Professioni – Dipendenti pubblici – Accessi abusivi alla Banca Dati S.D.I. e legittimità della sanzione della destituzione dal servizio

Professioni – Dipendenti pubblici – Accessi abusivi alla Banca Dati S.D.I. e legittimità della sanzione della destituzione dal servizio

1. Con ricorso notificato l’1 settembre 2025 e depositato in pari data, il ricorrente espone di essere dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica funzionale di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso lo-OMISSIS- di -OMISSIS- con un curriculum professionale di eccezionale livello.

2. In particolare, espone come nei rapporti informativi redatti annualmente sia stato destinatario non solo del punteggio massimo (54 punti), attribuito agli operatori di eccezionale valore, ma addirittura di un ulteriore punteggio di + 2.

3. Tale ulteriore punteggio è riservato esclusivamente a quegli operatori di polizia i cui meriti lavorativi e deontologici siano connotati da un qualcosa di più rispetto ai destinatari del massimo giudizio di ottimo e dei relativi 54 punti.

4. Nel corso della propria carriera professionale il ricorrente è stato anche insignito delle onorificenze della medaglia d’argento, della croce di bronzo e della medaglia d’oro al merito di servizio.

Si tratta di onorificenze dal cui conferimento può evincersi la ineccepibile personalità che ha caratterizzato il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa.

5. Pur in presenza di tale stato matricolare, il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio.

Con contestazione di addebito del 30 novembre 2024, è stato contestato allo stesso di aver effettuato, dalla propria postazione di lavoro, quattro accessi abusivi alla Banca Dati S.D.I., in uso alle Forze di Polizia, al fine di estrapolare informazioni personali relative ad altrettanti soggetti. Precisamente, il cantautore -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- nonché altre tre persone allo stesso collegate, tali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

6. Gli accessi abusivi sarebbero stati finalizzati a trasmettere le informazioni in tal modo acquisite a una società di investigazione privata, i cui vertici erano già indagati nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- per illecita raccolta di informazioni a carico di personaggi del mondo della politica, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

7. La raccolta di informazioni sul cantautore e su altre persone allo stesso legate sarebbe stata commissionata alla società di investigazione privata dall’ex suocero del cantautore, al fine di poter utilizzare le stesse nel contenzioso relativo alla separazione tra la figlia e il cantautore.

8. Il ricorrente era stato individuato quale autore dei quattro accessi grazie ad alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dei vertici della società di investigazione privata.

Dalle intercettazioni era emerso che questi ultimi stavano raccogliendo informazioni sul cantautore e sulle altre tre persone allo stesso collegate e, a tal fine, avevano chiesto delle verifiche nella Banca Dati SDI. Le verifiche si erano concretizzate in un’interrogazione effettuata dall’Ufficio di Polizia dello -OMISSIS- di -OMISSIS- la mattina del 5 gennaio 2023 tramite il codice di accesso in uso al ricorrente, il cui turno di servizio quel giorno era dalle 7 alle 13.

9. Il ricorrente era stato anche sottoposto a perquisizione personale e locale da parte della Procura, che gli aveva contestato i reati di accesso abusivo ai sistemi informatici delle Forze di Polizia e rivelazione di segreto d’ufficio.

10. Nel corso del procedimento disciplinare il ricorrente, con memoria del 19 dicembre 2023, si è difeso evidenziando come non potesse escludersi che altri operatori in servizio avessero accesso al portale lasciato involontariamente aperto durante un suo momentaneo allontanamento.

Non vi era quindi alcuna prova che fosse stato il ricorrente ad effettuare gli accessi contestati.

Al contrario, il breve lasso di tempo in cui gli stessi erano stati effettuati deponeva a favore della tesi difensiva sopra delineata.

11. Sempre nel corso del procedimento disciplinare, il ricorrente ha evidenziato come non potesse escludersi che le persone oggetto delle informative contestate fossero state controllate nell’ambito di attività istituzionali, posto che durante i controlli aereoportuali non viene effettuata un’attività di fascicolazione relativa ai soggetti sottoposti ad interrogazione, tranne in ipotesi particolari. Pertanto, perdeva di forza la contestazione circa il mancato transito presso lo -OMISSIS- di -OMISSIS- delle quattro persone oggetto di interrogazione.

Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato la necessità di sospendere il procedimento disciplinare, in attesa della definizione del processo penale, pur in assenza di un obbligo in tal senso, essendosi ancora nella fase delle indagini preliminari. Questo anche perché la Procura non aveva inteso adottare alcun provvedimento cautelare di natura personale o reale, a conferma dell’incertezza del quadro probatorio.

