1.– Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025), il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in coordinamento con l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell’adottato minore d’età con quello dell’adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato.
2.– Il giudice minorile ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con l’art. 2 Cost., là dove impedisce la sostituzione del cognome dell’adottando minore d’età con quello dell’adottante, così inibendo «la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell’identità personale». Auspica, dunque, la possibilità che venga consentito al giudice, ove ciò risulti più confacente all’identità personale del minore e al suo preminente interesse, sostituire il cognome originario dell’adottando con quello dell’adottante.
Per ragioni analoghe, il giudice a quo ravvisa una violazione anche dell’art. 3, secondo comma, Cost., poiché sostiene che la disciplina censurata ostacoli lo sviluppo della personalità del minore.
Di seguito, il rimettente lamenta la lesione dell’art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole disparità di trattamento, rispetto a due tertia comparationis.
Per un verso, evoca l’art. 262, quarto comma, cod. civ. il quale, nel regolare l’attribuzione del cognome al figlio minore d’età per effetto del riconoscimento o dell’accertamento giudiziale della filiazione successivi all’attribuzione del cognome materno o all’assegnazione del cognome da parte dell’ufficiale di stato civile, prevede la possibile anteposizione o aggiunta o sostituzione di un cognome all’altro e affida la decisione al giudice, «previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».
Per un altro verso, il giudice a quo segnala una disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile all’adozione del maggiore d’età, per la quale, in virtù della sentenza n. 135 del 2023, sarebbe disponibile un ventaglio di scelte più ampio della mera anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, essendo ammessa l’aggiunta del primo cognome al secondo, se vi è il consenso di entrambi.
Infine, secondo il Tribunale per i minorenni di Bari la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, in quanto la sua rigida disciplina comporterebbe una indebita ingerenza nella vita privata e familiare, specie in riferimento alla tutela del miglior interesse del minore e alla protezione della sua identità personale.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, poiché l’intervento additivo richiesto a questa Corte sarebbe vòlto a ottenere una pronuncia manipolativa in assenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
4.– L’eccezione non è fondata.
Il rimettente indica il contenuto nonché il verso delle censure e, traendo ispirazione da elementi già presenti nel sistema, specifica che la rimozione del vulnus sarebbe possibile consentendo al giudice di valutare in concreto, nell’ambito del procedimento di adozione, se la sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante risponda al preminente interesse del minore, rispettandone l’identità.
L’ordinanza è dunque coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale che delimita i propri interventi manipolativi reputando che sia necessario, ma al contempo sufficiente, rinvenire nel «sistema nel suo complesso […] “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del 2016) […] immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligat[i]”» (sentenza n. 222 del 2018 e, di recente, sentenza n. 146 del 2025).
Questo vale tanto più ove si consideri che lo stesso «“[…] petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente”, ma non vincola questa Corte, che, “ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata”» (sentenze n. 146 e n. 53 del 2025, nonché n. 46 del 2024).
5.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. è fondata.
6.– L’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel regolare l’attribuzione del cognome per effetto dell’adozione in casi particolari, opera un rinvio all’art. 299, primo comma, cod. civ., dettato in materia di adozione del maggiore d’età, in base al quale «[l]’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio».
Il rimettente ravvisa in tale disciplina un vulnus all’art. 2 Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante, qualora ciò corrisponda all’effettiva identità del minore e risponda al suo preminente interesse.
7.– In via preliminare, occorre evidenziare che la disciplina censurata interseca sia il complesso tema dei rapporti fra l’attribuzione del cognome e il diritto all’identità personale sia la relazione tra l’adozione in casi particolari e le regole dettate per l’adozione del maggiore d’età, cui l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera un rimando.
7.1.– Quanto al primo profilo, giova sottolineare che il cognome, da un lato, tende a rispecchiare l’identità familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono; da un altro lato, unendosi al prenome, finisce esso stesso per assorbire nel tempo l’identità personale.
