Enti intervenuti si sarebbero espressi in prevalenza in senso favorevole al progetto della ricorrente. Soltanto due Enti avrebbero, infatti, espresso parere contrario, ossia il Comune di Sciacca ed il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, che ha respinto la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale. Per altro verso è contestato che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego, nonostante il rinnovato parere positivo della Soprintendenza.
Da ultimo, con il quarto ordine di censure, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei citati pareri negativi resi in seno alla conferenza di servizi, che sarebbero meramente oppositivi e non avrebbero in alcun modo indicato le possibili modifiche idonee a consentire la realizzazione del progetto.
7. Con ordinanza n. 459 del 24 febbraio 2025, la Sezione, atteso che il ricorso introduttivo era stato direttamente notificato via PEC alle Amministrazioni Regionali intimate, anziché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha disposto il rinnovo della notificazione del citato mezzo di tutela e, ritenuto che la materia non si prestasse alla trattazione in sede cautelare, ha provveduto alla fissazione dell’udienza di merito.
Parte ricorrente in data 26.02.2025 ha provveduto al rinnovo della notificazione del ricorso.
In vista della discussione della causa, le parti hanno depositato documenti e con memorie del 31 maggio e del 5 giugno 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento.
Con ordinanza n. 1966 del 18 agosto 2025, la Sezione ha assegnato alla parte ricorrente il termine di trenta giorni per provvedere al deposito dell’atto del 6 giugno 2017, con cui l’originaria proprietaria dell’area e la società ricorrente hanno convenuto di rinunziare alla condizione sospensiva degli effetti del contratto di acquisto del terreno, stipulato in data 04.02.2011, che subordinava l’efficacia della compravendita in questione al rilascio da parte del Comune di Sciacca e degli altri Enti competenti delle autorizzazioni, concessioni o licenze per la realizzazione sul terreno stesso di una cava di sabbia o di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi.
Con memoria del 26 agosto 2025, parte ricorrente ha dato atto di avere ottemperato all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La resistente Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria del 30 ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso segnalando che, in un caso analogo a quello per cui è causa, relativo alla cava Scalpello della ditta GESAC, l’Assessorato Territorio e Ambiente avrebbe accordato l’autorizzazione, che invece è stata negata alla odierna ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
8. Il Collegio reputa che il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti non siano fondati e vadano pertanto respinti.
Per ragioni di logica e di chiarezza espositiva le doglianze articolate con i mezzi di tutela all’esame verranno esaminate congiuntamente.
8.1. Va osservato preliminarmente che, con la citata memoria conclusionale del 30 ottobre 2025, parte ricorrente ha inammissibilmente articolato una censura di disparità di trattamento che non era stata dedotta né con il ricorso introduttivo, né con i motivi aggiunti.
Ancora in via preliminare giova richiamare i consolidati principi espressi dal Giudice d’Appello, sull’ampia discrezionalità insita nelle valutazioni di compatibilità ambientale, che si riflettono sull’onere di motivazione del provvedimento.
Segnatamente, va premesso che la V.I.A. è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225; Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) sicché, come è stato condivisibilmente statuito, “non si è perciò in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112; Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805)
Dalla disamina della giurisprudenza emerge, dunque, la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761).
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita, dunque, una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (Consiglio di Stato, n. 1761/2022 cit.).
Ciò posto, il Collegio reputa destituite di fondamento le doglianze, di cui all’unico motivo del ricorso introduttivo ed al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente si duole del vizio di istruttoria dei provvedimenti impugnati atteso che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, ed inerenti alla circostanza che la realizzazione delle opere di recupero ambientale graverebbe sull’esercente della cava dismessa, ovvero sul Comune di Sciacca o sul Dipartimento all’Ambiente dell’ARTA.
Giova, sul punto, rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’Amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza bastando che, come avvenuto nella fattispecie, ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285).
Anche a non considerare quanto detto appare, in ogni caso, decisiva al Collegio la incontestata circostanza che “non è stato prodotto né attuato alcun progetto di recupero ambientale, come previsto dall’art. 12 della L.R. n. 127/1980 e s.m.i., che costituiva parte integrante dell’autorizzazione alla coltivazione dell’ex cava di calcare, né tantomeno è stato redatto il progetto esecutivo delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona”. Stante dunque che esula dal perimetro del presente giudizio l’individuazione del soggetto tenuto ad effettuare tali opere e che, in ogni caso, come detto, le valutazioni di compatibilità ambientale sono connotate da ampia discrezionalità, quelle operate dalla resistente Amministrazione regionale nel caso di specie non sono certamente irragionevoli atteso, per altro, che l’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale dei materiali da cava preclude la possibilità di stoccare all’interno di una cava dismessa molti dei rifiuti che la ricorrente intenderebbe invece allocarvi.
D’altra parte, risultando incontestato che la cava, che si trova in area sottoposta a vincolo idrogeologico ed è stata dismessa da più di dieci anni per cui, non è nemmeno certo che i fronti siano stabili, non appare certo illogico che il suo utilizzo come discarica non possa prescindere dal previo recupero ambientale della zona.
In sostanza, di fronte ad un quadro connotato da una evidente contrarietà agli interessi paesaggistico-ambientali emersi nel corso della istruttoria effettuata, così come rappresentati dalle Autorità competenti, sotto vari profili, le determinazioni finali sfavorevoli non risultano, dunque, come evidenziato, né illogiche né tantomeno affette da palesi errori di fatto, con conseguente impossibilità per questo Giudice di invadere con la propria valutazione, che si rivelerebbe comunque sempre opinabile, la sfera riservata alla discrezionalità tecnica e tecnico-amministrativa dell’Amministrazione procedente.
