*Previdenza e assistenza – E’ legittimo il pignoramento INPS sulle pensioni

*Previdenza e assistenza – E’ legittimo il pignoramento INPS sulle pensioni

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 92 del 2025), il Tribunale di Ravenna, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969.

2.– La norma censurata dispone, al primo comma, che «[l]e pensioni, le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni, di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive». La disposizione precisa, al secondo comma, che «[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo».

2.1.– Il giudice a quo pone tale disciplina a confronto con l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, come convertito. Quest’ultimo stabilisce che «[l]e somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Ad avviso del rimettente, il legislatore non avrebbe coordinato le modifiche apportate all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., con la disciplina di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di recupero degli indebiti previdenziali e delle omesse contribuzioni.

2.2.– Tale discrasia normativa comporterebbe, secondo il giudice a quo, anzitutto, la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra il creditore INPS, cui è riferibile la norma censurata, e gli altri creditori, per i quali trova applicazione la disciplina codicistica.

Inoltre, sul presupposto che la soglia di impignorabilità indicata dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. serva a tutelare il minimo vitale, il rimettente ravvisa una irragionevolezza intrinseca nell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, che non rispetta detto limite.

Da ultimo, nel ritenere che l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. abbia dato attuazione all’art. 38, secondo comma, Cost., indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla possibilità di aggredire la pensione del debitore, il Tribunale di Ravenna identifica nel distacco della norma censurata dalla previsione codicistica una lesione dello stesso art. 38, secondo comma, Cost.

3.– Si è costituito in giudizio l’INPS, che ha eccepito l’inammissibilità delle censure, ritenendo inibito a questa Corte tornare a esaminare questioni analoghe ad altre, concernenti la medesima norma, già dichiarate non fondate. A tal riguardo, richiama la sentenza n. 506 del 2002, con la quale è stata reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.

3.1.– L’eccezione va disattesa.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una precedente pronuncia di rigetto non preclude un successivo esame delle questioni (ex multis, sentenze n. 167 del 2025, n. 19 del 2024, n. 186 e n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016).

Peraltro, nel caso di specie, il rimettente, da un lato, lamenta la lesione anche dell’art. 38, secondo comma, Cost., e non solo dell’art. 3 Cost., e, da un altro lato, muove le proprie censure a partire dalle modifiche apportate all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. dall’art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, come convertito.

4.– Passando al merito, le questioni non sono fondate.

5.– In via preliminare occorre brevemente richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

5.1.– L’art. 69 della legge n. 153 del 1969 prevede che l’INPS possa pignorare, nei limiti di un quinto del loro ammontare, le pensioni, le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli assegni, di cui all’art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), al fine di recuperare i crediti derivanti o da indebite prestazioni percepite a carico di forme previdenziali gestite dal medesimo Istituto o da omesse contribuzioni.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, la citata disposizione prevede che debba essere comunque preservato l’importo corrispondente al trattamento minimo pensionistico.

Si tratta di una disciplina che, pur facendo riferimento al pignoramento, al sequestro e alla cessione dei crediti pensionistici, introduce un limite che vale anche per le forme di compensazione di cui si avvale l’INPS, procedendo al recupero mediante trattenute (Cass., n. 26580 del 2024Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 agosto 2003, n. 12040).

5.2.– L’art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato introdotto – a tutela dei richiamati crediti INPS – in un momento storico nel quale la regola generale era quella della impignorabilità delle pensioni.

Ebbene, sia quest’ultima disciplina sia quella del citato art. 69 sono state censurate, nel 2002, dinanzi a questa Corte.

In particolare, la sentenza n. 506 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nella parte in cui escludeva la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, senza prevedere – con le eccezioni stabilite dalla legge per crediti qualificati – l’impignorabilità della sola parte di pensione, assegno o indennità necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La medesima declaratoria di illegittimità costituzionale è stata estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni).

In quella medesima pronuncia, la Corte ha, viceversa, dichiarato manifestamente infondate le censure mosse all’art. 69 della legge n. 153 del 1969, dal momento che, «con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l’INPS, per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell’intero ammontare della pensione».