Il cognome, attribuito alla nascita con l’acquisizione dello status filiationis, collega «l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie» (sentenza n. 131 del 2022) e può mutare in conseguenza, anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione, nel qual caso si apre un’ampia gamma di possibilità che spazia dall’anteposizione, all’aggiunta, alla sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo e quarto, cod. civ.). Viceversa, in presenza dell’adoptio plena, che presuppone l’accertato stato di abbandono del minore, il cognome dell’adottato viene sempre sostituito con quello degli adottanti (art. 27, primo comma, della legge n. 184 del 1983). Infine, al verificarsi sia dell’adozione in casi particolari (art. 55 della legge n. 184 del 1983, in raccordo con l’art. 299, primo comma, cod. civ.) sia dell’adozione del maggiore d’età (art. 299, primo comma, cod. civ.), opera l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di questa Corte n. 135 del 2023).
A ciò si aggiunga che, una volta consolidatasi la «funzione identificativa e identitaria» della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome (sentenze n. 53 del 2025 e, in senso analogo, n. 131 del 2022), quest’ultimo – anche quando non sia correlato allo status filiationis poiché attribuito alla nascita dall’ufficiale di stato civile – diviene potenzialmente resistente (sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994, e art. 262, comma terzo, cod. civ.) o più resistente (sentenza n. 135 del 2023) agli eventi che nel corso della vita incidono sullo status filiationis o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso.
7.2.– A fronte di tale complesso intreccio di esigenze, occorre segnalare che la rigida previsione dell’art. 299, primo comma, cod. civ. ha già suscitato in passato censure che hanno riguardato tanto la sua applicazione all’adozione del maggiore d’età quanto il suo riferirsi all’adozione in casi particolari.
7.2.1.– Con la sentenza n. 135 del 2023, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente al giudice – con la sentenza che fa luogo all’adozione del maggiore d’età – «di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
La rigidità della norma censurata è stata ritenuta inidonea a riflettere la varietà di funzioni cui oramai assolve l’istituto dell’adozione del maggiore d’età (sentenza n. 5 del 2024). Inoltre, la deroga è apparsa necessaria a bilanciare le esigenze proprie dell’adozione del maggiore d’età, cui è connaturale la trasmissione del cognome dell’adottante, con l’eventuale forte radicamento – a livello lavorativo, sociale e familiare – dell’identità personale dell’adottando nel suo stesso cognome.
7.2.2.– Oltre a valutare l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 cod. civ. in relazione alla citata deroga, questa Corte è stata chiamata, in ulteriori giudizi, a pronunciarsi anche sulla mancata previsione della possibilità di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante.
Con la sentenza n. 268 del 2002 – concernente l’adozione in casi particolari e, dunque, il rinvio effettuato dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 all’art. 299 cod. civ. – questa Corte ha escluso la lesione dell’identità personale dell’adottando, sul duplice presupposto che i legami giuridici del minore con la famiglia d’origine non vengono legalmente recisi e che di fatto il minore potrebbe aver «instaurato e manten[uto] legami significativi (sentenza n. 27 del 1991, cit.)» con «l’altro genitore biologico e/o con i di lui parenti». Nondimeno, in quella medesima pronuncia, questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni suscettibili di veder applicate «soluzioni differenziate per i diversi casi».
Più di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti escluso la fondatezza di analoga questione, ma si è pronunciata solo sull’applicazione dell’art. 299 cod. civ. all’adozione del maggiore d’età, focalizzando gli argomenti proprio sulle specificità di tale istituto. Anzitutto, è apparsa non irragionevole la scelta legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della […] identità personale» dell’adottando. Inoltre, è emersa l’esigenza di prevenire il rischio che quest’ultimo possa subire «condizionamenti da parte dell’adottante», rinunciando al proprio cognome in ragione dei «benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio». Infine, è stato evidenziato come l’eventuale interesse del maggiore d’età a cancellare «il cognome che attesta la propria origine naturale» – interesse che potrebbe sussistere «nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta» – «è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, [sicché] può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento [quale] l’art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000».
