Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto abusivo, domanda di condono e diniego della PA

Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto abusivo, domanda di condono e diniego della PA

1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Roma Capitale ha rigettato la richiesta di modifica dei dati essenziali contenuti nella domanda di condono prot. n. 87/10444/0, in ragione del carattere sostanziale delle variazioni rispetto all’originaria istanza di sanatoria.

Nello specifico, detta richiesta di modifica concerne una tettoia di mq 366,57, non inclusa nell’originaria domanda di condono (avente ad oggetto il solo fabbricato principale di 994,27 mq), ma riportata negli elaborati planimetrici.

2. Il ricorso si fonda su un unico ed articolato motivo di censura così rubricato: “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. n. 241/1990; dell’art. 35 della Legge n. 47/1985; dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990; dell’art. 39, comma 10 bis della Legge n. 724/1994.Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del: difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà, della carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 97, Cost. e, più in generale, dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione delle regole del giusto procedimento”.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, dall’esame della documentazione allegata all’istanza di condono si evincerebbe in modo evidente la volontà degli istanti di richiedere il condono della tettoia, ragion per cui il Comune avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rettifica o, in alternativa, ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio per superare le incertezze interpretative sull’oggetto specifico della sanatoria.

Il provvedimento sarebbe altresì viziato per difetto di motivazione, in quanto il Comune si sarebbe genericamente riportato alla D.D. n. 290/2007, senza tra l’altro indicare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza formulata in via subordinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, comma 10 bis, l. n. 724/1994.

Da ultimo, laddove si dovesse ritenere corretta l’interpretazione della D.D. n. 290/2007 fornita dal Comune, si censura quest’ultimo provvedimento perché limiterebbe irragionevolmente l’istituto della rettifica a ipotesi marginali, ovvero ai casi di errori meramente formali commessi dall’istante.

3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha controdedotto che dall’esame dell’originaria documentazione dell’istante non si evincerebbe la volontà di includere nella sanatoria anche la tettoia e che nella richiesta di rettifica del 6 marzo 2024 non sarebbe stata formulata alcuna istanza ex art. 39, comma 10 bis, l. n. 724/1994, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.

5. Il ricorso è infondato.

Per quanto concerne la questione della rettifica degli errori contenuti nell’istanza di condono, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che deve trattarsi di un errore materiale percepibile e rilevabile immediatamente ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà: questa deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.

In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà del soggetto sia stata comunque espressa nell’atto (Cfr. Cons Stato, Sez. VII, 23 ottobre 2025, n. 8234)

Tale insegnamento giurisprudenziale appare pianamente estensibile alla fattispecie in esame, in quanto la domanda di condono presentata non risulta affetta da errori materiali aventi le caratteristiche appena indicate che giustificano l’applicazione dell’istituto della rettifica.

Come eccepito dal Comune resistente, la volontà ab initio dell’istante di condonare anche la tettoia non è univocamente desumibile dall’istanza di condono, posto che la parte ha espressamente dichiarato di voler condonare il solo fabbricato principale, indicandone la relativa metratura anche nell’allegato all’elaborato grafico, ed ha provveduto al pagamento dell’oblazione solo per quella parte.

Non rileva pertanto la circostanza che la tettoia fosse già esistente al momento della presentazione dell’istanza, né tantomeno è in discussione che la stessa fosse visibile nella documentazione del condono, perché ciò che rileva, nella fattispecie, è che negli atti dichiarativi, espressione della reale volontà dell’istante, non si evincesse in alcun modo l’intenzione di voler includere un elemento di così vaste dimensioni (366,57 mq) nella domanda di sanatoria.

Opinando diversamente, dovrebbe allora concludersi che tutto ciò che viene riportato nella documentazione di un condono sarebbe sempre da considerare parte integrante della relativa istanza (si pensi ai casi, piuttosto frequenti nella pratica, nei quali vengono allegati al condono immagini o planimetrie di edifici complessi rispetto ai quali, tuttavia, gli istanti chiedono espressamente la sanatoria di una sola parte dell’immobile), a prescindere da una esplicita manifestazione di volontà in tale direzione, con la conseguenza, piuttosto paradossale, che potenzialmente il richiedente avrebbe sempre la possibilità di sollecitare, con lo strumento della rettifica, un’estensione dell’oggetto sanatoria.

Una simile conclusione non è compatibile con il condiviso principio giurisprudenziale in base al quale “[…] la variazione dell’oggetto del condono (costituente parte sostanziale della relativa domanda) si risolve in una modifica sostanziale della domanda stessa, inammissibile in quanto effettuata dopo il termine di presentazione della richiesta previsto a pena di decadenza” (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, 9 settembre 2025, n. 16111).

È evidente infatti che, facendo propria l’interpretazione dei ricorrenti, si avrebbe l’effetto, non solo di integrare una concessione in sanatoria rilasciata sulla base di una domanda di condono presentata ai sensi della l. n. 47/85 (primo condono), ma di consentire una sostanziale rimessione in termini e con riferimento ad una procedura straordinaria che prevede precise modalità e termini di presentazione delle domande di condono.

Considerato pertanto che la richiesta di rettifica per cui è causa ha ad oggetto una modifica sostanziale dell’originaria domanda di condono, il Collegio ritiene che il provvedimento gravato non presenti vizi della motivazione, in quanto correttamente il Comune, richiamando il contenuto della D.D. n. 290/2007, ha chiarito che una richiesta di riesame per “ragioni di ordine sostanziale” è accoglibile solo nel caso in cui l’errore sia stato commesso dall’Amministrazione, circostanza che evidentemente non ricorre nella fattispecie in esame.

Per le medesime ragioni, l’oggetto dell’istanza di sanatoria non può ritenersi suscettibile di successiva richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del soccorso istruttorio, trattandosi di elemento principale e necessario per l’esame della domanda, come tale non attinente ad aspetti meramente formali (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15 giugno 2023, n. 5903).

Non sussiste inoltre il lamentato difetto di motivazione in relazione alla richiesta di sanatoria della tettoia ai sensi dell’art. 39, comma 10 bis, l. 724/94, come introdotto dall’art. 2, comma 37, lett. g), l. n. 662/1996, (che contempla la possibilità di domandare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della menzionata legge di riforma, la rideterminazione, sulla base della legge sul secondo condono, delle istanze di primo condono rigettate dopo il 31 marzo 1995), in quanto, come evidenziato da parte resistente, nell’istanza di rettifica del 6 marzo 2024 non vi alcuna esplicita richiesta in tal senso (la disposizione viene infatti citata, soltanto in via incidentale, all’interno della relazione tecnica asseverata, nella quale viene riportata con la formula dubitativa “ove dovuto per legge anche in applicazione del comma 10 bis dell’art. 39 della legge 724 del 1994”, all’interno di un più ampio periodo volto a richiedere unicamente l’inserimento della superficie aggiuntiva all’interno dell’originaria istanza).

Da ultimo, il Collegio ritiene che la D.D. n. 290/2007 non restringa irragionevolmente i presupposti per il positivo esame delle richieste di rettifica o di riesame, trattandosi di un provvedimento che è stato assunto proprio per ovviare alla prassi illegittima di consentire l’integrazione di dati sostanziali dell’originaria domanda di condono dopo la scadenza dei termini perentori previsti dalla disciplina condonistica.

Le doglianze di parte ricorrente sono pertanto infondate.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte.

7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

TAR LAZIO – ROMA, IV TER – sentenza 22.12.2025 n. 23356

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