1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
2. Infatti, nell’atto introduttivo (omissis) non ha in alcun modo spiegato la ragione giuridica che, in tesi, la abilitavano a riscuotere gli indennizzi relativi ai rischi coperti dall’assicurazione.
3. Nemmeno nel corso dell’odierna discussione – nonostante l’esplicita sollecitazione del Presidente del Collegio – la ricorrente è riuscita a colmare la lacuna del ricorso, la quale determina un’ineliminabile incertezza sulla sua legittimazione attiva, che, in quanto condizione dell’azione, è oggetto di indagine ex officio anche in sede di legittimità.
4. In particolare, resta oscuro se, rispetto alla polizza assicurativa, la (omissis) rivestisse il ruolo di mero contraente (soggetto che, di regola, non ha titolo per avanzare pretese nei confronti dell’assicuratore) oppure di assicurato (come tale abilitato ad agire verso l’assicuratore, anche se tale veste sembra da escludere, posto che si tratta di un contratto di assicurazione del rischio malattia, stato non configurabile per un ente collettivo) oppure di adiectus solutionis causa (mero percettore di indennizzi degli assicurati, come tale privo di legittimazione) oppure, ancora, di mandatario degli assicurati.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
6. Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
7. Ritiene, peraltro, il Collegio che la questione posta col primo motivo –col quale la ricorrente ha sostenuto che i contrapposti crediti vantati dalle parti, rispettivamente al pagamento dell’indennizzo assicurativo (per (omissis)) e al pagamento del premio (per (omissis) Assicurazioni), sono omogenei, certi e di pronta liquidazione e, dunque, suscettibili di compensazione – sia di particolare importanza e che, perciò, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio di diritto applicabile nel caso di specie possa essere pronunciato anche d’ufficio.
8. A tal fine ritiene questa Corte che si debba escludere la possibilità di operare una compensazione legale (impropria) tra il debito per il premio assicurativo e il credito per somme dovute dall’assicuratore (a titolo di indennizzo).
9. Innanzitutto, ai fini della compensazione, non è sufficiente qualificare il premio come obbligazione pecuniaria per sancirne l’omogeneità rispetto ai controcrediti pecuniari dell’assicurato, ma occorre vagliarne la funzione.
10. Il premio non è, se non in minima parte (il cosiddetto “caricamento”), il corrispettivo della sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore.
11. Per la parte restante e prevalente (cosiddetto “premio puro”) esso serve a costituire la riserva necessaria all’assicuratore per far fronte alle richieste di indennizzo provenienti dall’intera massa degli assicurati.
12. La disciplina giuridica dell’assicurazione, infatti, è il riflesso della operazione economica da essa sottesa, che si basa sui principî della comunione dei rischi e della mutualità: l’operazione assicurativa non consiste nella semplice traslazione del rischio dal patrimonio dell’assicurato a quello dell’assicuratore (anche la fideiussione realizza, in sostanza, questo scopo), ma implica l’eliminazione del peso economico del rischio, che viene distribuito sull’intera massa degli assicurati, ciascuno dei quali ne sopporta un frammento attraverso – per l’appunto – il pagamento del premio.
13. Il pagamento del premio è, dunque, una condizione indispensabile e non disponibile dalle parti, perché basilare – sotto il profilo pubblicistico – per garantire la solidità tecnica ed economica del sistema assicurativo, dato che i premi formano l’indefettibile riserva dalla quale attingere per indennizzare i rischi verificatisi; difatti, nel contratto di assicurazione, «la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore nell’esercizio della sua attività e l’insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l’assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L’assicuratore, assumendo l’alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall’evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell’ammontare dei premi da parte degli assicurati» (Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18).
14. È la descritta struttura economica che spiega perché il contratto è automaticamente inefficace sino a quando il premio non sia stato pagato (art. 1899 c.c.) e perché l’omesso pagamento del premio sospende l’efficacia del contratto (art. 1901 c.c.).
15. Benché per altri scopi, in giurisprudenza si è affermato che il tempestivo pagamento del premio costituisce «elemento costitutivo della pretesa all’indennizzo» (Cass. Sez. 1, 24/01/1986, n. 455, Rv. 444058-01) e che, «la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio» (Cass. Sez. 3, 10/02/2022, n. 4357, Rv. 663939-03), così ulteriormente suffragando la conclusione per cui il pagamento del premio è condizione di operatività della polizza e non può essere sostituito da altre forme di adempimento (salvo accordi specifici tra le parti al momento della stipula).
16. Alla luce delle suesposte argomentazioni va affermato, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto:
«Il credito verso l’assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo».
Cass. civ., III, sent., 24.12.2025, n. 33950