Gare –  Servizi di igiene urbana e partecipazione dei Consorzi stabili ex art. 65, comma d), d.lg. n. 36/2023 muniti dei requisiti di idoneità professionale

Gare –  Servizi di igiene urbana e partecipazione dei Consorzi stabili ex art. 65, comma d), d.lg. n. 36/2023 muniti dei requisiti di idoneità professionale

Con il ricorso in esame il Consorzio l’Igiene Urbana Evolution (d’ora in avanti, Consorzio) ha impugnato i seguenti atti relativi alla procedura per l’affidamento dei servizi di “spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Orta di Atella per la durata di anni cinque”: a) bando di gara; b) disciplinare di gara (con particolare riferimento ai par 5.2 lett a) e c) e 5.5); c) capitolato di gara; d) piano industriale; e) bando Tipo ANAC n. 1/2023 “per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, con particolare riferimento ai par. 6.1, lett. a) e 6.5, lett. a); f) determine a contrarre del Comune di Orta di Atella n. 214/2024 del 12.7.2024, n. 382 del 12.12.2024 e n. 41 del 25.3.2025.

Premette il ricorrente di essere un Consorzio stabile ex art. 65, comma d) del d.lg. n. 36/2023 senza fini di lucro che persegue lo scopo mutualistico di far eseguire i soci consorziati, istituendo una comune struttura d’impresa, appalti pubblici in materia, inter alia, di raccolta e trasporto dei rifiuti, e, che

– attualmente annovera 5 consorziate, di cui 4 munite di iscrizione ANGA ed operanti nel settore dei servizi di igiene urbana in favore di enti pubblici;

– con bando di gara pubblicato in data 19 maggio 2025, la Provincia di Caserta indiceva, per conto del Comune di Orta di Atella, la gara per l’affidamento dei servizi di “spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Orta di Atella per la durata di anni cinque”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 14.340.138,68;

– il termine per presentare le offerte scadeva il 23 giugno 2025 alle ore 12;

– ciò, nondimeno, essendo interessato a partecipare alla procedura di gara in questione per conto di una propria consorziata esecutrice munita di tutti i requisiti generali e speciali, riscontrava che la procedura di gara aveva fissato dei requisiti partecipativi illegittimi ed ex se impeditivi della propria partecipazione alla gara, tali da far sorgere l’onere di immediata impugnazione di tutti gli atti di gara;

– infatti, il par. 5.2 del Disciplinare di gara – rubricato “Requisiti di idoneità professionale” – richiedeva al concorrente inter alia il possesso del seguente requisito: “Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dal quale risulti l’iscrizione del concorrente all’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto” (lett. a), ma con riferimento ai consorzi stabili, poi, il par. 5.5 del Disciplinare prescriveva che “Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori”;

– analogamente, il par. 5.1 del Disciplinare di gara – rubricato “Requisiti di idoneità professionale” – richiedeva al concorrente inter alia il possesso del seguente requisito: “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per la seguente categoria e classe minimale: categoria 1 classe D … categoria 4 classe D o superiore … categoria 5, classe F o superiore” ma con riferimento ai consorzi stabili, il par. 5.5 del Disciplinare prescriveva che “Il requisito relativo all’iscrizione o alla richiesta di iscrizione all’ANGA deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori”.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere il Comune di Orta di Atella e l’ANAC eccependo in rito l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito in favore del T.A.R. del Lazio; non si è costituita la Provincia di Caserta.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1387 del 23 giugno 2025 (con la medesima ordinanza la SORESA costituitasi per errore è stata estromessa dal giudizio).

Con memoria depositata in data 1° dicembre 2025 parte ricorrente ha rappresentato che nelle more ha maturato il requisito della “Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” (cfr. par. 5.2 e 5.5 del Disciplinare di gara che richiedeva tale requisito anche in capo ai consorzi partecipanti alla gara per conto di una consorziata esecutrice) rinunciando, pertanto, al relativo motivo di ricorso nonché all’impugnazione del bando tipo ANAC.

