Con ricorso notificato il 17 luglio 2023 e depositato il 2 agosto 2023, il ricorrente ha esposto:
– di avere presentato al Comune di Messina – con nota nota prot. n. -OMISSIS- – una certificazione di inizio lavori asseverata superbonus (CILAS) 110% – positivamente archiviata come da consultazione del 6 ottobre 2022 – per un intervento edilizio di miglioramento sismico, efficientamento energetico e sostituzione tetto in amianto nell’immobile di sua proprietà in Messina, -OMISSIS-;
– di avere inviato, riscontrando la richiesta del 9 novembre 2022, integrazioni documentali con la nota del 17.11.2022, protocollata al n. ID-OMISSIS-.
– che, in data 18 novembre 2022 a seguito di accertamento congiunto di Polizia Municipale ed Ufficio tecnico del Comune, la CILAS veniva esitata favorevolmente dall’ufficio impianti SUE con rilascio della relativa attestazione;
– di avere ulteriormente riscontrato, con la nota prot. -OMISSIS-, la nuova richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune;
– che in data 13 febbraio 2022 la pratica risultava positivamente esitata;
– di avere riscontrato tutte le ulteriori richieste di integrazioni documentali.
– di avere ricevuto la comunicazione di inefficacia della CILAS del 19 maggio 2023, sulla scorta di un’asserita differenza di altezza interna tra quella rilevata e quella riportata in planimetria.
– di avere formulato, in data 7 giugno 2023, rilievi con la nota ID -OMISSIS- evidenziando che le misure indicate dall’Ufficio non avevano tenuto conto della sussistenza di un solaio già presente dal 1939, per come si era ampiamente documentato e che, quindi, le planimetrie allegate alla CILAS rappresentavano correttamente lo stato dei luoghi: ciò malgrado con la nota del 13 giugno 2023 veniva confermata la declaratoria di inefficacia.
1) Violazione dell’art. 27, comma 7, della l.r. n. 7/2019; art. 119, comma 13-ter del d.l. 34/2020, e del d.l. n. 77/21, Assenza dei presupposti normativi per l’emissione del provvedimento impugnato – Violazione art. 119 D.L. 19 maggio 2020, N.A. PRG di Messina, art. 3; d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UR.
2) Violazione dell’art. ex art. 27, c. 7, della l.r. n. 7/19 sotto il profilo della violazione delle norme che regolano il procedimento di declaratoria di efficacia della CILAS – Violazione l. 241/90, come recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91. Art. 97 Costituzione.
In sintesi la parte ricorrente lamenta il superamento dei termini di annullamento della CILAS da assimilarsi sotto tale aspetto alla SCIA.
3) Carenza e contraddittorietà della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 1° ottobre 2025 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato memorie e documenti – la causa è stata posta in decisione, come da verbale e su conforme richiesta del difensore del Comune resistente, giusta istanza del 29 settembre 2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
I motivi di ricorso primo e terzo sono fondati.
E invero, il divieto di prosecuzione dei lavori e la conseguente conferma è stata così motivata: “con riferimento al procedimento di Certificazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110%, acquisito con prot. n°-OMISSIS-del 05/10/2022, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n.34/2020, si fa seguito alla successiva comunicazione di inefficacia prot. n°-OMISSIS- e ai rilievi formulati dalla Ditta con prot. n°-OMISSIS-del 07/06/2023, attraverso la Relazione Integrativa (.04) e l’allegata documentazione, per esporre quanto segue.
Con la Relazione Integrativa (.04) prot. n°-OMISSIS-del 07/06/2023 e l’allegata documentazione non
viene fornita alcuna circostanza che giustifichi l’innalzamento dell’altezza constatata in occasione della documentazione fotografica acquisita agli atti, e dell’aumento del volume edilizio dell’unità immobiliare in esame.
La Relazione descrive un solaio ligneo posto all’interno dell’unità immobiliare (soppalco), a cui fa
riferimento l’altezza di m.2.90 indicata nella planimetria catastale di primo impianto, che comunque non viene rappresentato né negli elaborati grafici né descritto nelle relazioni agli atti del procedimento in esame, né tanto meno negli atti della precedente CILA prot. n°-OMISSIS- Si rileva inoltre che dalle stesse planimetrie agli atti non risulta traccia della modalità di accesso a tale interpiano. Nessuna informazione sullo stato legittimo del solaio ligneo viene fornita e non si rileva alcun cenno dall’atto di compravendita del 15/06/2017, Rep. n.-OMISSIS-, che così descrive l’immobile:
appartamento per civile abitazione, posto al secondo piano (terza elevazione fuori terra), composto da corridoio, cucina, bagno, camera da letto, camera da pranzo, un vano, e porzione di lastrico solare a livello, confinante con cortile, proprietà -OMISSIS-, o eredi o aventi causa, e con via -OMISSIS-, salvo altri).