9. Non è fondata neanche la doglianza con cui, sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti (cfr. terzo motivo), parte ricorrente lamenta che soltanto il Comune di Sciacca ed il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti hanno espresso parere contrario al progetto per cui è causa e che, anche in seno alla conferenza di servizi, non si sarebbe in alcun modo tenuto conto della prevalenza dei pareri postivi espressi dalle Amministrazioni interessate sul progetto della ricorrente.
Al riguardo “per pacifica giurisprudenza, il concetto di <<prevalenza>> delle posizioni non esprime la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura <<qualitativa -sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato>>; una misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, n. 1191 del 2021, sez. V, n. 6342 del 2018). La valenza qualitativa-sostanziale del concetto (elastico) di prevalenza non è mutata a seguito della novella introdotta dal d.lgs 127/2016 che…non ha ridotto la discrezionalità dell’autorità procedente ad un mero riscontro di prevalenza numerica dei pareri espressi in sede di conferenza, con surrettizia trasformazione dell’istituto da modulo di semplificazione procedimentale ad organo straordinario di natura collegiale”, mantenendo indubbiamente gli interessi “di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica…un peso specifico indubbiamente maggiore, al fine della valutazione dell’incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente” nella ponderazione finale che conclude il procedimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2025 n. 2938).
In altri termini, secondo la giurisprudenza amministrativa, il Legislatore con l’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241/1990 ha previsto un istituto di semplificazione procedimentale con decisione che si forma sulla scorta di una regola che si fonda, non su un criterio maggioritario rigido che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle Amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell’ambito della conferenza. La regola per cui occorre tener conto delle “posizioni prevalenti” espresse in sede di conferenza di servizi ha in sostanza un contenuto che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 866). In tale ottica, la “prevalenza” deve essere apprezzata non in termini quantitativi, ma qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell’apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto (cfr. T.A.R. Parma, 9 gennaio 2025 n. 4).
Orbene, nel caso di specie non può non osservarsi come le Amministrazioni titolari dell’interesse alla tutela dell’ambiente e del territorio interessato dal progetto della ricorrente (ossia il Comune di Sciacca ed il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti) si siano espresse negativamente sul progetto per cui è causa, con valutazioni che possono ritenersi prevalenti e assorbenti qualsiasi ulteriore valutazione favorevole, così da orientare inevitabilmente la complessa operazione di bilanciamento verso un giudizio sfavorevole nei confronti del progetto in questione, in quanto autonomamente idonee a sorreggere il diniego.
10. Non coglie nel segno neanche la censura, di cui al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui è denunziata l’illegittimità della decisione della conferenza di servizi prodromica al diniego del PAUR atteso che, in asserita violazione dell’art. 27 bis, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, sarebbe stato erroneamente ritenuto vincolante il giudizio di compatibilità ambientale negativo di cui al D.A. n. 245/GAB. del 10 luglio 2024.
Il Collegio osserva che se in linea di principio è vero che, a seguito della modifica introdotta con l’art. 27-bis sopra citato, la V.I.A. non assume più carattere di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo, sicché in caso di V.I.A. negativa il PAUR, astrattamente, potrebbe non avere automaticamente contenuto negativo, tuttavia nel caso di specie resta il fatto che il DA n. 16 del 30.01.2025, impugnato con i motivi aggiunti, è stato adottato sulla base delle “…prevalenti posizioni sfavorevoli espresse dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti” e che, come detto, questo Giudice non può sostituire le proprie valutazioni, a quelle dell’Amministrazione procedente connotate da ampia discrezionalità tecnica e tecnico-amministrativa e che nella fattispecie sono comunque sorrette da un’esaustiva motivazione, che rimanda per relationem ai pareri istruttori negativi della CTS n. 177/2023, 32/2024 e 287/2024.
11. Non è persuasivo, infine, nemmeno il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta la mancata indicazione da parte delle Amministrazioni dissenzienti delle azioni da intraprendere per il superamento dei profili di diniego opposti.
Osserva il Collegio che l’art. 22 del D.lgs. n. 152 del 2006, tutt’ora in vigore, stabilisce che il proponente è tenuto a predisporre uno studio di impatto ambientale e nel fissare le regole sulle informazioni minime da riportare, prescrive, al comma 3, lett. d), che tale studio deve contenere “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.
Tali previsioni stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, indicando espressamente le ragioni della scelta effettuata; ciò al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l’interesse sotteso all’iniziativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1902 citata dai ricorrenti; Id, 18 maggio 2018, n. 3011).
Tanto premesso il Collegio reputa il motivo infondato, atteso che grava sul proponente l’onere di indicare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa quella di non realizzazione dell’intervento, in quanto inutile o poco utile a renderlo prevalente sugli interessi contrapposti in gioco, mentre l’Autorità procedente è tenuta, non ad indicare le azioni necessarie a superare il diniego di compatibilità ambientale, ma a vagliare le alternative proposte.
Anche a non tener conto di quanto detto, il Collegio reputa la doglianza comunque infondata atteso che le azioni necessarie al superamento del gravato diniego risultano efficacemente ricavabili proprio dalle ragioni ostative all’approvazione del progetto, di cui ai citati ai pareri istruttori negativi della CTS n. 177/2023, 32/2024 e 287/2024.
12. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, ed il rigetto delle domande di annullamento travolge l’istanza risarcitoria pure articolata con i mezzi di tutela all’esame.
13. Attesa la complessità della vicenda contenziosa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti le parti costituite.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 07.01.2025 n. 33