Con ulteriori memorie il ricorrente ha poi insistito per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso relativo al requisito dell’iscrizione all’ANGA richiesto anche in capo al Consorzio stabile che partecipi alla procedura di gara per una consorziata esecutrice.

L’ANAC ha depositato una memoria in data 14 dicembre 2025.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è in parte fondato e, in parte improcedibile.

Preliminarmente, in rito, il Collegio non terrà conto della memoria tardivamente depositata dalla difesa erariale in data 14 dicembre 2025 in violazione del termine previsto dall’art. 73 c.p.a.

Sempre in rito, avendo parte ricorrente rinunciato all’impugnazione del bando tipo ANAC (e delle omologhe disposizioni del Disciplinare con riguardo al requisito di idoneità professionale dell’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio) non vi è luogo ad esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale.

Per le medesime ragioni il ricorso è per questa parte improcedibile.

Per la restante parte il ricorso è, come detto, fondato.

Oggetto della presente controversia sono le clausole del Disciplinare di gara (par. 5.1 e par 5.5) che nell’elencare i requisiti di idoneità professionale richiesti ai concorrenti ha previsto anche l’iscrizione all’ANGA sia in capo al Consorzio stabile sia in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Si tratta, come dedotto da parte ricorrente, della richiesta di un requisito irragionevole che non trova un valido motivo nella tipologia di gara e, che non è previsto né dalle disposizioni del d.lg. n. 36/2023 né dal bando tipo ANAC (a differenza del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese cui parte ricorrente ha rinunciato).

L’art. 67 comma 3, del d.lg. n. 36/2023 stabilisce che <<3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore>>.

A sua volta il bando tipo ANAC prevede, con riguardo ai requisiti di idoneità professionale al paragrafo 6.5 che <<a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici… b) [Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all’iscrizione … di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore>>; il paragrafo 6.1, lettera b) fa riferimento al caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente per provare l’idoneità tecnica dell’impresa ad es. l’iscrizione ad albi per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.

Come si vede nessuna delle disposizioni richiamate prevede (a differenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese) che il requisito dell’iscrizione all’ANGA debba essere posseduto anche dal Consorzio stabile (oltre che dal consorziato esecutore).

Se è vero che ciò non implica che la Stazione appaltante non possa in astratto richiedere il possesso di altri requisiti di idoneità professionale in capo anche al Consorzio oltre che alle consorziate esecutrici ciò deve comunque essere giustificato da particolari ragioni (attesa la inevitabile restrizione dei potenziali partecipanti alla gara) che nella fattispecie non emergono (è stato infatti sottolineato dalla giurisprudenza, cfr. T.A.R. Lazio, n. 20689/2025, che il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, con causa mutualistica, che opera in base a uno duraturo rapporto organico con le singole imprese consorziate, rispetto alle quali costituisce soggetto distinto; il Consorzio stabile è, dunque, l’unico interlocutore della Stazione appaltante, sicché il contratto di appalto intercorre unicamente tra Consorzio stabile e Stazione appaltante, pertanto, questa ben può prevedere che il requisito di idoneità professionale sia richiesto anche al Consorzio per una maggiore garanzia di efficienza e risultato che deve però, a giudizio del Collegio, emergere da specifiche ragioni essendo altrimenti del tutto ingiustificata la restrizione dei partecipanti alla gara; peraltro, nel caso esaminato dal T.A.R. del Lazio, la Centrale di committenza ha poi chiarito che il Consorzio era legittimato a partecipare anche se il requisito in parola era posseduto solo dal Consorziato esecutore).

Sul punto parte ricorrente allega numerosi esempi di procedure di gara omologhe a quelle di cui è causa per le quali il requisito di idoneità professionale dell’iscrizione all’ANGA è stato richiesto solo al consorziato esecutore e non al Consorzio stabile.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento delle pertinenti disposizioni della procedura di gara impugnate.

Non vi è luogo alla invocata declaratoria di inefficacia del contratto in quanto, come emerso nell’odierna discussione della causa, la procedura di gara è ancora in atto.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 24.12.2025 n. 8419

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