Con l’impugnato provvedimento, la Polizia Municipale del Comune di Caserta – in attuazione della deliberazione di Giunta n. 10 del 29 gennaio 2021, con cui era stata rimodulata l’offerta di sosta a pagamento sul territorio cittadino – ha ordinato “Le seguenti modifiche all’attuale segnaletica stradale nelle strade di presso indicate:
1. L’istituzione del divieto di sosta 00:00/24:00 con rimozione forzata in Corso Trieste nel tratto compreso tra Via Gasparri e Piazza Dante lato sinistro secondo la medesima direttrice di marcia;
2. L’istituzione di area di sosta libera in Via SS. Nome di Maria nel tratto compreso tra Via De Nicola a Via La Pira lato destro secondo la medesima direttrice di marcia”.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti muovono le seguenti censure:
1) violazione degli articoli 6 e 7 del codice della strada; motivazione insufficiente, illogica e irrazionale, difetto d’istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, oggettività e buona amministrazione, avuto riguardo – in particolare – alla mancanza di un parcheggio sicuro agevolmente raggiungibile anche a piedi;
2) violazione dell’articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, rispetto alla delibera di Giunta n. 10 del 29 gennaio 2021, che prevedeva la revoca dei parcheggi a pagamento nei tratti di strada indicati, ma non anche il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di corso Trieste compreso tra piazza A. Gramsci e piazza Dante;
3) violazione dell’articolo 11 del D.P.R. n. 503 del 1996; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per la mancata previsione di almeno un posto riservato alle auto dei disabili.
Con l’ordinanza 22 settembre 2022, n. 1682, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, avendo “ritenuto che il danno lamentato nell’occasione dai ricorrenti risulta[sse] definito in modo del tutto generico e meramente ipotetico, poiché consisterebbe esclusivamente in una asserita – ma non dimostrata – preclusione a “svolgere il proprio lavoro e dunque di percepire un guadagno”, per cui non appaiono sussistenti i presupposti di gravità e irreparabilità necessari a dare ingresso alla chiesta tutela cautelare” e “che l’Amministrazione comunale è titolare di un’ampia discrezionalità quanto alla disciplina delle limitazioni della circolazione e della sosta”.
All’udienza straordinaria del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Questo Tribunale si è già pronunciato nella materia, affermando che “per giurisprudenza costante, “i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 121; cit. T.A.R. Molise, sez. I, 21 aprile 2016, n. 186)” (T.A.R. Veneto, sezione I, sentenza n. 592 del 2019)” (sezione settima, sentenza 17 settembre 2024, n. 5008).
Nessuna di tali circostanze è ravvisabile nella fattispecie oggetto del presente ricorso, tenuto anche conto delle argomentazioni della difesa comunale, la quale ha evidenziato che:
– il provvedimento impugnato persegue obiettivi di razionale gestione della mobilità, protezione dell’ambiente, risparmio energetico e sicurezza stradale, ed è mirato ad aumentare la fruibilità della strada e il decoro, considerata anche la vicinanza alla Reggia Vanvitelliana;
– l’articolo 7, comma 1, lettera f), del codice della strada prevede la necessità di una deliberazione di Giunta per l’istituzione di aree di sosta a pagamento, ma non anche per l’istituzione di divieti di sosta, che costituisce atto gestionale;
– riguardo al posto riservato alle persone disabili, di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 503 del 1996, si è provveduto con ordinanza dirigenziale n. 392 del 24 agosto 2022 a istituire un posto riservato sul lato destro dello stesso tratto di Corso Trieste interessato dal provvedimento impugnato.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
La peculiarità della materia sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. IV – sentenza 02.01.2026 n. 12