*Obbligazioni e contratti – Procedimento – Appalto di lavori, non configurabilità del diritto di accesso alle relazioni del Direttore Lavori e accessibilità dei provvedimenti del RUP

*Obbligazioni e contratti – Procedimento – Appalto di lavori, non configurabilità del diritto di accesso alle relazioni del Direttore Lavori e accessibilità dei provvedimenti del RUP

1. Agisce la società Sc Costruzioni s.r.l., con il ricorso “complesso” in analisi, ex art. 116 c.p.a., per l’annullamento del diniego del 7.8.2025 disposto dal Comune di Carbonara in relazione all’istanza del 5.8.2025, volta ad ottenere visione e copia delle relazioni riservate della D.L. inviate al Responsabile Unico del Progetto (RUP) in ordine a tutte le riserve iscritte e copia dei provvedimenti del RUP in ordine alle riserve espresse; censura, inoltre, la ricorrente, il silenzio serbato dal comune in ordine all’emissione dei SAL per i lavori dalla medesima eseguiti, in particolare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio in epigrafe indicati (di cui al Decreto di assegnazione contributo P.N.R.R. del 19.05.2023).

2. Resiste l’intimato Comune di Carbonara il quale, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, deducendone l’infondatezza nella parte in cui ha ad oggetto l’ostensione delle relazioni riservate della D.L., a mente dell’art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n 36/2023 e l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, nella parte in cui ha ad oggetto i S.A.L., trattandosi di documentazione prettamente contrattuale.

3. In prossimità della camera di consiglio del 5/11/2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato solo in parte, restando inaccessibili, per espressa previsione di legge, le “relazioni riservate del direttore dei lavori […] sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto” (art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n 36/2023), mentre devono ritenersi suscettibili di ostensione, viceversa, i provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13/10/2022 n. 8745).

4. Si profila, poi, quanto all’inerzia nell’emissione dei S.A.L., il difetto di giurisdizione del G.A. a fronte della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.

Alla luce della causa petendi – che va identificata, nello specifico, nella contestazione del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione comunale sulla istanza tesa a sollecitare l’emissione dei S.A.L. – il ricorso, in parte qua, deve intendersi promosso ex artt. 31 e 117 c.p.a., rito che postula la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, la ricorrenza di interessi legittimi.

L’emissione del SAL non costituisce, però, l’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale della Pubblica Amministrazione a fronte del quale si stagliano posizioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, bensì un atto di gestione di un rapporto paritetico di natura privatistica che si colloca nella fase dell’esecuzione contrattuale.

La pretesa si inserisce, nella specie, in executivis, nella fase in cui sono portate a esecuzione le prestazioni del contratto di pubblico appalto; l’emissione dei S.A.L. è regolata, infatti, dalle previsioni contenute nel contratto e nel capitolato speciale di appalto e non è l’esito di un procedimento amministrativo, né corrisponde a un obbligo di provvedere rinvenibile in capo alla P.A.

Il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente; il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2025, n. 2569).

Il silenzio inadempimento non può configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo quali sono quelle discendenti dall’intervenuta stipula del contratto di appalto. L’oggetto della cognizione del giudice nel rito dei giudizi azionati avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., infatti, si identifica non con qualsiasi tipo di silenzio della P.A., bensì unicamente con il cd. silenzio – inadempimento, ovvero con quella forma di silenzio non significativo che viene ad esistenza con il maturare del periodo indicato dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, con la connessa, doverosa conseguenza che il rito del silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. non è attivabile nei casi in cui la doglianza dell’interessato non si sostanzi nella censura della mancata emissione di un provvedimento, evento questo che si realizza quando viene chiesto l’accertamento di un fatto o, ancora e più in generale, quando si verte in questioni di carattere paritetico, in cui non opera un potere autoritativo dell’amministrazione.

5. Il ricorso è quindi in parte fondato, relativamente ai provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse, in parte infondato, relativamente alle relazioni riservate del direttore dei lavori, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, relativamente alla contestazione in ordine alla persistente mancata emissione dei S.A.L.

6. Le spese di giudizio, visti i profili di peculiarità del gravame, possono essere compensate.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 05.01.2026 n. 65

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live