*Giurisdizione e competenza – Revocazione della sentenza per errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: presupposti e casi di configurabilità

*Giurisdizione e competenza – Revocazione della sentenza per errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: presupposti e casi di configurabilità

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto.

Vanno all’uopo ricordati, sia pure sommariamente, i presupposti giuridici che connotano la figura del vizio revocatorio.

Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).

Inoltre l’errore revocatorio deve emergere con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). Esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.

Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).

Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.

In tutti questi casi non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (ex multis, Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).

Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto” (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8); inoltre, ricorre l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione” (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055).

Sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui “L’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099)”. Circostanza verificatasi – come si dirà più oltre – nel caso in esame.

Va aggiunto che non sussiste errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8).

Ancora “si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza” (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842).

Va poi ribadita la distinzione tra motivo di ricorso ed argomentazione a ciascuno dei motivi a sostegno del medesimo, così come delineata – proprio per delimitare l’ambito della revocazione – dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 21. Il motivo di ricorso delimita ed identifica la domanda rivolta al giudice, ed in relazione ad esso si pone l’obbligo della corrispondenza, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a sostegno del motivo – che identifica la domanda prospettata al giudicante – la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda.

Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati (Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3701);

Alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, non si rinvengono nella fattispecie in esame i presupposti del vizio revocatorio.

La circostanza “di fatto” che sarebbe stata erroneamente percepita dal Collegio d’appello (id est, la proposizione di un’eccezione difensiva per cui, avendo contestato l’appellante solamente una parte delle criticità individuate dalla Capitaneria di porto di Olbia a fondamento del fermo del natante, il relativo gravame avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, le parti non impugnate ben potendo da sole fondare l’atto) è stata infatti innanzitutto oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, circostanza per sé ostativa al prefigurarsi di un vizio revocatorio, come ricordato.

Più nello specifico, non è neppure corretto sostenere – per fondare la censura revocatoria – che la sentenza in alcun punto avrebbe considerato il rilievo (della medesima amministrazione, allora resistente in appello) secondo cui le ulteriori criticità (rispetto alle cinque fondanti il riclassamento della nave) individuate dall’autorità competente sarebbero state di per sé idonee a giustificare il fermo dell’imbarcazione: si legge infatti, nella sentenza impugnata, che “Il Collegio ritiene che gli esiti accertativi della ispezione supplementare non possono essere considerati idonei ad adeguatamente supportare il provvedimento di fermo della nave ‘Alan Kurdi’, dovendosi ravvisare una interferenza della Capitaneria di Porto di Olbia nelle competenze proprie delle Amministrazioni dello Stato di bandiera […] Né alcuna delle irregolarità riscontrate in sede di ispezione può essere ritenuto tale da compromettere la validità dei certificati di sicurezza e classificazione rilasciati dallo Stato di bandiera (Germania)”.

Il Collegio di appello aveva dunque ben presente il contenuto dell’obiezione (nuovamente proposta nell’odierno giudizio revocatorio) all’epoca mossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ossia che all’esito dei controlli supplementari svolti dalla Capitaneria di porto di Olbia erano emerse ulteriori criticità concernenti non solo la classificazione della nave, ma in primis la sua sicurezza, tant’è che il medesimo Collegio statuiva, al riguardo, che “alcuna delle irregolarità riscontrate in sede di ispezione può essere ritenuta tale da compromettere la validità dei certificati di sicurezza”.

Tale circostanza esclude il presupposto logico-fattuale su cui si fonda il vizio revocatorio: non viene infatti integrata, nel caso di specie, l’ipotesi (avente potenziale valenza revocatoria) dell’omessa pronuncia su una censura sollevata da una parte in giudizio, risolvendosi la censura in un lamentato difetto di motivazione della decisione (ossia, una questione prettamente giuridica).

Ciò premesso, non è neppure corretto sostenere, onde fondare l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, che nel caso di specie facesse difetto un autonomo interesse, in capo alla ricorrente Sea Eye E.V., a che fosse autonomamente dichiarata l’illegittimità del fermo della nave in ragione delle cinque specifiche criticità determinanti, secondo l’amministrazione, il riclassamento del natante: in effetti, al di là ed a prescindere dalla proposizione di eventuali, future domande risarcitorie dell’armatore per il blocco subito – domande che a rigore risulterebbero prive di fondamento, allo stato degli atti, anche in ragione dell’acquiescenza a suo tempo fatta da Sea Eye E.V. agli ulteriori rilievi mossile dalla Capitaneria di porto – è ben evidente la sussistenza di uno specifico e qualificato interesse ad impedire (anche ai fini conformativi) il consolidarsi del principio – racchiuso nel provvedimento impugnato – secondo cui lo Stato rivierasco potrebbe liberamente disattendere – al fine di applicare misure di sequestro o comunque coercitive – il classamento della nave riconosciuto dallo Stato di bandiera (ove diverso).

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

La complessità della vicenda controversia e la novità delle questioni affrontate giustificano peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 05.01.2026 n. 56

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