Considerato che:
-la presente controversia non riguarda in via diretta la legittimità di un provvedimento amministrativo ma la proprietà di un bene pubblico, e dunque essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-01-2014, n. 62; ord. n. 6493 del 2012; Tar Salerno, sentenza 2063 del 2024);
– deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei limiti e termini di cui all’articolo 11 cpa;
– le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 30.12.2025 n. 543