Autorizzazioni e concessioni – Enti locali – Concessione cimiteriale, istanza di voltura dell’erede universale del concessionario e diniego della PA

Autorizzazioni e concessioni – Enti locali – Concessione cimiteriale, istanza di voltura dell’erede universale del concessionario e diniego della PA

1.E’ impugnata la nota prot.n. 2275 del 3.3.2020 a firma del Responsabile del Servizio competente del Comune di San Donaci, asseritamente mai comunicata, con cui è stata rigettata l’istanza di voltura di concessione cimiteriale in favore della ricorrente di una cappella gentilizia rilasciata al proprio defunto genitore sig. Lippolis Antonio con deliberazione del 18.04.1942.

In particolare il predetto Comune denegava la suddetta richiesta assumendo l’inefficacia giuridica della concessione del 1942 in favore del padre della ricorrente e rivendicando viceversa la validità della sopravvenuta concessione rilasciata ex novo nel 1994 sulla stessa area cimiteriale in favore della sorella del de cuius, sig.ra Lippolis Maria, per la durata ventennale e mai prorogata/rinnovata alla scadenza.

Questi i motivi a sostegno del ricorso

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE – DEGLI ARTT.822 E SS. NONCHE’ ART.952 E SS. C.C. E DELL’ART.1234 C.C. – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – VIOLAZIONE ED ELUSIONE DI PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE ESECUTIVO – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di San Donaci eccependo l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.Il ricorso è, oltre che inammissibile, infondato e deve essere respinto.

2.1. Osserva, il Collegio, che la sig.ra Maria Lippolis, zia della odierna ricorrente, citava innanzi al Giudice di Pace di Brindisi il Comune di San Donaci al fine di accertare la nullità degli atti di

concessione demaniale cimiteriale in suo favore (delibera di G.C. n. 478 del 15/09/1994 e successivo atto di convenzionamento del 22/11/1994), onde ottenere la ripetizione delle somme illo tempore pagate, sul presupposto che la concessione demaniale cimiteriale originaria del 18/04/1942, in favore del genitore della stessa, fosse di durata novantanovennale. Il Comune di San Donaci, costituitosi in giudizio contestava l’ex adverso dedotto eccependo, in limine, il difetto di competenza funzionale e di giurisdizione del Giudice adito, atteso che la domanda proposta era volta all’accertamento della nullità di un provvedimento amministrativo (concessione demaniale).

Con sentenza n.2001 del 7.11.2018, il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva la domanda della sig.ra Lippolis (di accertamento della nullità dell’atto amministrativo) e condannava l’Amministrazione comunale alla restituzione di somme pagate 23 anni prima (rispetto alla citazione) dall’attrice, oltre le spese di giudizio.

Con il ricorso all’esame, la ricorrente, asserendo la nullità della concessione del 1994, ha chiesto la voltura in suo favore della originaria concessione del 1942 in testa al padre.

Assume, pertanto, parte ricorrente che, essendo deceduta anche la zia, del tutto illegittimamente il Comune avrebbe denegato la voltura della concessione cimiteriale in proprio favore, stante l’obbligo di voltura disposto dal menzionato art.22 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e stante la qualità di erede universale della ricorrente sia di Lippolis Antonio sia di Lippolis Maria.

La tesi è certamente infondata.

Invero, risulta per tabulas che, con sentenza n. 257/2022 il Tribunale di Brindisi, decidendo l’appello promosso dal Comune di San Donaci avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 2001/2018, ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo”, sul presupposto che “nel caso concreto la Lippolis ha chiesto accertarsi la nullità dell’atto di concessione demaniale cimiteriale (delibera di GC n.478 del 15.9.1994) e il successivo

contratto del 22.11.1994 sul presupposto che ella sarebbe subentrata nella concessione -della asserita durata novantanovennale- rilasciata il 18/4/1942 in favore del fratello. È dunque evidente che la pretesa dell’attrice non ha natura meramente patrimoniale dal momento che l’invocata restituzione è solo una conseguenza del venir meno della causa dell’avvenuto pagamento del canone; la domanda investe invece l’an del pagamento e quindi la legittimità della delibera G.C. n.478 e del rapporto concessorio sorto nel 1994. La Lippolis contesta le modalità con cui la PA ha esercitato il proprio potere autoritativo nel momento in cui ha instaurato un nuovo rapporto concessorio nonostante l’asserita perduranza di quello precedente del 1942. L’oggetto del giudizio è proprio il rapporto concessorio, di talché sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Inoltre, con ordinanza n. 27199/2023 del 22/09/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Ancora Lippolis Rita, rilevando in via incidentale un difetto di legittimazione (essendo rimasto indimostrato il titolo di erede universale della originaria

ricorrente -zia- Lippolis Maria), e definitivamente statuendo che “ancorché riconoscimento del diritto alla prestazione patrimoniale avanzata dalla ricorrente passa necessariamente attraverso il sindacato della legittimità dell’esercizio dei poteri autoritativi del Comune concessionario, e ciò implica che correttamente è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva”.

Ciò premesso, rileva il Tribunale che, indipendentemente dalla eccepita inammissibilità e tardività del ricorso, risulta dirimente rilevare che, come la stessa ricorrente riconosce, l’art.22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune resistente prevede che “alla morte del concessionario gli eredi devono dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e con designazione di un loro rappresentante, alla morte del titolare della concessione originaria” e , nella specie nessuna richiesta di voltura è stata fatta tempestivamente.

Secondo giurisprudenza costante, lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti inter privati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento.

Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicchè sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca ‘cedevolezza’ del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, n. 3313 del 2000; Cons. Stato, n.4943 del 2015).

E’ stato evidenziato che: “Come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni ed utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell’amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto”, trattandosi, “…di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione”, così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo.

In definitiva, il concessionario è tenuto a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, poiché lo ius sepulchri riguarda una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria.

Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico – sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

Alla luce delle suindicate circostanze, risulta evidente che la mancata attivazione, da parte della ricorrente (quand’anche fosse realmente erede universale) degli adempimenti previsti dall’art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Donaci (alla morte del concessionario gli eredi devono dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e con designazione di un loro rappresentante, alla morte del titolare della concessione originaria) impedisce alla stessa di chiedere legittimamente la voltura in suo favore della originaria concessione del 1942 in testa al padre e, di conseguenza, comporta la legittimità di quanto affermato dal Comune resistente con la nota impugnata (“la concessione cimiteriale del 1942 intestata al sig. Lippolis Antonio, è scaduta nel lontano 1994 ed è stata oggetto di voltura e rinnovo, per venti anni e sino al 2014, in favore della di lui sorella signora Lippolis Maria”).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.

TAR PUGLIA – LECCE, III – sentenza 07.01.2026 n. 35

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