12. Il procedimento disciplinare è stato rimesso al Consiglio provinciale di disciplina che, con delibera del 3 febbraio 2025, ha proposto all’unanimità dei componenti la sanzione della sospensione dal servizio della durata di sei mesi.

Il Capo della Polizia, cui la delibera era stata trasmessa per la ratifica della proposta sopra descritta o per la sua riforma in una sanzione meno grave, ha annullato con decreto di data 24 aprile 2025, in sede di autotutela, la delibera consiliare del 3 febbraio 2025 e gli altri atti dell’istruttoria a partire dal verbale di trattazione orale del 29 gennaio 2025, rimettendo l’esame della pratica al Consiglio provinciale di disciplina sulla base del rilievo che l’applicazione di una sanzione conservativa, seppur nella misura massima, invece della sanzione destitutoria, sarebbe stata incongrua rispetto al disvalore delle condotte addebitate al ricorrente.

Dopo la rinnovazione dell’istruttoria il Consiglio provinciale di disciplina, con deliberazione di data 5 giugno 2025 (adottata nella riunione del 30 maggio 2025), ha proposto la sanzione della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7 n. 1, 2 e 4 del Regolamento di disciplina per gli appartenenti alla Polizia

di Stato di cui al DPR 25 Ottobre 1981 n. 737. Su tale presupposto, il Capo della Polizia, con provvedimento di data 27 giugno 2025, notificato in data 9 luglio 2025, ha irrogato la sanzione della destituzione con decorrenza dall’11 gennaio 2025.

13. I suddetti provvedimenti vengono impugnati con censure che possono essere così sintetizzate:

a) i provvedimenti sarebbero illegittimi per violazione del principio di corrispondenza tra addebiti contestati e sanzione irrogata, e del principio di immutabilità della contestazione di addebito.

La destituzione dal servizio è stata infatti irrogata anche sulla base di circostanze ulteriori rispetto a quelle oggetto della contestazione di addebito. Quest’ultima aveva assunto a proprio fondamento l’imputazione provvisoria formulata nel decreto di perquisizione personale e locale, ma non conteneva alcun riferimento a fattispecie a carattere estorsivo, poste invece a fondamento della più grave sanzione della destituzione;

b) vi sarebbe poi violazione dell’art. 21 comma 3 del Codice Disciplinare per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il quale dispone che il Capo della Polizia provveda ad infliggere la sanzione disciplinare al dipendente inquisito in conformità alla deliberazione del Consiglio di disciplina, salvo che non disponga in modo più favorevole all’inquisito stesso.

In nessun caso, pertanto, il Capo della Polizia avrebbe il potere di determinare, direttamente o indirettamente, un trattamento sanzionatorio più sfavorevole di quello deciso dal Consiglio di disciplina.

Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia che l’annullamento in autotutela posto in essere dal Capo della Polizia rispetto alla prima proposta del Consiglio di disciplina non era diretto ad eliminare vizi di legittimità del procedimento, ma a conseguire una reformatio in pejus della sanzione proposta, con allargamento della motivazione a elementi mai contestati in precedenza.

La misura della sospensione, oltretutto, era stata proposta anche in considerazione dell’eccezionale stato matricolare del ricorrente;

c) vi sarebbe inoltre violazione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 con riguardo alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. Nel caso in esame, infatti, risulterebbe utile un maggiore approfondimento degli elementi alla base dell’accusa.

Il procedimento penale è talmente complesso da rendere inopportuno l’avvio di un procedimento disciplinare sugli stessi comportamenti.

14. Il Ministero dell’Interno, per il tramite della Difesa erariale, in vista della camera di consiglio dell’1 ottobre 2025, depositava documenti e un’articolata relazione, nella quale contestava le censure di cui al ricorso evidenziandone l’infondatezza.

15. Alla camera di consiglio dell’1 ottobre 2025 la causa veniva discussa. Il difensore di parte ricorrente eccepiva la tardività dell’ultimo deposito documentale di controparte, avvenuto in data 29 settembre 2025.

All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione, dando alle parti avviso di una possibile definizione della controversia anche nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

La tardività del deposito documentale

16. Parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito documentale avvenuto in data 29 settembre 2025.

Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.

Non avendo parte ricorrente chiesto alcun termine a difesa, la documentazione tardivamente depositata non potrà essere utilizzata al fine del decidere.

