1. Il signor Riccardo Curti ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti per ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sulle due istanze presentate al Comune in data 11 luglio 2024 e 16 luglio 2024 e sul provvedimento del 24 luglio 2024 del Comune di Rho, di rigetto della sua istanza al Comune di esercitare il potere di inibitoria di una s.c.i.a. presentata da altri condomini.
2. L’appellante ha affermato di essere proprietario della unità immobiliare sita in Rho via Martiri della Libertà, n. 4 e di altra unità all’interno del condominio; dopo aver ottenuto l’accesso alla documentazione edilizia ha sollecitato il Comune ad esercitare i poteri inibitori di cui all’art. 19 l. 241/1990 avverso la s.c.i.a. edilizia presentata dai controinteressati in data 21 maggio 2024.
Il Comune di Rho ha rigettato l’istanza, senza eccepire alcuna carenza di interesse ad agire per difetto della cd. vicinitas.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di interesse a ricorrere, non essendovi la condizione della vicinitas.
Secondo la sentenza, non vi è la prova che il ricorrente sia proprietario all’interno del condominio interessato di un appartamento, poiché la richiesta di quote condominiali a suo tempo fu causato da un errore, mentre risultano proprietari dell’appartamento altri intestatari che lo acquistarono nel 1969 dal padre dell’appellante.
L’appellante, a fronte di tale contestazione, ha indicato altri due immobili, la proprietà dei quali lo renderebbe titolare di legittimazione ed interesse ad agire, ma nessuno dei due risulta nella denuncia di successione, quale atto fondante detta proprietà.
4. L’appello si fonda su tre motivi, oltre alla riproposizione delle censure non esaminate in primo grado.
4.1. Con il primo, si ritiene che la legittimazione al ricorso sarebbe dimostrata dalla sentenza 1684/2024 del T.a.r. per la Lombardia, che avrebbe riconosciuto il suo interesse all’accesso agli atti sulla scorta di un principio di prova della proprietà dell’unità immobiliare E023.
4.2. Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza appellata in virtù della quale l’appellante non sarebbe proprietario di alcun immobile all’interno del condominio in quanto l’unità immobiliare numero 1964, subalterno 680, adibita a deposito sarebbe di sua proprietà esclusiva.
4.3. Con il terzo motivo, si censura il mancato riconoscimento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. quanto ai provvedimenti adottati dagli Operatori Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed a quelli conseguenti del Comune di Rho
4.4. Con il primo motivo riproposto in appello si lamenta la motivazione generica, indeterminata e apodittica del provvedimento del 24 luglio 2024 a proposito della regolarità della S.C.I.A. di cui si segnalavano le illegittimità
4.5. Con il secondo motivo riproposto si contesta che la S.C.I.A., permettendo l’edificazione del nono piano creava un organismo edilizio in tutto diverso dal precedente;
4.6. Con il terzo motivo riproposto si afferma che non vi sarebbe alcuna prova della preesistenza del porticato al 1967 per cui esso sarebbe privo di titolo edilizio.
4.7. Con il quarto ed il quinto motivo riproposto si contesta la qualificazione dell’intervento non potendo lo stesso essere classificato come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione che avrebbe richiesto il permesso di costruire.
4.8. Con il sesto motivo riproposto si lamenta la mancata valutazione del permesso da parte dei Vigili del Fuoco
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rho, i signori Andrea Naggi, Francesca Ronchi e il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto degli appelli.
6. L’appello è infondato.
L’appellante non ha dimostrato di essere proprietario di alcuna unità immobiliare, tale da poter giustificare il suo interesse al ricorso.
Dalla visura catastale prodotta dal Comune di Rho (doc. 13 primo grado) non risulta la proprietà di alcun immobile nel condominio oggetto della causa.
L’appartamento di cui l’appellante, fin da ricorso originario, si è dichiarato proprietario è stato trasferito ai controinteressati – all’esito di due procedure esecutive (che l’appellante ha subito) – con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 16 giugno 2021.
Successivamente l’appellante ha dichiarato di essere proprietario di due unità immobiliari identificate al foglio 21 mapp. 695 e al foglio 21 mapp. 84 sub 140 ottenute in eredità dal padre.
Ma dalla denuncia di successione tali mappali non risultano. Peraltro l’unità descritta dal mapp. 695 è costituita dal corsello dei box condominiali cioè una parte in comune tra tutti coloro che sono
proprietari esclusivi di un’unità immobiliare nel condominio.
L’altra unità, identificata più esattamente al mapp. 61, sub. 140 è un appartamento di 6 vani di proprietà di altri soggetti acquistato da una società che in precedenza ne è divenuta titolare con decreto di trasferimento immobiliare del Tribunale di Milano, a seguito di esecuzione immobiliare nei confronti dell’appellante.
Il riferimento alla sentenza n. 1684/2024 del T.a.r. per la Lombardia – che avrebbe ritenuto sussistente la sua legittimazione attiva ad accedere ad alcuni documenti detenuti dal Comune di Rho – non contiene elementi per concludere in favore dell’interesse ad agire dell’appellante.
Nel corpo della sentenza si legge: “né il Comune di Rho né questo Giudice possono stabilire se il ricorrente sia o meno effettivamente titolare del diritto di proprietà su una porzione immobiliare situata all’interno del condominio… si deve constatare che parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui si evince che egli ha ereditato alcune unità immobiliari situate nel condominio”.
Si è trattato di un accertamento sommario, nei limiti occorrenti per la tipologia di quel giudizio, fondato su documentazione offerta dall’appellante e che, nel presente giudizio, all’esito di una più approfondita valutazione, è ritenuta inidonea a giustificare la legittimazione ad agire nel contenzioso in esame.
In conclusione la pronuncia di inammissibilità della sentenza impugnata merita di essere confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti delle parti che hanno presentato memorie, mentre vengono compensate nei riguardi del Ministero dell’Interno.
CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 30.12.2025 n. 10443 – Pres. Forlenza, Est. De Carlo