Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
1. Il combinato disposto degli artt. 92, c. 1, lett. c) e 90, d.lgs. 42/2004 stabilisce che il premio per il ritrovamento di beni culturali spetta allo scopritore fortuito che ne abbia fatto denuncia, entro ventiquattro ore, alle autorità competenti e abbia provveduto alla loro temporanea conservazione.
Nel caso di specie, è pacifico che la scoperta sia stata tempestivamente e correttamente denunciata dal ricorrente, che ha anche seguito scrupolosamente le indicazioni ricevute telefonicamente dalla Soprintendenza.
Si controverte, invece, riguardo al carattere fortuito della scoperta.
2. La scoperta fortuita, come chiarito anche dalla giurisprudenza, “viene a connotarsi come un ritrovamento che avviene «per caso», e come tale non era previsto o prevedibile” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 207/2024). Facendo applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche è stato recentemente escluso il carattere “fortuito” alla scoperta avvenuta nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia in un’area a rischio archeologico (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1437/2025).
3. Ciò premesso, con un unico motivo di ricorso, articolato in plurime doglianze, il ricorrente sostiene, in estrema sintesi:
i) che la scoperta sarebbe fortuita, avendo egli rinvenuto le monete senza l’ausilio del rilevatore metallico, utilizzato solo in un secondo momento;
ii) che, a prescindere dall’utilizzo del rilevatore, la scoperta sarebbe in ogni caso fortuita, in quanto occorsa in modo casuale durante un’immersione subacquea, come emergerebbe:
– dalla stessa relazione del -OMISSIS- redatta dal funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile di zona contattato in occasione della scoperta, ove si dà atto che il rinvenimento era avvenuto “senza l’intento di effettuare una ricerca archeologica” e che “subito dopo la chiamata [con il signor -OMISSIS-, n.d.r.], appurato che la notizia era congrua rispetto alla natura fortuita del rinvenimento, si è provveduto immediatamente ad informare la Signoria Vostra [il Soprintendente, n.d.r.];
– dalla relazione al Ministero del -OMISSIS-, ove il Soprintendente afferma che “il funzionario ha dato indicazioni per far recuperare tempestivamente le monete visibili in superficie”;
– dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente ai giornalisti;
– dal fatto che non sia stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del signor -OMISSIS-, ciò che indurrebbe, in tesi, a ritenere fortuita la scoperta in virtù dell’art. 175, c. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 (che punisce con un reato contravvenzionale “chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione”), richiamato dalla circolare ministeriale n. 29 del 18 giugno 2021;
iii) che il provvedimento negativo e la circolare n. 29/2021 sarebbero illegittimi in quanto attribuirebbero all’utilizzo del rilevatore di metalli valenza univoca escludente del carattere fortuito della scoperta, introducendo un elemento ostativo al riconoscimento del premio non previsto dalla normativa di riferimento e, segnatamente, dagli artt. 90 e 92, d.lgs 42/2004, così come interpretati dalla giurisprudenza, secondo cui “il carattere fortuito del ritrovamento non è sottoposto dal legislatore a specifiche modalità o condizioni” (Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 3048/2019; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 207/2024);
iv) che sarebbe irrilevante quanto riferito dal padre del ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-, il -OMISSIS- a personale del Servizio per l’archeologica subacquea (ossia “di aver conoscenza fin dagli anni ’70 di un’ampia dispersione di reperti ceramici nei pressi dello scoglio emergente immediatamente a sud della Punta dei -OMISSIS-”), in quanto il rilevatore di metalli è inidoneo alla ricerca di materiale ceramico e, comunque, tale irrilevanza sarebbe confermata dalla stessa amministrazione nella relazione del -OMISSIS-, secondo cui “per quanto riguarda le affermazioni del padre del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, circa la propria conoscenza di reperti archeologici nell’area, non si sono ritrovati atti formali in tal senso, oltre alle dichiarazioni del funzionario allora responsabile del territorio, dott. -OMISSIS-” (pagina 3 del documento n. 3 depositato dal ricorrente);
v) che l’amministrazione avrebbe contraddittoriamente disatteso le risultanze istruttorie e, in particolare, la relazione di servizio datata -OMISSIS-, che, in tesi, avrebbe appurato la natura fortuita della scoperta;
vi) il mancato rispetto dei termini procedimentali indicati, con autovincolo, dalla stessa amministrazione nella circolare n. 29/2021.
