1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione della legge n. 335/1995, degli artt. 2697 c.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 421, 115,116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che dall’obbligo di versamento di euro 400,00 mensili (pari a euro 4.800,00 annui) all’ex coniuge si potesse trarre la conseguenza della disponibilità di redditi superiori al limite reddituale, rivalutato, per fruire dell’assegno sociale previsto dall’art. 3 comma 6, traendo quindi la presunzione semplice d’insussistenza dello stato di bisogno, e facendone discendere l’ulteriore conseguenza che la mancanza di revoca o riforma della disposizione patrimoniale contenuta nella sentenza di separazione coniugale potesse interpretarsi come dimostrazione di autosufficienza economica. Invero, il ricorrente afferma di non aver mai adempiuto all’obbligo per conclamata incapienza e che rileva lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione fra quanto dichiarato ed il reddito effettivamente percepito, dovendosi escludere un reddito potenziale, mai attribuito o percepito. Deduce quindi l’erronea argomentazione tratta dalla impugnata sentenza per cui l’assenza di revoca dell’assegno di mantenimento equivale ad assenza, con prova certa, dello stato di bisogno.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c., 118 disp. att. c.p.c., e degli artt. 421, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte attribuito al richiedente la probatio diabolica del fatto negativo di non aver corrisposto l’assegno all’ex coniuge, e per avere ritenuto sufficiente la prova tratta da una presunzione semplice, laddove per giurisprudenza di legittimità (all’uopo richiama sent. n. 6570/2010) per garantire il minimo vitale agli anziani è istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto.
2. Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di chiarezza, non essendo riportate le affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata e traducendosi le dedotte violazioni di legge in un sostanziale vizio di motivazione. In punto di fatto, poi, il ricorrente, si era posto in una condizione di non autosufficienza economica trasferendo la propria attività produttiva nel 2007 e non provando la modifica degli accordi di mantenimento con l’ex coniuge, dovendo il richiedente dimostrare la sussistenza del requisito reddituale.
3. Il ricorso è infondato.
4. Preliminarmente si rammenta che la normativa sull’assegno sociale, disciplinata dall’art. 3 comma 6 della L.335/1995, prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche del requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell’anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura); il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede, quindi, che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (lo ricorda sent. n.24954/2021).
5. Un primo profilo da esaminare, comune ad entrambi i motivi di ricorso, riguarda la doluta violazione dell’art. 2697 c.c. Risponde ai principi generali in ordine alla regolazione dell’onere probatorio, a carico di colui che chiede il riconoscimento di un diritto, l’affermazione che spetti all’interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti che consentano di accedere al richiesto beneficio e che, in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale; da tempo è stato pacificamente osservato (cfr. Cass. sent. n.23477/2010) che in tema di assegno sociale, spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (in tal senso, è stato ribadito, da ultimo, da Cass. ord. 14586/2025).
5.1 – Nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia fornito la prova della sussistenza della condizione reddituale idonea ad integrare l’effettivo stato di bisogno, essendosi limitato il richiedente, come si evince dalla impugnata pronuncia, ad affermare di non aver adempiuto all’obbligo di mantenimento all’ex coniuge ed a documentare l’insussistenza di redditi attraverso la certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Per contro, i dati probatori a carico trovano fonte presuntiva nelle circostanze riportate in sentenza e richiamate in premessa.
5.2 – Orbene, in tema di requisito reddituale per fruire dell’assegno sociale, questa Corte ha di recente osservato (Cass. ord. n. 25642/2025) che il giudice di merito può avvalersi del criterio presuntivo onde compiere l’accertamento sul tenore di vita del richiedente al fine di individuare, nel suo modo di vivere, una serie di indicatori i quali, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto di poter trarre una presunzione di autosufficienza, non vinta da prova contraria, dalla circostanza di essere stato il ricorrente titolare di un’attività commerciale ceduta a familiari nel 2007 e di avere proseguito a collaborare in essa gratuitamente, come accertato dalla Guardia di Finanza, e di non avere chiesto la revoca o modifica delle disposizioni patrimoniali regolatrici del rapporto fra ex coniugi consistenti, nella specie, nell’obbligo di versamento di euro 400,00 mensili.