8.– Tanto premesso, questa Corte ritiene, da un lato, che le ragioni della non fondatezza, che compongono l’argomentazione della sentenza n. 53 del 2025, non si possano estendere all’adozione in casi particolari – la cui disciplina viene in considerazione nell’odierna questione – e, da un altro lato, che l’evoluzione dell’ordinamento giuridico giustifichi, nel solco della giurisprudenza costituzionale, una rimeditazione del giudizio espresso con la sentenza n. 268 del 2002 (si vedano, da ultimo, quanto ai presupposti che rendono possibile un ripensamento, le sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).
In particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all’adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante e se il giudice accerta che ciò risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identità, la norma che impedisce tale sostituzione è lesiva dell’art. 2 Cost.
Tre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della questione.
La prima si rinviene nella notevole varietà di fattispecie ascritte all’adozione in casi particolari e nell’esigenza primaria di privilegiare l’interesse del minore, anche alla luce del rilievo che ha acquisito nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti internazionali e nella stessa legislazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).
La seconda si lega proprio alla minore età dell’adottando, che rende più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli.
La terza, infine, si identifica nell’esigenza di rendere possibile l’eventuale sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario preferibile (infra, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del procedimento amministrativo, di cui all’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
8.1.– L’istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia una complessa varietà di fattispecie – previste dall’art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 – con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il cognome dell’adottante e quello dell’adottando.
8.1.1.– In particolare, se a quest’ultimo è stato attribuito il cognome del genitore biologico, che mantiene la responsabilità genitoriale, e il minore viene adottato o dal coniuge del genitore biologico (art. 44, comma 1, lettera b, della legge n. 184 del 1983) o dal genitore intenzionale (art. 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983), non sembra emergere un possibile interesse del minore alla sostituzione del proprio cognome. Parimenti, tale esigenza non sembra ordinariamente configurarsi quando il minore orfano è adottato nell’ambito della sua stessa famiglia (da un parente entro il sesto grado o da chi ha tenuto con il bambino un rapporto stabile e duraturo, ex art. 44, comma 1, lettera a, della legge n. 184 del 1983), salvo che, ad esempio, ricorra il caso – già contemplato dal legislatore al di fuori dell’istituto dell’adozione – del minore che porta il cognome del genitore che ha ucciso l’altro genitore. Al riguardo, posto che in tale ipotesi il minore ha diritto alla sostituzione del cognome attraverso la procedura amministrativa (art. 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»), non vi è ragione per impedire che il medesimo effetto consegua già all’eventuale procedura adottiva.
8.1.2.– Diverse sono, invero, le situazioni nelle quali si trovano: l’adottando cui è stato attribuito il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che è favorevole all’adozione e alla sostituzione del proprio cognome (art. 44, comma 1, lettera b, in coordinamento con l’art. 46 della legge n. 184 del 1983); oppure il minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» (art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», cui l’art. 44, comma 1, lettera c, della legge n. 184 del 1983 fa rinvio), che viene adottato, in quanto nessun componente della famiglia d’origine, di cui porta il cognome, è disposto a prendersene cura; o ancora il minore che viene adottato in quanto – benché abbandonato – si constati l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo (art. 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983).
In tali ipotesi, non basta constatare che l’adozione in casi particolari non recide il legame giuridico con la famiglia d’origine per ritenere che sia rispettata l’identità del minore applicando la regola generale dell’art. 299 cod. civ.
Infatti, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell’adottante o degli adottanti; in tal caso, deve poter disporre la sostituzione.
Vari sono gli indici dai quali il giudice potrebbe inferire l’esigenza di una tale sostituzione.
Possono rilevare, anzitutto, il totale disinteresse e l’assenza di rapporti tra il minore e la famiglia d’origine, a fronte di rapporti già instaurati da tempo con il genitore adottante nell’ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilità che possano nascere) fratelli o sorelle che già hanno (o potrebbero assumere) il cognome dell’adottante o degli adottanti.