4. Il motivo non è fondato, in quanto, anche volendo accedere alla tesi del ricorrente secondo cui il rilevatore di metalli sarebbe stato utilizzato solo in un momento successivo all’avvenuta scoperta, gli elementi di riscontro oggettivo, valorizzati dall’amministrazione nel plurimotivato provvedimento di diniego, inducono a ritenere che la scoperta sia comunque il risultato di una complessa attività finalizzata alla ricerca di beni culturali, in area, a dire del padre del ricorrente, di possibile interesse archeologico e con l’utilizzo di specifica strumentazione.
E’ invero pacifico che la mattina del -OMISSIS- il signor -OMISSIS- abbia portato seco, a bordo di un natante condotto al largo per effettuare immersioni, un rilevatore metallico, poi effettivamente utilizzato. Tale circostanza induce a ritenere l’attività teleologicamente orientata al rinvenimento di beni culturali in un’area potenzialmente caratterizzata da relitti, in quanto la presenza di materiale ceramico sul fondo del mare lascia presumere l’avvenuto naufragio, nella zona, di una o più imbarcazioni.
Al riguardo, osserva il Collegio che lo stesso ricorrente, nel verbale di consegna dei reperti all’Arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, alla domanda “come si è accorto della presenza delle monete?” ha risposto: “stavo facendo delle verifiche con un metaldetector e mi sono immerso con un compressore” (documento n. 5 depositato dal ricorrente): subito dopo la scoperta il signor -OMISSIS- ha quindi dichiarato a un pubblico ufficiale che la scoperta è conseguenza di “verifiche” con un rilevatore di metalli in mare aperto e con l’ausilio di un compressore.
Il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni sviluppate a pagina 15 e s. del ricorso, secondo cui “è abbastanza pacifico che se taluno effettuasse una ricerca di materiale archeologico, effettuando una serie di atti consapevoli organizzati e a ciò preordinati -con o senza metal detector- e si imbattesse in un bene antico, la sua scoperta non potrebbe certamente definirsi fortuita. Ma si pensi a casi diversi, come ad esempio a Tizio che si reca in spiaggia per cercare la fede d’oro che ha smarrito la sera prima e che, mentre procede alla ricerca dell’anello nuziale avvalendosi di un metal detector, si imbatte in un munile antico. In tal caso, è evidente che la scoperta verrebbe ritenuta del tutto casuale, anche in presenza della suddetta strumentazione, dato che Tizio non stava ricercando beni archeologici. E ancora, si pensi alle campagne che di tanto in tanto vengono organizzate dalle associazioni ambientaliste per la pulizia delle nostre spiagge dai detriti: è vero che vengono sovente impiegati metal detector per la ricerca di rifiuti metallici, ma se in occasione di uno di questi eventi venisse reperito un oggetto antico di metallo, non si potrebbe dubitare del carattere fortuito del ritrovamento. Questo perchè il metal detector può essere usato anche per scopi archeologici, ma non solo per questo, sicchè il suo impiego di per sè non disvela necessariamente ed automaticamente una ricerca di tipo archeologico”. Esse non sono tuttavia pertinenti alla fattispecie concreta, in quanto il signor -OMISSIS-, che avrebbe dovuto produrre oggettivi elementi in ordine alla natura fortuita della scoperta, non ha addotto, in nessuno degli atti versati in giudizio, motivazione alcuna in ordine alla decisione di portare con sé un rilevatore di metalli, notoriamente non ricompreso tra gli strumenti utilizzati per immersioni amatoriali: tale circostanza ha evidentemente indotto l’amministrazione a ritenere non superata la presunzione (relativa) di “esplicita intenzionalità di ricerca” derivante dall’avvenuto utilizzo di un rilevatore di metalli, a prescindere dal suo effettivo contributo causale alla scoperta.
