1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/10/2025, la società deducente ha impugnato la Determinazione dirigenziale della Regione Basilicata, n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società dal Lotto 100 (“Stent periferico autoespandibile di diametro oltre i 12mm”, d’importo triennale pari a euro 703.800,00) della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’AOR San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera”, in quanto la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica (rispettivamente, 180 unità e 122.400,00 euro) erano riferiti al fabbisogno annuale e non a quello triennale di durata dell’affidamento, come invece richiesto dalla lex specialis.
1.1. L’impugnazione è diretta contestare la legittimità dell’esclusione, in quanto quello rilevato sarebbe un errore emendabile (senza alcuna operazione interpretativa e manipolativa) con la mera presa d’atto, da parte della stazione appaltante, del chiarimento tempestivamente reso dall’operatore in merito alla circostanza che i dati esposti nell’offerta (quantità e importo) fossero stati (erroneamente) indicati su base annua e che, dunque, quelli triennali fossero agevolmente ottenibili mediante una semplice moltiplicazione per tre (540 per la quantità triennale, pari a 180 per 3; euro 367.200,00 per l’importo triennale, pari a 122.400,00 per 3).
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata.
3. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, costituisce pacifico ius receptum che “L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza’ e della ‘pura materialità’ dell’errore emendabile” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407; id. 5/4/2022, n. 2529; 24/8/2021, n. 6025).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, l’errore materiale (che ha condotto all’impugnata esclusione) non è in alcun modo rilevabile ictu oculi (dunque, emendabile nei sensi innanzi specificati), non essendo rinvenibile all’interno dell’offerta economica de qua alcun elemento da cui la stazione appaltante potesse desumere che la quantità e l’importo indicati dalla società ricorrente nelle colonne del modulo di offerta (generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico), denominate “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, fossero, in realtà, valori calcolati su base annua e non già su base triennale; ciò, in assenza di un apporto chiarificatore esterno e di un’ulteriore indagine ricostruttiva della volontà negoziale, da qualificarsi come un’inammissibile successiva integrazione dell’offerta stessa e senza incorrere, dunque, nel divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, oltreché nella violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità.
Neppure può dubitarsi della chiarezza prescrittiva della lex specialis, tenuto conto che – in disparte l’assoluta univocità, sul punto, del modulo dell’offerta economica che pure integra la documentazione di gara (il quale, come detto, contempla ex professo le colonne “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”) – l’art. 3 del Disciplinare chiarisce che “L’appalto ha per oggetto la fornitura triennale di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata”, successivamente specificando per ciascun singolo lotto l’importo triennale a base d’asta; così da rendere palese l’orizzonte temporale sul quale, evidentemente, andava consapevolmente calibrata (in ogni sua parte) l’offerta economica, non essendo affatto decisivo ex adverso, in considerazione della molteplicità degli indici espressivi dell’effettiva volontà della stazione appaltante al riguardo, che, nell’allegato denominato “Elenco dei fabbisogni”, i quantitativi siano stati indicati solo su base annua.
5. In ragione della particolarità e dell’originalità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
TAR BASILICATA, I – sentenza 07.01.2026 n. 6