Premesso che, con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente – Direttore di Unità Operativa Complessa (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) presso il Presidio ospedaliero “V. Fazzi” di Lecce e altresì Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Lecce – ha esposto, in sintesi, quanto segue:
– con istanza del 26.9.2024, ha richiesto alla ASL di appartenenza il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, secondo cui “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
– l’istanza è stata supportata dal richiamo alla deliberazione del Commissario Straordinario ASL Lecce 1.9.2022, n. 155 e alle disposizioni nazionali e regionali che, nella prospettazione difensiva, legittimano il ruolo cruciale del ricorrente nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), essendo stato chiamato a far parte del Gruppo di lavoro “PNRR ASL Lecce”;
– la ASL ha trasmesso la predetta istanza alla Regione Puglia per ottenere indicazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto del trattenimento in servizio ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105 cit.;
– con nota prot. n. 596408/2024 del 2.12.2024, la Regione, facendo leva anche sui chiarimenti forniti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con nota prot. 1157 del 21.11.2023, ha evidenziato che il trattenimento in servizio deve essere strettamente connesso alla responsabilità di attuazione dei progetti PNRR, ritenendo che l’attività svolta dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale non rientri nella specifica fattispecie indicata, poiché le sue funzioni principali “attengono all’organizzazione di unità operative/servizi aventi quale finalità principale l’assistenza e non già l’attuazione del PNRR”;
– con nota prot. n. 256512 dell’11.12.2024, l’ASL ha quindi denegato l’istanza per cui vi è causa, prospettando al contempo la possibilità per il ricorrente di essere autorizzato a permanere in servizio ai sensi dell’art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024 (soluzione che, però, secondo quanto evidenziato dalla difesa attorea, non è satisfattiva dell’interesse del ricorrente medesimo, in quanto, in tal caso, il trattenimento in servizio sarebbe autorizzato solo fino al 31 dicembre 2025 e con assegnazione ad un incarico diverso da quello attualmente ricoperto);
– il ricorrente è pertanto insorto avverso le suddette determinazioni, sostenendo di possedere tutti i requisiti per il mantenimento in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, e chiedendo l’annullamento degli atti gravati previa concessione di idonee misure interinali ex artt. 55 e 56 c.p.a.;
– a sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/2023). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione)”; II. “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/2023). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione)”;
– si è costituita in giudizio la ASL di Lecce, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adìto, nonché gradatamente la devoluzione della causa al TAR Bari ex art. 47 c.p.a., l’incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio e, nel merito, l’infondatezza dello stesso;
– anche la Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione, instando nel merito per il rigetto del ricorso;
– si sono costituiti anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia;
– con ordinanza n. 72/2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, con interinale trattenimento in servizio del ricorrente ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, per le determinazioni di competenza circa l’eccezione, ex art. 47 c.p.a., proposta dalla difesa della ASL di Lecce;
– con ordinanza n. 43/2025 il Presidente del TAR Puglia – Bari ha ritenuto la corretta proposizione del ricorso innanzi alla Sezione staccata del Tribunale;
– all’udienza del 24.03.2025 il Collegio ha acquisito la dichiarazione della ASL di Lecce sulla non riconducibilità della questione alla previsione dell’art. 12 bis, co. 1, D.L. n. 68/2022, sicché il giudizio è stato rinviato alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2026, fatti salvi gli effetti dell’ordinanza cautelare n. 72/2025;
– con ordinanza n. 1728/2025 del 12.5.2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dalla Regione Puglia, ai fini della sollecita anticipazione dell’udienza di merito da parte del giudice a quo, motivando nel senso che “non appaiono implausibili le censure proposte dalla Regione appellante sia in punto di giurisdizione, sia nel merito della vicenda contenziosa”
– infine, previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione;
Ritenuto in esito all’approfondimento di merito, re melius perpensa rispetto alla valutazione resa prima facie in sede cautelare, che sia fondata e dirimente l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle Amministrazioni resistenti, giacché:
– in base ai principi generali sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato e in forza delle disposizioni degli artt. 5 comma 2 e 63 d. lgs. n. 165/2001, come interpretate da consolidata giurisprudenza, la giurisdizione su “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro” del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al Giudice Ordinario, “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” (art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001); quest’ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001);
– al Giudice Amministrativo sono invece riservate, in via residuale, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione; questi ultimi sono quegli atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. Cassazione civile sez. un., 8 luglio 2024, n. 18653; Consiglio di Stato sez. VI, 11 luglio 2017, n.3418);
– facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, il contenzioso che ne occupa compete al Giudice Ordinario, venendo in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro afferente al c.d. pubblico impiego “privatizzato”, a norma dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489; id. sez. V, 10 luglio 2012, n. 4058; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 maggio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5091);
– nella specie, infatti, il ricorrente non censura alcun atto macro-organizzativo, ma la nota prot. n. 256512 dell’11.12.2024 di diniego del trattenimento in servizio (unitamente ai relativi atti endoprocedimentali e di indirizzo), ossia un atto rientrante nella categoria degli atti di c.d. “micro-organizzazione”, quale espressione del potere atto datoriale di tipo privatistico sussistente in capo alla ASL;
– si tratta di un atto – quello richiesto dal ricorrente alla propria amministrazione – di “micro-organizzazione”, destinato ad incidere e a disciplinare il singolo rapporto di lavoro, e che pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, appartiene alla giurisdizione generale del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato, e non a quella residuale del Giudice Amministrativo, limitata ai casi tassativi sopra evidenziati, non ricorrenti nel caso di specie;
– a tal riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro-organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante – ai fini della giurisdizione – la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario” (TAR Torino, sez. III, 3 aprile 2025, n. 587);
– la giurisprudenza amministrativa, coerentemente con tale assunto, ha in altre occasioni precisato che le controversie in materia di trattenimento in servizio del lavoratore che ha raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (TAR Umbria, Sez. I, 14 maggio 2009, n. 238; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 7 maggio 2008, n. 1085; TAR Lazio, Latina, 10 ottobre 2006, n. 1048);
– né vale, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza citata dalla difesa attorea nelle proprie memorie a sostegno della giurisdizione del G.A. (in specie, ordinanze TAR Napoli, II, n. 2259 e n. 2260 del 2023; n. 1957 e n. 1958 del 2023, n. 2101/2023; decreto n. 955/2023 e sentenza n. 3056/2023 TAR Milano, V), riguardando tali pronunce casi di trattenimento in servizio di professori universitari con funzioni dirigenziali in ambito sanitario, ovvero di soggetti rientranti nella categoria dei ”rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, come tale assoggettati alla giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.;
– neppure può ritenersi che la giurisdizione amministrativa possa radicarsi per effetto della discrezionalità dell’amministrazione nell’accogliere o meno l’istanza de qua, giacché il diniego è motivato in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti definiti dalla legge, senza alcuna ponderazione di interessi o valutazione comparativa, risultando pertanto l’atto gravato quale applicazione vincolata della disciplina sul collocamento in quiescenza;
– la controversia in questione si pone, dunque, al di fuori del perimetro di competenza del Giudice Amministrativo, come definito, nello specifico settore del pubblico impiego, dall’art. 63, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e la relativa decisione spetta, pertanto, al Giudice Ordinario, il quale conosce della generalità delle controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo le sopra ricordate specifiche eccezioni, potendo peraltro disapplicare eventuali atti illegittimi delle stesse, ove rilevanti ai fini della decisione;
Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, quale giudice del lavoro, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuta, infine, la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 29.12.2025 n. 1640