*Professioni – Illegittimità parziale del tetto di 10 anni di anzianità professionale per l’accesso alla magistratura onoraria

*Professioni – Illegittimità parziale del tetto di 10 anni di anzianità professionale per l’accesso alla magistratura onoraria

1.– Il TAR Lazio, sezione prima, solleva, in riferimento all’art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017. Il predetto art. 4, comma 4, regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario. La disposizione stabilisce che, in caso di parità tra i candidati quanto ai titoli di preferenza (indicati dal comma 3), «prevale, nell’ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea».

A giudizio del rimettente, la previsione del limite massimo decennale, di cui alla lettera a), comporta che i candidati aventi il medesimo titolo professionale (nella specie, quello di almeno dieci anni di anzianità nell’esercizio della professione di avvocato) vengano selezionati unicamente in base alla minore età anagrafica, a nulla valendo la maggiore anzianità professionale, superiore ai dieci anni, che essi possano vantare. Tale è la fattispecie oggetto del giudizio a quo, nella quale il ricorrente, avvocato con anzianità professionale superiore ai dieci anni, e comunque maggiore di quella posseduta da altri candidati, si è visto sopravanzare in graduatoria da questi ultimi unicamente in ragione della loro meno elevata età anagrafica.

Per contro – osserva il rimettente – la legge-delega aveva stabilito la prevalenza, senza alcun limite temporale, del criterio della maggiore anzianità professionale. L’art. 2, comma 3, lettera c), della legge n. 57 del 2016 aveva, infatti, previsto, tra i princìpi e i criteri direttivi ai quali avrebbe dovuto attenersi il legislatore delegato, il seguente: «prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».

2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. L’ordinanza di rimessione avrebbe indicato, quale unico vantaggio per il ricorrente all’esito di un eventuale accoglimento da parte di questa Corte, quello di ottenere un «posizionamento per lui più favorevole», senza alcun riferimento all’utile ingresso in graduatoria, corrispondente all’effettivo conseguimento del bene della vita consistente nell’ammissione al corso di tirocinio.

L’eccezione non è fondata.

Contrariamente a quanto osservato dalla difesa statale, il provvedimento di rimessione dà conto, in modo adeguato, delle reali possibilità dell’interessato di ottenere una utile posizione in graduatoria, in caso di sentenza favorevole di questa Corte. Già nella sua epigrafe, invero, l’ordinanza precisa che l’interesse del ricorrente è quello di essere «ricolloca[to] nelle impugnate graduatorie tenendo conto della intera “anzianità professionale” maturata». Nelle premesse in fatto, viene puntualizzato che, come da sua prospettazione, «il ricorrente risultava in posizione non utile per l’ammissione al tirocinio […] poiché, a parità di punteggio con altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in graduatoria i concorrenti più giovani, risultando l’eccedenza oltre i 10 anni di “anzianità professionale” non computabile». Infine, si aggiunge che il ricorrente «è risultato posposto rispetto ad altri concorrenti, avvocati, che avevano minore anzianità professionale, ma minore età anagrafica, in ragione dell’applicazione del limite massimo di 10 anni per l’utilizzo del criterio di preferenza dell’anzianità professionale».

Ne consegue che il rimettente mostra di aver già apprezzato la portata decisiva del limite temporale stabilito dalla disposizione censurata. Le riferite affermazioni consentono di desumere, in modo non implausibile, che senza la contestata limitazione la posizione “non utile” in graduatoria, attualmente ricoperta dal ricorrente, sarebbe divenuta “utile”, in ragione del superamento degli altri candidati aventi minore anzianità.

La giurisprudenza costituzionale è ormai costante nel ritenere che il giudizio in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale «è riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento» (così, tra le tante, sentenza n. 129 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto).

3.– Ancora in via preliminare, occorre precisare l’odierno thema decidendum come derivante dalle censure formulate dal TAR rimettente.

