0. I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e pertanto se ne dispone la riunione, in conformità all’istanza di parte ricorrente, potendo essere decisi con un’unica sentenza ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo.
Con i gravami riuniti l’esponente censura il preavviso di rigetto sull’istanza di nulla osta in sanatoria per l’immobile di proprietà e, nel seguito, il provvedimento di diniego definitivo di ANAS.
1. In sede di discussione telematica della causa è stata prospettata al ricorrente l’improcedibilità di entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del confronto tra il presente contenzioso ed altro già definito da questo T.A.R. con la sentenza n. 3372/2022, avente ad oggetto – in relazione allo stesso fabbricato abitativo – il diniego di concessione in sanatoria, l’ordinanza di demolizione, l’atto di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire e il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela. Il difensore, in replica, ha evidenziato che tale parere riveste carattere autonomo rispetto al (differente) provvedimento impugnato e insistito nell’affermare l’interesse a una pronuncia di merito.
2. Come già anticipato nell’esposizione in fatto, con sentenza di questo T.A.R., sez. II – 25/11/2022 n. 3372 è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto da -OMISSIS- (odierno ricorrente) nei confronti del diniego di concessione in sanatoria del 22/12/2011 (nota prot. -OMISSIS-), dell’ordinanza di demolizione 1/3/2012 n. -OMISSIS-, dell’atto 23/3/2016 n. -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire, del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela del 12/4/2016. L’appello proposto avverso la pronuncia del giudice di prime cure è stato respinto dal C.G.A. con sentenza 3/6/2025 n. 424, con conseguente consolidamento della pronuncia di primo grado.
3. Ne deriva che il ricorrente è privo di interesse alla decisione, con riferimento all’intero iter relativo al condono edilizio 1985 e all’ingiunzione a demolire rimasta inadempiuta. Detti provvedimenti si sono ormai cristallizzati e non possono più essere messi in discussione.
4. Peraltro, anche volendo ravvisare un interesse separato alla definizione dell’odierna lite, che verte sul diniego di nulla osta emesso dall’ANAS, le doglianze proposte risultano prive di fondamento.
5. In disparte la questione di inammissibilità dell’impugnazione del preavviso di diniego, l’atto finale ha espressamente richiamato e confermato tutti i rilievi ostativi racchiusi nella nota 30/5/2021, e non soltanto quello relativo alla distanza minima. Viene in considerazione quindi un atto pluri-motivato ossia fondato su una pluralità di autonome ragioni, per cui è sufficiente la legittimità di una sola delle stesse per sorreggere l’atto in questa sede.
6. Riveste carattere assorbente la dedotta minaccia alla sicurezza della circolazione stradale, motivata in modo congruo ancorché sintetico dall’amministrazione sulla posizione dell’immobile in corrispondenza di uno scatolare idraulico a servizio dell’autostrada A/29, zona soggetta a frequenti allagamenti. Detta riflessione non appare in alcun modo apodittica, né parte ricorrente ha contestato nello specifico la ricostruzione in fatto, limitandosi a dedurre genericamente che l’intero tratto stradale sarebbe lineare e che in loco non si sono verificati incidenti.
7. In definitiva, il gravame è in parte improcedibile e in parte infondato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti di ANAS, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Carini (costituitosi soltanto nel giudizio r.g. 1770/2021).
TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 24.12.2025 n. 2949