Inoltre, la richiamata Relazione (.04) descrive il locale sottotetto come volume tecnico da non conteggiare nel volume edilizio, ai sensi dell’art. 3 delle N. di A. vigenti, in quanto con falde di copertura impostate a non più di 87 cm. e con il di colmo ad altezza non superiore a 3,50 m.; tale esposizione non viene supportata da necessaria rappresentazione grafica, che illustri in tal senso l’unità immobiliare.
Viene infine dichiarato che l’altezza utile ed il volume del sottotetto sono rimasti invariati, facendo
riferimento al D.Lgs. 102/2004, in materia di efficienza energetica, che in parte (comma 6 dell’art.14) è stato abrogato dal D. Lgs. 73/2020, ma nessun cenno viene fatto in merito all’innalzamento delle quote della copertura (imposta falde e altezza colmo), così come rilevabile dalla documentazione fotografica agli atti, che determina appunto l’aumento del volume dell’unità immobiliare.”
Occorre sul punto ricordare come la CILA superbonus sia stata presentata per l’“efficientamento energetico dell’edificio mediante coibentazione e miglioramento sismico mediante sostituzione delle lastre di cemento amianto e relative parti lignee con pannelli coibentati di ultima generazione che oltre a fornire un’efficace coibentazione riducono l’inerzia sismica.”
Preliminarmente il Collegio osserva che l’art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 – introdotto dall’art. 51, comma 3-quinquies, del d.l. n. 104/2020 e poi riformulato dall’art. 33, comma 1, lett. c), del d.l. n. 77/2021 – dispone testualmente che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, essendo ivi sufficiente l’attestazione degli “estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.
Tale regime di semplificazione, innanzitutto, esclude l’esistenza di uno specifico obbligo in capo all’istante (nel caso di specie il ricorrente), al momento della presentazione della CILAS, di attestare lo stato legittimo dell’immobile, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” (cfr. art. 119, comma 13-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020).
In altre parole, l’esonero di allegazione dell’attestazione dello stato legittimo (normale onere seppure notevolmente semplificato dal d.l. n. 69/2024 del privato con riferimento a tutti gli altri titoli edilizi) non implica l’impossibilità per il Comune di reprimere eventuali abusi edilizi accertati; tuttavia, ove, come possibile, non depositata, è preclusa all’Amministrazione la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS.
Tanto chiarito in ordine alla differenza tra presupposti di legittimità della CILAS e poteri repressivi del Comune, la planimetria di primo impianto del 1939 – che costituisce valido indice probatorio di ricostruzione dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9-bis, comma 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 – consente di ritenere altamente probabile la presenza di solai lignei (soppalchi), che – tenuto conto dell’epoca di realizzazione del fabbricato (1930) e della collocazione all’ultimo piano della porzione di unità immobiliare in argomento – costituivano volumi non abitabili aventi la funzione di isolare termicamente, tramite un’ampia camera, gli edifici.
D’altronde, può condividersi quanto affermato nelle osservazioni depositate dal ricorrente secondo cui “nella medesima planimetria del 1939 il Piano Terra riporta la misura pari a m. 2,10 anch’essa riferita sempre al rispettivo solaio ligneo poiché l’interpiano, anche in questo caso molto superiore, è pari a m. 3,70.”.
Emerge pertanto un ragionevole e strutturale scostamento – nell’edificio in esame in ragione della sua epoca di costruzione – tra le altezze interne e le altezze esterne comprensive dei solai (che possono assumere dimensioni particolarmente ampie potendo costituire addirittura vere e proprie soffitte) di cui l’amministrazione resistente non ha tenuto conto, limitandosi a contestare lo stato legittimo dell’immobile solo computando le altezze interne emergenti dalla planimetria di primo impianto, sotto tale profilo, in maniera insufficiente a ricostruire le preesistenze edilizie del 1930.
La mancata indicazione di tale solaio ligneo nell’atto di compravendita è irrilevante poiché privo di valenza catastale; parimenti la mancata descrizione nella CILA del 2021 non è conducente, poiché l’amministrazione non ha chiarito le ragioni per cui – in tale pratica – vi fosse l’obbligo di una specifica indicazione e tale descrizione dovesse indicarsi.
Anche l’innalzamento delle quote della copertura (imposta falde e altezza colmo), che secondo il Comune avrebbe aumentato la volumetria del fabbricato, è puramente ipotizzata solo sulla base delle già ricordate altezze interne e non tenendo conto, invece, di quanto prospettato dal ricorrente in ordine al recupero di volumi preesistenti – seppure interni alla sagoma dell’edificio – illo tempore funzionali alla copertura e alla coibentazione dell’edificio.
Né tantomeno questo eventuale recupero volumetrico può costituire ampliamento dell’edificio giacché i) in assenza di un titolo edilizio “cartolare” non è possibile determinare il volume edificatorio assentibile all’interno della sagoma già realizzate; ii) non è stato prospettato un aumento di carico urbanistico con il recupero a fini abitativi dei volumi preesistenti tramite la creazione di nuove superfici utili.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso – previo assorbimento del secondo motivo di ricorso dal cui esame il ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità – deve essere accolto.
La complessità e la novità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 29.12.2025 n. 3748