1. Con il primo motivo si deduce “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 475 C.P.C. (SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA), 474 C.P.C. (TITOLO ESECUTIVO) E 2909 C.C. (COSA GIUDICATA), IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 3 C.P.C.”.
A parere del ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato, in quanto la ritenuta successione a titolo particolare sarebbe in contrasto con l’indirizzo di questa Corte, secondo cui tra il custode ed il proprietario debitore non si verifica alcun fenomeno successorio.
Il custode avrebbe agito in base ad una legittimazione che non derivava da una posizione di rappresentanza o di sostituzione processuale, bensì dalla sua qualità di organo dell’ufficio pubblico di custodia. Infine, non vi sarebbe certezza alcuna sul passaggio in giudicato della menzionata ordinanza, non potendosi nemmeno escludere, a ben vedere, che sia stata opposta, ex art. 668 cod. proc. civ.
2. Con il secondo mezzo si deduce “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 632 C.P.C. (EFFETTI DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO), DELL’ART. 560 C.P.C. (MODO DELLA CUSTODIA), DELL’ART. 474 C.P.C. (TITOLO ESECUTIVO) E DELL’ART. 65 C.P.C. (CUSTODE), IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 3 C.P.C.” La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato nel ritenere che: “il provvedimento di rilascio (…) una volta estinta l’esecuzione non può più essere azionato dal custode giudiziario … Il proprietario non avrebbe dunque dovuto munirsi di un nuovo titolo esecutivo …”. Per il ricorrente sarebbe vero l’esatto contrario, nel senso che, una volta estinta l’esecuzione, il provvedimento di rilascio dell’immobile ottenuto dall’ausiliare – al pari di un ordine di liberazione – diverrebbe automaticamente inefficace e non potrebbe più essere utilizzato da alcuno.
Ulteriore errore la Corte d’appello avrebbe commesso ritenendo che il ricorrente “… può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), solo dimostrando di detenere l’immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente, rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione (Cass. n. 9024 del 30/04/2005)”, senza considerare che “in sede di opposizione all’esecuzione, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev’essere compiuto, anche d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio” (Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2018, n. 31955; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, 06.09.2017, n. 20868; Cass. Sez. Lav., 01.10.2015, n. 19641).
3. Pregiudizialmente deve rilevarsi come risulti depositata la copia della sentenza munita di numero e di attestato di conformità da parte del legale: vale a dire, una copia autentica della sentenza qui gravata. Tuttavia, a fronte dell’espressa indicazione di parte ricorrente circa la notificazione della sentenza impugnata, va rilevato come la prova, in concreto somministrata, della stessa consista nell’immagine del messaggio di notifica, ma priva di attestazione di conformità.
Il ricorrente ha sì depositato un atto in cui attesta la conformità di una serie di documenti prodotti, ma tra essi la relata in discussione non è presente.
Orbene, va anzitutto ricordato come, ove la parte ricorrente, implicitamente o (come in questo caso) esplicitamente riporti che la sentenza venne notificata, incombe sulla Corte l’onere di verificare la tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.
La prova della tempestività andrà ricercata, se offerta in formato analogico, appunto nella copia autentica della sentenza munita della relazione di notificazione, l’una e l’altra doverosamente oggetto di attestazione, il cui deposito entro il termine stabilito per quello del ricorso è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità.
Al fine di soddisfare il suddetto requisito, è sufficiente che la relata così formalmente recata si trovi materialmente sia tra gli allegati al ricorso sia anche nel fascicolo d’ufficio o tra i documenti prodotti dal controricorrente (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 10648/17), posto che non si tratta di assolvere ad un vuoto formalismo, ma di consentire al Collegio la verifica, in termini di certezza, circa la tempestività dell’impugnazione.
Sempre per tale ragione l’improcedibilità è evitata anche dal fatto che tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notifica del ricorso con cui la stessa viene impugnata non decorra un termine compatibile con quello preveduto dal richiamato art. 327 cod. proc. civ., nel quale caso il rispetto dello stesso è certo.
Nella specie, però, la sentenza risulta depositata in data 30 agosto 2023 e il ricorso risulta notificato il 4 novembre dello stesso anno.
