Giurisdizione e competenza – Responsabilità – Risarcimento del danno  da provvedimento amministrativo illegittimo

Giurisdizione e competenza – Responsabilità – Risarcimento del danno  da provvedimento amministrativo illegittimo

I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato di civile abitazione e annesso scoperto sito in Pesaro, Strada delle Marche n. 118 censito al Foglio 41, Mappale 138 sub. 1-2-3 del Catasto edilizio urbano del Comune di Pesaro. Dalla documentazione dagli stessi prodotta e in particolare dal “Contratto di cessione in proprietà di alloggio” (cfr. fasc. ric. all. 4 al doc. 2) si evince che, in occasione della compravendita dell’immobile, sull’area a confine con la ferrovia, per “una lunghezza di ml 115 (centoquindici) circa e una larghezza di ml 2,00 (due) circa e quindi per una superficie di mq. 230,00 (duecentotrenta) circa”, la venditrice (soc. Ferservizi S.p.A delle Ferrovie dello Stato) ha costituito a favore degli acquirenti “una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, diurna e notturna”.

Con ordinanza n. 407 del 25/03/2013 l’allora Sindaco del Comune di Pesaro, a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico in relazione al riattivarsi di movimenti franosi che avevano interessato la falesia del Colle Ardizio, disponeva la chiusura al traffico della pubblica via denominata Strada delle Marche nel tratto compreso fra l’intersezione con via Cavallotti e l’inizio del centro abitato. In tale tratto, con provvedimento n. 435 del 21/03/2013, veniva autorizzato il transito ai soli veicoli addetti al Servizio igiene urbana (doc. 2).

In data 10/04/2013, il Comandante della Polizia Locale, il Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico e il Dirigente del Servizio Interventi Sicurezza del Comune di Pesaro effettuavano un sopralluogo congiunto onde verificare la presenza di percorsi alternativi che consentissero a pedoni e ciclisti di raggiungere in sicurezza le abitazioni collocate nella parte interdetta nonché l’evacuazione dei cittadini ivi residenti in caso di necessità e urgenza. All’esito si evidenziava l’esistenza “di un unico agevole percorso alternativo, realizzabile mediante il collegamento della strada ciclo-pedonale adiacente alla ferrovia con uno stradino di proprietà comunale, anch’esso adiacente alla linea ferroviaria, il quale a sua volta è collegato con la vicina S.S. 16 all’altezza del sovrappasso pedonale in corrispondenza del vecchio casello ferroviario. Tale possibilità è però attualmente preclusa in quanto una piccola area di proprietà delle Ferrovie dello Stato (Foglio 41 Mappale 1525) è recintata e non consente al momento tale collegamento” e veniva quindi richiesta l’adozione di altro provvedimento contingibile e urgente (doc. 3). Veniva quindi emessa ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 l’ordinanza n. 492 del 2013 con cui il Comune di Pesaro intimava alla Società Rete Ferroviaria S.p.a. di rimuovere la predetta recinzione, collocata nell’area interessata dalla servitù a favore dei ricorrenti.

Avverso detta ordinanza contingibile e urgente sono insorti, nel presente giudizio, gli odierni ricorrenti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pesaro, evidenziando che a seguito della riapertura al traffico della S.S. n. 16 in entrambi i sensi di marcia, come deciso al tavolo tecnico tenutosi in data 23/04/2013, con successiva ordinanza n. 588/2013 venivano revocati i sopra citati provvedimenti n. 407 e n. 588 e con pedissequa ordinanza n. 1194/2013 veniva altresì revocato il provvedimento n. 492 oggetto dell’odierna impugnativa, essendo venuti meno i presupposti che ne avevano imposto l’adozione.

Con ordinanza n. 277 depositata il 26/07/2013 il Collegio respingeva l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti “considerata la revoca dell’ordinanza gravata”.

Per la discussione del merito veniva fissata l’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 19/12/2025, in vista della quale le parti si scambiavano memorie e repliche.

Nelle conclusioni della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 14.11.2025 i ricorrenti chiedevano per la prima volta all’intestato Tar di “condannare il Comune di Pesaro al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, per effetto dell’illegittima adozione e permanenza in vigore dell’ordinanza n. 492/2013, danni da quantificarsi in separata sede o in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”.

La domanda di condanna veniva avversata dall’Ente Civico, che, nella memoria di replica, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza dell’azione risarcitoria.

All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa veniva trattenuta in decisione.

L’azione di annullamento va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza dì interesse.

Com’è noto, l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.

I ricorrenti non hanno un interesse concreto e attuale ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, emergendo dagli atti che l’ordinanza sindacale gravata (n. 492 dd 11/04/2013: provvedimento extra ordinem collegato alla situazione emergenziale connessa ai movimenti franosi all’epoca verificatisi) è stata revocata in data 15/07/2013, non appena venuto meno il presupposto di contingibilità e urgenza che ne aveva giustificato l’adozione.

L’illegittimità dell’atto impugnato a meri fini risarcitori ex art 34, comma 3, c.p.a. non può essere dichiarata per il semplice e decisivo motivo che la parte ricorrente ha già richiesto il risarcimento del danno nel corso del presente giudizio, con la memoria ex art. 73 c.p.a..

La domanda risarcitoria è dunque già contenuta negli atti del presente processo (e non riservata a un futuro giudizio) e su di essa il Collegio è chiamato a pronunciarsi con la presente sentenza.

Ciò posto, l’azione risarcitoria va respinta sia perché proposta con memoria non notificata sia perché la domanda risarcitoria è stata formulata dalla parte ricorrente solo nelle conclusioni della memoria ex art. 73 c.p.a. con una formula di stile e in via del tutto generica: essa è priva di adeguate allegazioni e prove in ordine all’an e al quantum debeatur e deve, pertanto, essere respinta in limine litis, senza che si renda neppure necessario procedere a ulteriori verifiche circa l’illegittimità dell’atto, la sussistenza della colpa della P.A. o, al contrario, di un errore scusabile, l’effettiva esistenza del danno lamentato, etc..

Ancorchè annullamento e risarcimento possano essere chiesti nel corso di un unico processo, le due domande vanno nettamente distinte in relazione alla consistenza degli oneri di allegazione e prova.

Per il risarcimento gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2004, n. 973 secondo cui “la domanda risarcitoria deve essere formulata in modo che emergano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dell’amministrazione, in quanto il metodo acquisitivo, che nel giudizio amministrativo integra il principio dispositivo, può essere utilizzato unicamente quando siano stati allegati fatti, che il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l’amministrazione, non sia in grado di provare e non anche quando si tratta di elementi che rientrano nella disponibilità del ricorrente, come accade generalmente nel giudizio risarcitorio). Il metodo acquisitivo, infatti, si giustifica in ragione della necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di annullamento, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c. (Cons. Stato sez. IV, 6 maggio 2025, n. 3844; 11 settembre 2023, n. 8259; sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644; Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; 12 maggio 2017, n. 2).

La peculiarità della fattispecie scrutinata giustifica la compensazione delle spese di lite.

TAR MARCHE, I – sentenza 27.12.2025 n. 1094

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