1. Con ricorso, notificato il 28 ottobre 2021 e depositato il successivo 5 novembre, le ricorrenti, proprietarie di un’area sita al confine del Comune di Vimercate con quello di Usmate Velate, dove è presente un altro complesso immobiliare sempre di proprietà della società, hanno impugnato gli atti con cui il comune di Vimercate ha approvato la realizzazione di un progetto di riqualificazione di una vicina area per la creazione di una nuovo complesso industriale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
In particolare, le ricorrenti censurano:
– la violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 19, 23, 24, 25, 26 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006, 1, 2, 5, 6 della legge regionale n. 5/2010 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché il progetto non sarebbe stato sottoposto a VIA;
– la violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies della legge n. 1150/1942, 1 e 8 del D.M. n. 1444/1968; 23 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente; della d.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente, posto che, in base alle disposizioni menzionate, in assenza di un apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona non sarebbero consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero di altezze superiori a 25 metri;
– la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 380/2001, anche in relazione all’articolo 11 della legge regionale n. 12/2005; 3 della legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché l’invasività dell’intervento non potrebbe essere sussunto nel novero delle ristrutturazioni urbanistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001;
– la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 40 della legge regionale n. 12/2005, anche in relazione alla d.g.r. 5 agosto 2020 – n. XI/3508; 3 della legge n. 241/1990; 14 del d.P.R. n. 380/2001, anche in relazione all’articolo 8 del D.M. n. 1444/1968; 3.2.3 del Regolamento d’igiene regionale nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente;
– la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, anche in relazione alle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità, di cui all’Allegato A del medesimo P.T.C.P.; dell’articolo 23 delle norme del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, in relazione all’allegato 12 «Stima dei carichi di traffico indotti dagli interventi previsti dal PGT» nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente, posto che l’invasività dell’intervento non avrebbe ricadute importanti sotto il profilo della viabilità.
2. All’udienza camerale del 23 maggio 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare delle ricorrenti; la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza numero 3067 del 24 luglio 2023, in cui è stata rilevata l’assenza del requisito del fumus boni iuris per via dalla possibile carenza di interesse ad agire in capo alle ricorrenti.
3. Con motivi aggiunti, notificati il 18 luglio 2023 e depositate il successivo 24 luglio, le ricorrenti hanno integrato l’impugnazione con un nuovo motivo di ricorso, resosi necessario dal deposito in giudizio di una relazione sul traffico veicolare indotto dall’intervento.
In particolare, con esso le ricorrenti hanno evidenziato che la “sintetica relazione” non integrerebbe gli estremi dello “specifico studio di traffico” prescritto dalla normativa vigente in quanto essa si limiterebbe a descrivere l’attuale situazione viabilistica.
4. All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 marzo 2025 il Collegio ha dichiarato l’interruzione del giudizio perché era emerso che Fimer s.p.a. era stata dichiarata in stato di insolvenza e il giudizio è stato riassunto il 23 maggio 2025.
5. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, anche in omaggio al principio della ragione più liquida, reputa fondata e dirimente l’eccezione di difetto di interesse sollevata dal Comune e confermata anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. numero 3067 del 24 luglio 2023.
Come noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 22/2021, ha chiarito che il solo presupposto della vicinitas dell’intervento edilizio, in quanto incidente su un’area posta nelle immediate vicinanze della proprietà dell’interessato, non risulta sufficiente a radicare l’interesse alla contestazione dei relativi atti di assenso, essendo necessario che si accompagni, quantomeno, alla specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio per effetto di questi ultimi.
Orbene, nel caso di specie le ricorrenti sostengono che l’intervento censurato comporterebbe un aumento del traffico di circa 120 /130 mezzi pesanti al giorno, con conseguenti ricadute sul paesaggio e sull’ambiente.
Tuttavia, dall’esame degli atti di causa è emerso l’aumento del traffico non determina di per sé un nocumento per le ricorrenti, posto che l’area di cui si discute è di tipo produttivo, sicché è del tutto indimostrato che in un siffatto contesto l’incremento del traffico possa arrecare un concreto pregiudizio alle ricorrenti.
Inoltre, alle generiche affermazioni delle ricorrenti si contrappone la relazione sullo stato della viabilità prodotto dalla controinteressata in cui si evidenzia che, allo stato, l’area ha un traffico stimato di 300-600 veicoli e che l’intervento comporterebbe un aumento dello stesso di circa 137 mezzi pesanti suddivisi nell’arco dell’intera giornata. Aumento che sarebbe addirittura mitigato dal fatto che l’area dispone di due accessi percorribili anche dai mezzi pesanti: uno in Via J.F. Kennedy e l’altro in Via Lecco.
A ciò si aggiungerebbe che è stato stimato che il 20% dei dipendenti si recherà al lavoro in bicicletta mentre un altro 20% dei utilizzerà i mezzi pubblici; senza contare che il progetto prevede la realizzazione di parcheggi per auto, per biciclette e per portatori di handicap, sicché le allegazioni delle ricorrenti sono prive di un solido substrato probatorio.
Del pari, anche l’asserito nocumento ambientale e paesaggistico non è stato dimostrato dalle ricorrenti, anche alla luce del fatto che l’intervento de quo mira proprio a riqualificare un compendio immobiliare, eliminando lo scenario di degrado che lo contraddistingue, con un evidente vantaggio ambientale e paesaggistico e un conseguente incremento di valore degli immobili adiacenti.
Del resto, si tratta di considerazioni che erano già state effettuate dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare: con l’ordinanza n. numero 3067 del 24 luglio 2023 il giudice di appello ha osservato che la destinazione «del complesso immobiliare di proprietà della ricorrente è di tipo “produttivo” (cfr. pag. 4 dell’atto d’appello), la quale a maggior ragione connota e condiziona anche l’interesse dell’altra ricorrente, conduttrice dell’insediamento produttivo ivi insistente, il pregiudizio di natura ambientale e sanitaria peraltro genericamente addotto (cfr. pagg. 10 e s. dell’atto d’appello) non appare provvisto dei necessari caratteri di concretezza e attualità che refluiscono sull’interesse alla relativa rimozione». Con la precisazione, a mente della quale «non appaiono adeguatamente comprovate, neppure in via presuntiva, le conseguenze lesive del permesso impugnato sul comparto adiacente delle appellanti nei termini meramente addotti nel ricorso di “inquinamento, non solo acustico”, di “conseguenze sul diritto alla salute, in primis, delle appellanti e del personale impiegato nell’insediamento produttivo delle medesime” (senza indicare nell’atto d’appello la violazione di precisi limiti vincolanti) e di “svilimento del contesto di cui trattasi del complesso delle appellanti” (in tesi derivante soprattutto dalle altezze di alcuni volumi del compendio adiacente e dal transito di camion)».
Detto altrimenti, nessuna delle allegazioni delle ricorrenti sul punto è fornita di un seppur minimo corredo probatorio, mancando, in via preliminare e dirimente, una ricostruzione dello stato dei luoghi che consenta di valutare come l’aumento del volume di traffico di un’area già urbanizzata e destinata alla realizzazione di attività produttive possa generare un concreto e attuale pregiudizio alla stessa.
In conclusione, sulla base delle espresse considerazioni il ricorso deve ritenersi non sorretto dal necessario interesse alla contestazione degli atti gravati ed è, quindi, inammissibile.
9. In virtù delle peculiarità della controversia e della natura della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 23.12.2025 n. 4255