È invece irrilevante che la controparte abbia dato atto dell’avvenuta notifica il 7 settembre 2023, poiché non ha versato, a sua volta, la relativa prova (della quale, peraltro, neppure era onerata): infatti, si tratta di un controllo posto a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (cfr. Cass. n. 19654/04; 17450/17), per cui, non trattandosi di materia nella disponibilità delle parti, la suddetta mera affermazione resta senza rilievo.
Declinando ora in particolare l’esigenza surriferita all’ipotesi della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, risulta evidente la necessità dell’attestazione ove la prova della prima sia prodotta a mezzo di immagine del relativo messaggio.
Va osservato che in tale tipologia di notifica all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato destinatario perviene il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente coi relativi allegati digitali, ma non giungono ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata, le quali sono previste per il solo mittente. L’esigenza del destinatario di dimostrare la tempestività del proprio ricorso mediante il deposito (prescritto come detto dall’art. 369 cod. proc. civ.) della relata di notificazione della sentenza impugnata non può avvenire, dunque, con la produzione dei documenti informatici di ricevuta emessi dai gestori suddetti, ma tramite il messaggio originale di posta elettronica certificata ricevuto e la relazione di notificazione redatta dall’avvocato mittente a mente dell’art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/94.
Nella specie in cui – a differenza di casi affrontati in passato (e segnatamente da Cass. n. 17450/17) – il processo telematico era già stato attuato anche con riferimento al giudizio in cassazione (a seguito dell’introduzione dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., le cui disposizioni hanno effetto, in base all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/22, a partire dal 1° gennaio 2023), la parte avrebbe dovuto quindi produrre in formato digitale proprio il messaggio originale di notificazione pervenutogli, ma, avendo proceduto al deposito nel fascicolo telematico della sola immagine dello stesso e della relata, in ogni caso doveva munire questi ultimi di attestazione al pari degli altri documenti prodotti in formato non digitale, al fine di porre il Collegio in condizione di effettuare i controlli che si sono detti in termini di certezza, con particolare riguardo alla verifica del mancato passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Orbene che i documenti nativi digitali prodotti in formato immagine, anziché tramite gli originali digitali, debbano contenere un’attestazione di conformità, discende evidentemente dalle esigenze sottese allo stesso art. 369 cod. proc. civ. e dal disposto degli artt. 196-novies, disp. att. cod. proc. civ. e 16-decies e 16-undecies, l. n. 221/12.
In particolare, in base al citato art. 16-decies, i difensori “quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”, col che è immancabile che, in difetto dell’attestazione, la copia non è conforme e, dunque, non consente il controllo demandato al giudice dei fatti che quell’atto deve dimostrare.
In altri termini, ove non si voglia giungere alla conclusione che, una volta attuato il processo civile telematico anche nel giudizio di legittimità, sia esclusiva e insostituibile la modalità digitale del documento da depositare (conclusione di formalismo eccessivo e neppure rispondendo ad apprezzabili esigenze di certezza o di ordine pubblico processuale), è allora data facoltà alla parte di produrre, quale equipollente, una copia analogica del documento nativo digitale, ma, allora, imprescindibilmente munita di attestazione di conformità all’originale digitale.
Orbene che i documenti nativi digitali prodotti in formato immagine, anziché tramite gli originali digitali, debbano contenere un’attestazione di conformità, discende evidentemente dalle esigenze sottese allo stesso art. 369 cod. proc. civ. e dal disposto degli artt. 196-novies, disp. att. cod. proc. civ. e 16-decies e 16-undecies, l. n. 221/12.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Per dare la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l’interesse pubblicistico alla verifica dell’eventuale passaggio in giudicato, in ipotesi in cui il processo telematico risulti già stato attuato anche con riferimento al giudizio in Cassazione (a seguito dell’introduzione dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., le cui disposizioni hanno effetto, in base all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/22, a partire dal 1° gennaio 2023), il ricorrente deve produrre in formato digitale il messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, abbia proceduto al deposito nel fascicolo telematico della sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente deve munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies, disp. att. cod. proc. civ., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221/12, al pari degli altri documenti prodotti in formato non digitale, formalità sufficiente, ma necessaria, a consentire la verifica suddetta in termini di certezza”.
Atteso quanto precede deve, allora, ritenersi l’inutilizzabilità, ai fini dei suddetti controlli, del documento prodotto all’uopo dal ricorrente, da cui consegue l’improcedibilità del ricorso.
4. In definitiva, dunque, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. civ., III, ord., 31.12.2025, n. 34959