5.3.– Di seguito, nel solco della richiamata sentenza n. 506 del 2002, il legislatore è intervenuto sull’art. 545 cod. proc. civ., introducendo con l’art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, come convertito, un settimo comma, che è stato poi ulteriormente sostituito con quanto disposto dall’art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, come convertito.

Attualmente, la previsione codicistica stabilisce, in particolare, una soglia di impignorabilità costituita dal doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di euro 1.000, ammettendo solo sulla parte eccedente tale ammontare il pignoramento nei limiti indicati dai commi terzo, quarto e quinto del medesimo articolo o dalle disposizioni speciali di legge. Più precisamente: i crediti alimentari possono essere pignorati «nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» (terzo comma); i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e ogni altro credito sono pignorabili «nella misura di un quinto» (quarto comma) e, nell’ipotesi di «simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente», il pignoramento «non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette» (quinto comma).

Infine, il sesto comma del richiamato articolo dispone che «[r]estano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge».

5.4.– La previsione generale, di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e quella speciale, di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969, si avvalgono – com’è evidente – di meccanismi differenti.

La norma generale garantisce una soglia di impignorabilità (pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000), calcolando poi la quota pignorabile sulla sola parte eccedente rispetto a essa.

L’art. 69 della legge n. 153 del 1969, viceversa, consente il pignoramento di un quinto dell’intero ammontare della pensione, fermo restando che non può essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40).

6.– A partire dalla constatazione delle differenze che intercorrono tra le discipline richiamate, le tre censure sollevate dal rimettente – per irragionevole disparità di trattamento tra creditori, per irragionevolezza intrinseca e per lesione dell’art. 38, secondo comma, Cost. – si radicano su argomenti fra di loro interconnessi.

In particolare, il giudice a quo fonda la propria motivazione sull’idea che: i) i crediti INPS non possano avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri crediti; ii) la fascia di impignorabilità prevista dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato all’art. 38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. identifichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto riflesso dell’art. 38, secondo comma, Cost.

7.– Nessuno dei presupposti argomentativi sopra evocati è condivisibile.

8.– Anzitutto, non convince la tesi che ravvisa una irragionevole disparità di trattamento fra creditori nella diversità di disciplina dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.

Si tratta, invece, del semplice rapporto fra una norma generale, l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale, quella censurata, i cui tratti peculiari confutano l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica.

In particolare, l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale.

8.1.– La prestazione oggetto dei crediti tutelati dalla norma censurata si identifica, infatti, nel recupero delle omissioni contributive e nella ripetizione degli indebiti previdenziali, che servono a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento.

La specificità di tali crediti consiste, dunque, nel loro correlarsi all’interesse generale alla tutela dell’equilibrio e della sostenibilità del sistema previdenzial-solidaristico, la cui tenuta consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del soggetto obbligato.

Come affermato dalla sentenza n. 235 del 2020, la sostenibilità del sistema pensionistico è anch’essa «espressione dell’art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l’equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all’interno dello stesso sistema».

8.2.– Non deve poi trascurarsi che il legislatore garantisce una particolare tutela al pensionato obbligato, stabilendo rigorose condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti.

Il pensionato, infatti, è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve corrispondere gli interessi unicamente nell’ipotesi di dolo commissivo. È quanto stabiliscono, rispettivamente, l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, come interpretato dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991, e l’art. 69, ultimo comma, della legge n. 153 del 1969.

La medesima disciplina viene peraltro applicata, in giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2023, n. 10337).

Ne deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico.

8.3.– In definitiva, l’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico, unitamente alla funzione deterrente che plasma le modalità di recupero dei crediti INPS da indebiti previdenziali e da omissioni contributive, disegna una peculiarità della disciplina censurata che giustifica un bilanciamento di interessi diverso da quello che il legislatore riserva in generale agli altri crediti.

Tale specificità dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 spiega la sua divergenza rispetto alla norma codicistica e confuta la tesi di una irragionevole disparità di trattamento.