Occorre, peraltro, rilevare come la relazione tardivamente depositata in data 29 settembre 2025 fosse stata già depositata in data 26 settembre 2025, con deposito avvenuto nei termini.

Infine, alcuni dei documenti oggetto dell’eccezione di tardività erano già presenti in giudizio in quanto depositati da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo.

Il merito

17. Può a questo punto passarsi a trattare il merito del ricorso.

Lo stesso è infondato e deve essere, conseguentemente, respinto.

Il primo motivo di ricorso

18. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta quella che, a suo dire, è stata la violazione del principio di corrispondenza tra addebito e sanzione irrogata.

Secondo il ricorrente, infatti, alla base della sanzione della destituzione sarebbero stati posti fatti non oggetto della contestazione di addebito.

In particolare, in quest’ultima vi sarebbe una duplice contestazione: l’accesso alle informazioni riservate SDI per finalità non pertinenti al servizio (accesso abusivo ai sistemi informatici ex art. 615-ter c.p.), e la trasmissione delle informazioni illecitamente apprese dalla Banca Dati SDI a soggetti non autorizzati (rivelazione di segreto d’ufficio ex art. 326 c.p.).

La sanzione sarebbe però stata irrogata anche in riferimento a fattispecie estorsive, mai in precedenza contestate.

Questa censura non è condivisibile, non trovando riscontro nella realtà dei fatti.

Come si evince dalla lettura del decreto del Capo della Polizia del 24 aprile 2025 con il quale è stata disposta la rinnovazione del procedimento disciplinare (doc. 19 ricorrente), il richiamo alle fattispecie estorsive è riferito esclusivamente ai “vertici di una società di investigazioni private dedita ad attività di dossieraggio a fine di lucro e/o scopo estorsivo e ricattatorio”.

Le fattispecie estorsive non sono, in alcun modo, contestate al dipendente, ma hanno semplicemente valore descrittivo del contesto criminoso in cui si colloca l’acquisizione illecita delle informazioni.

La medesima impostazione è seguita nel decreto del 27 giugno 2025, con il quale è stata irrogata la sanzione della destituzione.

I fatti oggetto della contestazione di addebito disciplinare sono esattamente quelli posti a fondamento della sanzione irrogata, e pertanto si deve escludere la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione.

Il secondo motivo di ricorso

19. Con il secondo motivo di ricorso viene censurato l’improprio esercizio del potere di annullamento in autotutela da parte del Capo della Polizia.

Il ricorrente sottolinea che ai sensi dell’art. 21 del Codice disciplinare di cui al DPR 25 ottobre 1981 n. 727 il Capo della Polizia deve provvedere ad infliggere al dipendente la sanzione disciplinare così come proposta dal Consiglio di disciplina, salvo che non decida di irrogare una sanzione più favorevole per l’incolpato.

Il Capo della Polizia potrebbe quindi annullare in autotutela atti del procedimento errati o viziati, ma non sostituire la propria valutazione a quella espressa dal Consiglio di Disciplina.

Nel caso di specie, invece, si verterebbe proprio in quest’ultima ipotesi.

20. Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, è bene rilevare come la giurisprudenza, in plurime occasioni, abbia chiarito che “il Capo della Polizia ha il potere di verificare la legittimità delle fasi pregresse del procedimento disciplinare e, ove le ritenga viziate, di disporre l’annullamento degli atti; detto provvedimento di annullamento non costituisce espressione di un vero e proprio potere di autotutela, ma piuttosto della medesima potestà disciplinare. Al Capo della Polizia è riconosciuto quindi, quale soggetto titolare della potestà sanzionatoria, il potere di riesaminare la proposta sanzionatoria del Consiglio di Disciplina, nelle ipotesi in cui vi ravvisi gravi incongruenze o violazioni di legge sostanziali o procedimentali (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 settembre 2020, n 1671; Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4934; TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 11 novembre 2024, n. 3106; cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 17 dicembre 2018, n. 7093)” (cfr. in termini TAR Campania, Sez. VI, 24 luglio 2025 n. 5552).