8.2.– Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di cui deve tenere conto il giudice per accertare l’interesse del minore vi è anche quella dell’età dell’adottando, poiché essa incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome.
Quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all’originario cognome risulta tenue e, dunque, può far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l’esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.
Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia d’origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti grands mineurs, il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome dell’adottando, sì da indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la sostituzione del cognome.
In sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del best interest of the child, inteso quale sintesi verbale dell’esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell’ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso (art. 2 Cost. in raccordo con la stessa legislazione ordinaria, sopra evocata, e con molteplici fonti internazionali: art. 8 CEDU; Convenzione europea sull’adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476).
Abbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un lato, come l’eventuale sostituzione del suo cognome non recida i legami con i componenti della famiglia d’origine, sicché a essi non è certo inibito – anche ove fossero stati assenti in precedenza – avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata recisione dei legami originari non può impedire al giudice di verificare, guardando al passato e alle prospettive future del bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il cognome dell’adottando con quello dell’adottante (o degli adottanti), se quest’ultimo rispecchia l’effettiva identità del minore.
Del resto, questa stessa Corte ha riconosciuto che, una volta che si faccia luogo all’adozione in casi particolari, la personalità del minore si svolgerà nell’ambito del nuovo nucleo familiare, che si tratti di una famiglia ricomposta o di una nuova famiglia, tant’è che ha attribuito rilevanza giuridica anche ai legami parentali che sorgono dal vincolo di adozione in casi particolari (sentenza n. 79 del 2022).
8.3.– Da ultimo, la terza ragione che rende necessario permettere nell’ambito dell’adozione in casi particolari la possibile sostituzione del cognome dell’adottando con quella dell’adottante deriva dalle maggiori tutele che offre tale procedura rispetto a quella amministrativa, di cui all’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012.
Quest’ultima disposizione prevede, al comma 1, che «chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale […] deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta». Tale procedura, che la modifica introdotta con il d.P.R. n. 54 del 2012 ha reso più agevolmente esperibile, grazie all’aggiunta dell’espressione «anche perché», può essere invero attivata, come di recente precisato dalla Corte di cassazione (sezione prima civile, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8369), su richiesta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale nell’interesse del figlio e, dunque, anche su richiesta dei genitori di cui uno o entrambi abbiano adottato, ex art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il minore.
Ebbene, mentre nel caso della persona maggiore d’età la richiamata procedura amministrativa può essere sufficiente a garantire l’interesse al cambio del cognome dell’adottato con quello dell’adottante, in quanto viene in rilievo un interesse del maggiorenne, che è coinvolto in via «esclusiva [in quanto] persona, che quel cognome ha portato» (sentenza n. 53 del 2025), non altrettanto può dirsi nel caso dell’adottato minore d’età.
In tale ipotesi, il ricorso alla procedura amministrativa deve ritenersi un rimedio residuale rispetto alla possibilità di sostituire il cognome dell’adottato con quello dell’adottante nell’ambito della procedura di adozione, che consente di vagliare i vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un’autorità giudiziaria specializzata nel garantire il preminente interesse del minore.
9.– In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell’identità del minore una regola, come quella censurata, che stabilisce il vincolo assoluto all’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione del cognome di quest’ultimo con quello dell’adottante, a fronte dei consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, favorevoli a tale effetto e dell’accertamento che esso risponda all’interesse del minore.
Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
10.– La citata facoltà derogatoria si aggiunge, dunque, a quella già resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha inciso sul testo dell’art. 299 cod. civ., consentendo, in deroga all’anteposizione, l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, se nel manifestare il consenso all’adozione entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Chiaramente, nell’adattamento di tale norma al contesto dell’adozione in casi particolari, occorre che i consensi e gli assensi favorevoli all’effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 e che, all’esito di un accertamento giudiziale particolarmente attento, l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, in luogo dell’anteposizione, risponda all’interesse del minore.
11.– Per le ragioni esposte, è costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore.
Corte Cost., sent., 30.12.2025, n. 210