Non sussiste, di riflesso, alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che, non a caso, può avvalersi della disciplina speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali o da omissioni contributive, ma non per il recupero di altri crediti vantati nei confronti del pensionato. Per questi ultimi si riespande, infatti, la disciplina generale di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.

9.– Passando ora a esaminare la censura concernente l’irragionevolezza intrinseca, si deve confutare anche il secondo argomento sul quale si fonda la motivazione del giudice a quo. Non appare, infatti, convincente la tesi secondo cui la soglia di impignorabilità, prevista dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., servirebbe a garantire ai titolari di pensione un minimo vitale, correlato all’art. 38, secondo comma, Cost., che risulterebbe irragionevole non rispettare.

9.1.– Anzitutto, giova evidenziare che l’art. 38, secondo comma, Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il paradigma dei «mezzi adeguati alle […] esigenze di vita» e non quello dei «mezzi necessari per vivere», previsto invece dal primo comma del medesimo articolo.

In particolare, i «mezzi necessari per vivere» danno forma al dovere di solidarietà, che si impone nel contesto della pubblica assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di un’attività remunerativa, a prescindere dall’attività in precedenza svolta o dai servizi resi allo Stato (sentenze n. 94 del 2025, n. 169 del 2023 e n. 137 del 2021).

Viceversa, il paradigma dei «mezzi adeguati alle […] esigenze di vita» richiama bisogni più ampi rispetto a quelli strettamente necessari alla sopravvivenza. Tale previsione, sebbene anch’essa ispirata a criteri di solidarietà sociale, riguarda i lavoratori e richiede che, in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 85 del 2015 e n. 316 del 2010). Queste ultime sono determinate «secondo valutazioni generali ed oggettive», finalizzate ad assicurare non solo «i bisogni elementari e vitali», ma anche le necessità «relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell’attività lavorativa svolta» (sentenza n. 173 del 1986).

9.2.– Ebbene, l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. – adottando una soglia pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000 – non ha inteso garantire il minimo vitale.

Di conseguenza, l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, là dove omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza intrinseca.

Al contempo, l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., nel dare attuazione all’art. 38, secondo comma, Cost., non ha concretizzato una volta per tutte e per qualsivoglia fattispecie il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere, sicché il fatto che l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non ricalchi tale disciplina non determina ex se l’irragionevolezza della scelta, né il suo essere lesiva dell’art. 38, secondo comma, Cost. (infra, punto 10.1. del Considerato in diritto).

9.3.– Il legislatore gode, infatti, di un’ampia discrezionalità nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di interessi implicati. Tale discrezionalità incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Ebbene, nell’adottare con l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 il limite intangibile del trattamento minimo pensionistico, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi – fra le ragioni del pensionato e le pretese creditorie dell’INPS, correlate alle istanze di equilibrio e di sostenibilità del sistema pensionistico – che non contrasta in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

Infatti, il trattamento minimo pensionistico, oltre a non essere estraneo alle istanze sottese all’art. 38, secondo comma, Cost., non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell’evoluzione del costo della vita, garantendo l’adeguamento automatico.

10.– Da ultimo, le argomentazioni sopra esposte consentono di confutare anche il terzo assunto, sul quale si fonda la motivazione del rimettente e che dà corpo alla censura concernente la ritenuta violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost.

In particolare, non persuade la tesi secondo cui la norma censurata, introducendo una deroga all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., automaticamente violerebbe il richiamato principio costituzionale.

10.1.– In primo luogo, la soglia di impignorabilità identificata dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall’art. 38, secondo comma, Cost.

Di conseguenza, la mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo di tale disciplina generale non equivale affatto a una violazione della citata previsione costituzionale.

10.2.– In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, lungi dal violare l’art. 38, secondo comma, Cost., si collega, viceversa, al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale.

11.– In conclusione, questa Corte ritiene che la regola speciale di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non evidenzia una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella generale di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non risulta di per sé manifestamente irragionevole, né è lesiva dell’art. 38, secondo comma, Cost.

Corte Cost., sent., 30.12.2025, n. 216

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live