Non dissimilmente, si è affermato che “per consolidata giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato, Sezione VI nn. 4288/2010, 3963/2011), dalla quale il Collegio non intende discostarsi: “l’attribuzione a tale Autorità del potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si riverberino sull’atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario, affidare cioè all’organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di presa d’atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare l’espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione configge, all’evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza dell’Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame, necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di reformatio in peius inerisce al diverso ambito del merito dell’apprezzamento demandato all’organo consultivo. Erroneamente il Tar ha ritenuto che un tale potere di annullamento della proposta del Consiglio di disciplina e di disporre il riesame del caso presupponga necessariamente un rapporto gerarchico tra Capo della Polizia e Consiglio di disciplina, che non esiste: invece, il provvedimento impugnato è frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di poteri di controllo legittimamente esercitati, in quanto inerenti alla stessa funzione di amministrazione attiva.”. In sostanza l’Autorità di vertice (nella specie il Capo della Polizia) può legittimamente esercitare un controllo di legittimità sulle diverse fasi del procedimento disciplinare (cfr. altresì III^ Sez. n. 3452 del 2013), fermo restando che può invece intervenire sul merito del deliberato della commissione disciplinare solo a favore del dipendente.” (cfr. in termini C. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7093).

Un controllo di legittimità e non di merito sul parere della Commissione provinciale di disciplina è ciò che è accaduto nel caso di specie.

21. Nel decreto del Capo della Polizia del 24 aprile 2025 viene rilevato come “l’organo collegiale non abbia compiuto una complessiva ed esauriente valutazione del comportamento antigiuridico tenuto, in maniera consapevole dal dipendente, che appare in profonda antitesi con i doveri e le norme di condotta cui deve attenersi il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

Viene, altresì, evidenziato come nel verbale di trattazione orale e nella relativa delibera non emergano elementi oggettivamente ed incontrovertibilmente idonei a giustificare la proposta sanzionatoria, che risulta così viziata gravemente da illogicità, incongruenza e carenza motivazione.

22. Risulta quindi evidente che il provvedimento di annullamento del Capo della Polizia non ha violato il divieto di reformatio in peius, perché non ha irrogato direttamente una sanzione più grave, né ha esercitato un riesame nel merito, ma ha rilevato un vizio di incongruità e insufficienza motivazionale nonché di illogicità nella proposta del Consiglio provinciale di disciplina rispetto agli elementi di fatto emersi dall’istruttoria e al disposto normativo, presidiando quindi il corretto esercizio della funzione disciplinare e sollecitando una nuova valutazione da parte dell’organo competente.

Tale nuova valutazione poteva certamente condurre a una punizione più severa, ma solo attraverso un percorso motivazionale rinnovato, che come tale era aperto a qualsiasi esito, tra cui la conferma della proposta iniziale con argomentazioni più solide e coerenti.

In definitiva, il provvedimento di annullamento ha avuto l’esclusivo fine di rimuovere le illogicità e le carenze motivazionali riscontrate nella prima proposta del Consiglio provinciale di disciplina, senza esautorare quest’ultimo, e rimanendo quindi pienamente nell’ambito delle competenze disciplinari del Capo della Polizia.

I precedenti di carriera

23. Anche se non formulato espressamente come motivo di ricorso, viene lamentato anche un sostanziale difetto di istruttoria, che si manifesterebbe nella mancata valutazione dell’intero percorso professionale del ricorrente. A tale riguardo, nel ricorso sono richiamati i precedenti di carriera, che sarebbero espressione di “elevata caratura deontologica del ricorrente”.

Il Consiglio provinciale di disciplina nella delibera del 3 febbraio 2025 ne avrebbe correttamente tenuto conto, per poi successivamente ignorarli in quanto “gerarchicamente succube e sensibile al richiamo pervenuto nientemeno che dalla massima Autorità apicale del Corpo”.

Anche questo assunto non può essere condiviso.

In realtà, va osservato “come sia acquisito nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui i buoni precedenti comportamentali non costituiscono ostacolo all’irrogazione di una sanzione disciplinare anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio” (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. V, 9 maggio 2025 n. 8985 che richiama, a propria volta, C. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1903 e C. Stato, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1163).

I comportamenti addebitati al ricorrente sono di estrema gravità in relazione alla funzione svolta (cfr. la motivazione del decreto di destituzione: “il dipendente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, risulta essersi introdotto abusivamente nella banca dati SDI del Ministero dell’Interno, al fine di acquisire informazioni coperte da segreto d’ufficio, per poi trasmetterle, con strumenti di comunicazione anche criptati, ai vertici di una società di investigazioni private […] Le condotte illecite poste in essere dal dipendente hanno avuto ampio risalto sugli organi di informazione, anche a livello internazionale, con conseguenti, gravi ripercussioni sui sentimenti di stima, credibilità e affidabilità che la collettività nutre nei confronti della Polizia di Stato”). Questo giustifica ampiamente la misura adottata senza che i precedenti di servizio potessero considerarsi di ostacolo alla stessa.