Nell’atto di costituzione, la parte ha evocato a sostegno dell’accoglimento delle questioni sollevate – oltre al vizio dell’eccesso di delega, e quindi alla violazione dell’art. 76 Cost., peraltro arricchito dal richiamo all’art. 77 Cost. – anche le previsioni costituzionali in tema di non discriminazione (art. 3 Cost.) e di tutela dei lavoratori e delle loro «prerogative e aspirazioni professionali» (con richiamo all’art. 4 Cost.). In tal modo, sono state sollevate censure che non trovano corrispondenza nella motivazione dell’ordinanza, che ha prospettato la questione unicamente sul parametro dell’art. 76 Cost.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie» (così, tra le tante, sentenza n. 239 del 2021, punto 5.5.1. del Considerato in diritto). L’odierna questione deve dunque essere esaminata in base al parametro costituzionale individuato dal TAR Lazio, che si riferisce unicamente al profilo dell’eccesso di delega legislativa.

4.– Nel merito, la questione è fondata.

In materia di delegazione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre «norme che rappresentino un coerente sviluppo e», se del caso, «anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante» (tra le tante, sentenza n. 150 del 2022). Rimane, tuttavia, fermo che la discrezionalità dell’organo esecutivo deve essere «apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi» (così, ex plurimis, sentenza n. 98 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Rilievo decisivo assume, nel caso di specie, la tecnica di redazione dei princìpi e dei criteri direttivi utilizzata dalla legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, ha scelto di indirizzare l’opera attuativa del legislatore delegato secondo un alto grado di specificità. L’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016 individua, infatti, con pronunciato dettaglio, sia i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (lettera b), sia i criteri di precedenza, a parità di titoli, per l’ammissione al tirocinio (lettera c). Particolarmente puntuale appare il tenore letterale di quest’ultima previsione, tale da non consentire altra soluzione, al legislatore delegato, se non quella della esatta trasposizione: «prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’organo esecutivo può riconoscersi un potere di «“riempimento” normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa”» tutte le volte in cui vengano in rilievo «settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere» (sentenza n. 96 del 2024, punto 6.1. del Considerato in diritto). Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e «assai puntual[i]», lo scrutinio di legittimità costituzionale concernente la conformità ai princìpi e criteri direttivi, nonché il connesso rispetto dei limiti della legge-delega, «è molto stretto» (sentenza n. 22 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto).

In tale contesto, occorre ricordare, altresì, che il sindacato rimesso a questa Corte deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di «una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016)». Il percorso di indagine, così descritto, deve considerare il «rapporto inversamente proporzionale» che sussiste tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: «meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo» (ancora, sentenza n. 22 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto).

Nel caso all’odierno esame, l’intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i princìpi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo «in caso di ulteriore parità», il candidato più giovane di età. Non vi sono margini per possibili letture alternative, nemmeno a voler seguire un (sussidiario) approccio funzionale-teleologico il quale, peraltro, proprio in considerazione dell’intenzione palese del delegante, non sembra tale da poter condurre a risultati diversi.

In tale prospettiva, non hanno pregio gli argomenti difensivi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la limitazione decennale, introdotta dall’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, sarebbe il frutto di un bilanciamento tra le esigenze, entrambe considerate dal legislatore delegante, di valorizzare la pregressa attività professionale dei candidati e di favorire, al contempo, l’accesso alla magistratura onoraria per i candidati più giovani di età. Non vi è dubbio che, nell’ambito della riforma della magistratura onoraria, i due obiettivi siano stati perseguiti dal Parlamento, rinvenendo base normativa nel dettato della lettera c) dell’art. 2, comma 3, della legge-delega n. 57 del 2016; ma è altrettanto evidente che quest’ultima disposizione li ha previsti secondo un ordine di preferenza ben preciso, che vede sempre la prevalenza della maggiore esperienza professionale rispetto alla minore età anagrafica.

La previsione del decreto legislativo, oggetto di odierno esame, è tale, invece, da capovolgere l’ordine individuato dalla legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di preferenza è invero delineato, dal comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, in modo tale che la «minore età anagrafica» dei candidati (lettera b), pur astrattamente sottordinata rispetto alla «maggiore anzianità professionale o di servizio» (di cui alla lettera a), risulta in concreto prevalere allorquando quest’ultima superi «il limite massimo di dieci anni di anzianità», introdotto dalla lettera a).

Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

Corte Cost., sent., 30.12.2025, n. 213

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