1. Il Comune di Noli ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato dai signori Bruno Giancarlo, Roberto e Paolo Boeris per ottenere l’annullamento del provvedimento del 15 novembre 2021 del Comune di Noli che aveva accolto la domanda di sanatoria dell’immobile di loro proprietà ai sensi dell’art. 48, comma 3, l.r. 16/2008 e non ai sensi del comma 2 della medesima norma.
2. L’immobile era stato realizzato con una licenza edilizia del 1959 e la richiesta di sanatoria riguarda quella parte che originariamente era stata realizzata come autorimessa e poi trasformata in abitazione.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, perché ha ritenuto che la modificazione della destinazione d’uso non aveva creato un incremento dello spazio agibile poiché la mera modifica della destinazione d’uso prima del 1967 non comportava l’applicazione di sanzioni.
Il T.a.r. non ha ritenuto che la realizzazione di un intero appartamento in luogo dell’autorimessa genererebbe un incremento dello spazio agibile.
4. L’appello è affidato ad un unico articolato motivo.
Il Comune contesta l’interpretazione che il T.a.r. ha proposto dell’art. 48 l.r. 16/2008. La variazione realizzata dagli appellati anche prima del 1967 era una variazione del titolo originario che costituiva difformità sanzionabile ai sensi dell’art. 32 l. 1150/1942. Nel locale sotterraneo non erano previsti vani abitabili e quelli realizzati non sono dotati dei requisiti delle dimensioni minime dei vani, delle altezze minime interne e delle superfici aeroilluminanti minime.
Inoltre in caso di regolarizzazione di abusi edilizi è necessario rispettare la disciplina urbanistica vigente sia al momento della commissione dell’abuso che quella vigente al momento della richiesta regolarizzazione.
Nel caso in esame vi è stata la creazione di nuova superficie utile attraverso il mutamento di destinazione d’uso; infatti il certificato di abitabilità esclude la presenza di “vani abitabili” nel sotterraneo. Deve applicarsi in merito l’art. 13, comma 1, l.r. 16/2008.
5. I signori Bruno Giancarlo, Roberto e Paolo Boeris si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è fondato.
La licenza 66/1959 sulla scorta della quale è stato costruito l’immobile prevedeva al piano sottoterra una superficie di 70 mq destinata ad autorimessa. L’essere stata adibita da subito ad uso residenziale costituisce condotta che anche prima del 1967 costituiva illecito edilizio che poteva essere sanzionato ai sensi dell’art. 32 l. 1150/1942 che al secondo comma prevede: “Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.”.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, anche all’epoca della realizzazione dell’illecito cioè prima dell’entrata in vigore della l. 765/1967 il mutamento della destinazione d’uso costituiva condotta sanzionabile che se scoperta all’atto della sua realizzazione avrebbe comportato la sospensione dei lavori.
Il mutamento di destinazione da autorimessa a residenziale comporta un aumento di superficie utile seppur in assenza di aumento di superficie calpestabile, con conseguente incremento della capacità insediativa. Si tratta di un mutamento di una superficie accessoria in quella a uso abitativo che oltretutto genera un maggior carico urbanistico e che non può essere sanata con una sanzione che è evidentemente dimensionata per una violazione meramente formale quale quella prevista dal comma 2 dell’art. 48 citato.
Peraltro la sanatoria di cui all’art. 48 riguarda le difformità non rientranti nella definizione di opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, della medesima legge. Tale norma per definire le opere interne richiama tra l’altro quelle “che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari”.
Dall’esame complessivo della normativa si ricava in conclusione che l’aumento di superficie utile determinata dalla modificazione della destinazione d’uso consente di ricomprendere la richiesta di sanatoria degli appellati nella fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 48 anche in mancanza di un aumento della superficie complessiva.
7. La scarsa perspicuità della norma regionale consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 02.01.2026 n. 36