Il terzo motivo di ricorso

24. Nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente si duole della mancata sospensione del procedimento disciplinare, essendo state disattese “le coordinate esegetiche dettate dalla massima cattedra nomofilattica di G.A.”, con riferimento a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 per quanto concerne i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale quando il primo intervenga nei confronti di un pubblico dipendente.

Il quadro normativo di riferimento e l’Adunanza Plenaria invocata da parte ricorrente

25. A questo proposito, va specificato quale sia il quadro normativo di riferimento.

L’art. 1393, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010, prevede che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.

26. A propria volta, l’art. 1398 D. Lgs. n. 66/2010 dispone che il procedimento disciplinare debba essere avviato senza ritardo a decorrere dalla conoscenza dell’infrazione.

27. La pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, richiamata da parte ricorrente, ha chiarito che “nell’attuale assetto ordinamentale, non ricorre più la cd. pregiudiziale penale al procedimento disciplinare, ma trova, al contrario, applicazione il diverso principio dell’autonomia, sia pur “temperata”, dei giudizi, ben potendo (ed anzi dovendo) l’amministrazione avviare il procedimento disciplinare nei termini prescritti. In precedenza, come è noto, l’art. 3, terzo comma, del previgente c.p.p., nel regolare i rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare, prevedeva la sospensione del “giudizio” disciplinare “fino a quando sia pronunciata nell’istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna”. In coerenza con tale affermata centralità del giudizio penale e degli accertamenti ivi condotti, l’art. 117 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 10 gennaio 1957 n.3), nel disciplinare la “sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale”, prevedeva che “qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”. Attualmente, il codice di procedura penale non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare… Anche la disciplina del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione accoglie il principio di autonomia “temperata” di ciascuno dei due procedimenti, sia per i dipendenti in rapporto di lavoro cd. contrattualizzato, sia per dipendenti in rapporto di lavoro di diritto pubblico”.

28. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era alcuna ragione per sospendere il procedimento disciplinare.

In primo luogo, nel caso di specie non ricorre l’ipotesi di sospensione obbligatoria di cui alla seconda parte del comma 1 dell’art. 1393 D. Lgs. 66 del 2010 a mente del quale “Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.

I comportamenti contestati al ricorrente sono materialmente connessi con l’esercizio delle funzioni di polizia, ma non ne costituiscono in alcun modo lo svolgimento. La condotta imputata al ricorrente costituisce, al contrario, sviamento della funzione, e dunque quest’ultima viene in rilievo soltanto come l’occasione per la commissione di atti illeciti nell’interesse del dipendente o di terzi.

Per quanto riguarda la sospensione facoltativa, deve rilevarsi come nella presente fattispecie sussistano certamente elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.

Lo stesso ricorrente, nelle proprie difese, non ha neppure negato che vi siano stati accessi non consentiti alla Banca dati SDI dalla propria postazione e con il proprio codice di accesso.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere che l’accesso sia avvenuto da parte di “persona terza, che ne ha avuto accesso con l’inganno o magari per una negligenza” dello stesso (cfr. doc. 20 ricorrente).

29. In realtà, ciò che è stato accertato in maniera incontrovertibile sono plurimi accessi, poco compatibili con un’occasionale negligenza nella custodia del codice personale di accesso, tutti diretti a reperire informazioni su determinati soggetti senza che ciò fosse giustificato dall’attività istituzionale svolta dal ricorrente.

Altrettanto incontrovertibile è il fatto che gli accessi in questione siano avvenuti dalla postazione del ricorrente e quando lo stesso era in servizio.

Non ha alcun rilievo la circostanza che gli accessi siano intervenuti nell’arco di pochi minuti. A ben vedere, tale elemento depone addirittura in senso contrario a quanto affermato dal ricorrente. È decisamente improbabile, infatti, che in pochi minuti un terzo abbia potuto attuare un’operazione non semplicissima come occupare la postazione del ricorrente, utilizzarla ad insaputa dello stesso, e ricercare ed ottenere informazioni su specifici soggetti collegati tra di loro.

Conclusioni

30. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve ritenersi infondato, e deve essere conseguentemente respinto.

31. La complessità e particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, II – sentenza 02.01.2026 n. 1

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