1– Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2023, Gioia Anna Maria e Sig.ra Gioia Lucina hanno adito il TAR, chiedendo:
• in via principale, l’accertamento del loro diritto alla restituzione e al ripristino dello stato dei luoghi con riguardo alle aree oggi individuate nel N.C.T. del Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio 21, particelle nn. 427, 430, 433 e 436, per una superficie complessiva di mq. 6.962, e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima delle stesse aree, da liquidarsi in misura pari al 5% annuo del valore venale del terreno, oltre interessi legali dalla domanda;
• in via subordinata, per l’ipotesi in cui non fosse possibile la tutela restitutoria, la condanna della Città Metropolitana di Palermo al risarcimento per equivalente monetario, pari al valore dei beni illegittimamente occupati, oltre al 10% per il danno non patrimoniale e al 5% per il danno patrimoniale da perdita di godimento.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, le ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso.
a. Le sig.re Gioia ricevevano, in data 17 gennaio 1984, con atto pubblico di donazione, il diritto di enfiteusi su alcune particelle di terreno site in agro di Castronovo di Sicilia (Fg. 21, partt. 93, 98, 103 e 161), poi divenute di loro piena proprietà per intervenuta usucapione speciale ai sensi dell’art. 1159-bis c.c., come accertata con decreto del Tribunale di Termini Imerese del 31 maggio 2013, trascritto in Conservatoria il 14 giugno 2016;
b. su tali terreni insisteva un tratto della strada provinciale denominata “Interc. 5 della Stazione di Marcato Bianco”, realizzata dalla Provincia di Palermo (ora Città Metropolitana) in assenza di un valido titolo ablatorio, non risultando adottato alcun decreto di esproprio né altra legittima procedura acquisitiva;
c. il manufatto stradale risultava realizzato su aree di esclusiva proprietà delle ricorrenti, come emerso da relazione tecnica di parte, redatta a seguito di rilievi effettuati in loco, che consentiva di individuare puntualmente le particelle catastali interessate dall’occupazione (partt. 427, 430, 433 e 436), per una superficie complessiva pari a mq 6.952;
d. tale occupazione, priva di titolo, integrava un comportamento illecito dell’Amministrazione, idoneo a ledere il diritto di proprietà, e determinava l’esigenza di un ristoro in forma reale ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in punto di diritto le ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione, che ha occupato e trasformato un’area di loro esclusiva proprietà senza alcun atto formale di esproprio e in assenza di un valido procedimento ablativo. Tale comportamento integra una lesione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che consentono limitazioni solo in presenza di una base legale, di un interesse pubblico e di un indennizzo congruo.
2 – Nessuno si è costituito per la città metropolitana di Palermo.
3 – All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 il Collegio ha chiesto alla parte resistente di chiarire: i) se l’occupazione delle aree oggetto di causa sia stata effettuata sulla base di una formale dichiarazione di pubblica utilità, ovvero in assenza di un valido titolo giuridico (c.d. occupazione sine titulo); ii) l’eventuale pendenza e lo stato di un procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con riferimento alle medesime particelle, e i tempi stimati per la sua conclusione.
4 – Con nota del 5 agosto 2025 la città metropolitana di Palermo ha reso le informazioni richieste.
5 – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 il Collegio ha rilevato il possibile difetto della giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria ed ha trattenuto la causa in decisione.
6 – Ciò posto, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Palermo in data 31 luglio 2025, si ricava un quadro fattuale e amministrativo che conferma l’assenza di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a legittimare l’occupazione delle aree di proprietà delle ricorrenti.
L’Amministrazione resistente, infatti, ha esplicitamente dichiarato che:
– per il tronco n. 1 della Strada Intercomunale 5 “di Marcatobianco”, quello nel quale ricadono le particelle delle ricorrenti, non esiste alcun atto di dichiarazione di pubblica utilità, né risulta avviata o conclusa una procedura espropriativa;
– a differenza dei tronchi 2 e 3, formalmente trasferiti dal Comune all’ex Provincia nel 2007, non sono reperibili atti di consegna, né verbali, né provvedimenti ablativi riferibili al tronco 1;
– non è possibile determinare quale ente, e in quale forma, abbia originariamente eseguito l’occupazione dei terreni, non risultando agli atti alcun provvedimento amministrativo riconducibile a un potere espropriativo;
– non è stato avviato alcun procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, poiché l’Amministrazione ritiene di dover prima esperire la via di una definizione bonaria, ancora in fase istruttoria;
– il procedimento estimativo è tuttora allo stato iniziale, essendo necessaria una futura relazione tecnica, per la quale l’Ente prevede di avvalersi dell’Agenzia delle Entrate.
Il complessivo quadro dichiarato dalla stessa Città Metropolitana porta a escludere, con certezza, l’esistenza di un potere amministrativo esercitato in materia espropriativa. L’occupazione delle particelle delle ricorrenti deve pertanto qualificarsi come occupazione sine titulo, riconducibile esclusivamente a un comportamento materiale della P.A. privo di base autoritativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – Cass., SS.UU., n. 735/2015; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2020 – la giurisdizione del giudice amministrativo richiede che l’Amministrazione abbia posto in essere almeno un atto tipico della procedura espropriativa, primo tra tutti la dichiarazione di pubblica utilità. In assenza di tale atto, la controversia attiene non all’esercizio del potere autoritativo, ma a un illecito di diritto comune, disciplinato dagli artt. 2043 ss. c.c., con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario.
Nel caso di specie, poiché – come detto – la stessa Amministrazione resistente ha riconosciuto che la controversia attiene alla responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per occupazione sine titulo, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo essere riproposta innanzi al giudice ordinario.
7 – Alla luce della mancata costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 05.01.2026 n. 28