Pertanto, l’amministrazione, lungi dall’effettuare un automatismo in conseguenza dell’applicazione della circolare n. 29 del 18 giugno 2021, dopo avere descritto la condotta del ricorrente con particolare riferimento alle dichiarazioni rese nel menzionato verbale di consegna del -OMISSIS-, ha valutato il caso concreto, traendo da esso, tutt’altro che irragionevolmente, la convinzione secondo cui la scoperta non sarebbe fortuita, in quanto “è oggettivamente asseribile che l’uso di un metal detector implica una esplicita intenzionalità di ricerca, che rende probabile la possibilità di rinvenire beni culturali di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 10 comma 1 e dell’art. 91 del Codice, tenendo conto che si configurano come tali i manufatti la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, e che, quindi, il rinvenimento che occupa non è configurabile come scoperta fortuita di cui all’art. 90 del Codice medesimo. Inoltre si aggiunge che, nella citata relazione del Servizio per l’Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, si legge che il padre dell’istante, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha dichiarato di “avere conoscenza fin dagli anni ’70 di un’ampia dispersione di reperti ceramici nei pressi dello scoglio emergente immediatamente a sud della Punta dei -OMISSIS-”” (pagina 2 del documento n. 1 depositato dal ricorrente).
Osserva poi il Collegio che il fatto che il signor -OMISSIS- -OMISSIS- abbia comunicato tale informazione a personale della Soprintendenza il giorno -OMISSIS- non è contestato dal ricorrente (v. pagina 18 del ricorso).
Tale conclusione non muta in ragione del contenuto della relazione del -OMISSIS-, che, da un lato, riporta quanto telefonicamente riferito dal ricorrente alla Soprintendenza subito dopo la scoperta, in parte qua (ossia con rifermento alle finalità dell’immersione) contrastante con gli oggettivi elementi di riscontro sopra descritti e, dall’altro lato, contiene valutazioni espresse dai funzionari sulla base delle informazioni a loro note, certamente non idonee a predeterminare in modo univoco la scelta finale dell’amministrazione. Quanto alla relazione del -OMISSIS-, alla luce delle considerazioni precedentemente sviluppate, è irrilevante il fatto che le monete fossero o meno visibili in superficie. Con riferimento poi alle dichiarazioni rese dal signor -OMISSIS- ai giornalisti, osserva il Collegio che il sito web indicato a pagina 11 del ricorso non è raggiungibile. In ogni caso, gli articoli versati in atti (nessuno dei quali menziona la presenza di un rilevatore metallico, fatto, quest’ultimo, pacifico tra le parti) nulla aggiungono rispetto agli oggettivi elementi di riscontro sopra descritti. Infine, la mancata segnalazione, da parte dell’amministrazione, all’autorità giudiziaria del ricorrente per il reato di cui all’art. 175, c. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 non impedisce di ritenere la scoperta non fortuita. In ogni caso e per completezza, dagli atti non risulta un obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 361, c. 1, c.p. in capo all’amministrazione, avendo la Stazione dei Carabinieri di Porto Cervo già acquisito la notizia di reato in data -OMISSIS-.
4.1 Con riferimento all’asserita contraddittorietà tra atti procedimentali, osserva il Collegio che la relazione di servizio datata -OMISSIS-, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente a pagina 18 del ricorso, non ha “appurato la natura fortuita del ritrovamento”. Dalla relazione emerge infatti che i funzionari della Soprintendenza, non potendo escludere la possibilità del riconoscimento del premio allo scopritore, hanno diligentemente posto in essere tutte le attività ritenute utili a fini istruttori, come espressamente indicato a pagina 2 della relazione (“al fine di gestore al meglio l’istruttoria”), informando anche il signor -OMISSIS- “delle previsioni normative connesse alle scoperte fortuite di beni culturali”, in modo da consentirgli la consapevole partecipazione ad un eventuale contraddittorio procedimentale.
4.2 Infine, per quanto riguarda la ritenuta violazione dei termini procedimentali, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, difetta una espressa qualificazione dei suddetti termini come perentori così come difetta l’univoca previsione delle conseguenze del loro mancato rispetto, sicché essi devono ritenersi ordinatori e, quindi, inidonei a produrre effetti invalidanti del provvedimento finale (ex multis, T.A.R. Sardegna, n. 1109/2025; T.A.R. Sardegna, 787/2025).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
TAR SARDEGNA, II – sentenza 05.01.2026 n. 2