6. Ciò posto, si evidenzia che negli snodi argomentativi dell’impugnata sentenza non si ravvisano le doglianze di violazione di legge come illustrate nei due motivi di ricorso che, per l’intima connessione che li avvince, possono essere congiuntamente trattati, sia sotto il profilo della effettività dello stato di bisogno di cui all’art. 3 comma 6 L. 335/95, sia sotto il profilo, in parte già esaminato, del riparto dell’onere probatorio, sia sotto il profilo dell’obbligo motivazionale.
7. Deve osservarsi che, ove a seguito di eccepita infondatezza del diritto alla prestazione siano forniti elementi di segno contrario, volti a denegare l’esistenza della pretesa, non si verte in un’ipotesi di inversione di onere probatorio ma di corretta applicazione della dialettica processuale su oggetto e fine della prova gravante sulle parti contrapposte, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2697 c.c., il cui malgoverno può essere denunciato allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: “1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori“ (cfr. Cass. sent. 15827/2023). Nessuna delle tre situazioni enunciate è rappresentata nei due motivi di ricorso, posto che la decisione procede alla valutazione degli eventi che hanno preceduto la domanda amministrativa e che minano, in radice, la mancanza di mezzi di sostentamento per poter affermare che il richiedente, nel marzo 2015, versasse in condizioni di stato di bisogno non disponendo di alcun reddito.
7.1 – Deve rilevarsi allora che, nel caso concreto, l’accertamento di fatto non è smentito, né è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi che contrastino le circostanze relative alla prosecuzione della collaborazione nell’azienda ceduta ai familiari o comunque alla gratuità di tale prestazione, all’assenza di indicatori di peggioramento di condizioni economiche tali da giustificare l’inadempimento di obblighi patrimoniali verso l’ex coniuge, alla perdita di risorse economiche ancorché non dichiarate. Permane, dunque, la carenza di prova di uno stato di bisogno effettivo, tenuto conto che la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (Cass. ord. 21699/2023).
8. Si aggiunga che il primo motivo di ricorso è, per altro verso, anche inammissibile poiché, attraverso la doluta violazione di legge sulla disciplina dell’assegno sociale e sulla regola del riparto dell’onere probatorio, mira ad introdurre una rivisitazione degli elementi raccolti nel giudizio di merito, peraltro senza fornire neppure una chiave di lettura inequivocamente alternativa: considerato, come innanzi visto, che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che l’onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione e che alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorrono “…i redditi di qualsiasi natura…” come previsto dall’art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995 (comprensivo quindi anche di redditi non formalmente dichiarati, in quanto tali occulti), il motivo è inammissibile laddove, nonostante il formale richiamo alla violazione di legge contenuto nell’intestazione, finisce con il sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede (in tal senso, per un caso simile, cfr. Cass. ord. 30580/2018).
9. Con riguardo all’ulteriore rilievo inerente al vago ed aleatorio ricorso a presunzioni semplici (di cui si fa cenno nel secondo motivo di ricorso, benché non sia strutturato esplicitamente come violazione di cui all’art. 2729 c.c.) si osserva che non sono forniti elementi indicativi della illogicità delle argomentazioni svolte nella impugnata sentenza né il ricorrente introduce una ricostruzione alternativa che faccia, in tal modo, emergere la non inequivocità della presunzione di redditi occulti; sul punto, si rammenti il seguente principio affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. n. 5279 del 2020 e, nello stesso senso, ord. n.25924/2020).
9.1 – In definitiva, il ricorrente, nel contraddire la presunzione di autosufficienza, non ha fornito alcuna prova positiva dello stato di effettivo bisogno.
10. Da ultimo, con riferimento alla dedotta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. riportata in entrambi i motivi di ricorso, si rammenti, come osservato in ord. n. 9731/2025, che la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. Entrambi i rilievi non sono riscontrabili nella impugnata pronuncia.
11. Ne discende che, sotto tutti i suesposti profili, il ricorso è infondato e va respinto. Nulla si dispone in ordine alle spese a carico del soccombente in presenza di dichiarazione esonerativa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Segue la pronuncia sul contributo unificato.
Cass. civ., lav., ord., 19.12.2025, n. 33312