1. Il ricorso deve essere rigettato in ragione della infondatezza del motivo di doglianza proposto in via principale.
Nella fattispecie all’esame non può dirsi infatti perfezionato un provvedimento di assenso per silentium sull’istanza di permesso a costruire presentata da parte ricorrente, per le seguenti ragioni.
L’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Nel caso di specie, come sottolineato anche dal Comune nel provvedimento impugnato, l’area non è vincolata dal punto di vista idrogeologico, tuttavia è definita come zona agricola- ambientale E8 Parco fluviale “Fosso delle Canne” (cfr. art. 28 delle N.T.A. al P.R.G.), in quanto ad elevato rischio idraulico vista la prossimità con il fiume. Inoltre nel provvedimento della Soprintendenza è “accertato che l’opera ricade in massima parte nel paesaggio locale 21 (Siculiana) “Eraclea, Torre Salsa e Monte Rosso” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 21b (Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico) con livello di tutela 1 del piano paesaggistico della Provincia di Agrigento…e in minima nel paesaggio 21 (Siculiana) “Paesaggio delle colline costiere di Pizzo Sant’Antonio, Monte dell’Eremita, Balzo Garebici, Monte Capreria, Monte Rosso e Contrada Scavuzzo” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 21c con livello di tutela 2 del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento”.
Pertanto, sebbene in assenza di un vincolo idrogeologico, sull’area oggetto dell’intervento proposto dai ricorrenti insiste senza dubbio un vincolo paesaggistico rappresentato dai livelli di tutela 1 e 2 del vigente Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento.
Tale considerazione esclude in radice, per espressa previsione normativa, la possibilità di perfezionare il titolo abilitativo richiesto per mezzo di un provvedimento di silenzio-assenso da parte del Comune il quale, pertanto, si è determinato definitivamente sull’istanza di permesso a costruire con il provvedimento impugnato, preceduto dalla comunicazione endoprocedimentale di preavviso dei motivi di rigetto.
2. Anche la doglianza formulata in via subordinata è infondata, in quanto il gravato provvedimento di diniego, oltre ad essere adeguatamente motivato anche in considerazione delle osservazioni spese in sede procedimentale da parte ricorrente, riporta le ragioni del Comune in modo lineare e coerente richiamandosi alla normativa applicabile al progetto presentato.
In particolare, il provvedimento di diniego è plurimotivato sotto un duplice profilo.
2.1. In primo luogo si richiama la necessità della realizzazione di opere di salvaguardia mediante la sistemazione degli argini, come indicato nell’art. 36 delle N.T.A. che disciplina l’attività edilizia nella zona E8. A livello urbanistico, pertanto, le norme di attuazione al P.R.G. espressamente prevedono che interventi edilizi su quell’area siano subordinati “alla realizzazione delle opere di sistemazione degli argini”, le quali nella fattispecie non vengono descritte né nella documentazione tecnica allegata all’istanza di permesso a costruire, né nei progetti e nella relazione tecnica integrativa prodotta in data 30.1.2020.
Si sottolinea, a riguardo, che il provvedimento della Soprintendenza, condizionando l’autorizzazione del progetto al rispetto di prescrizioni, tratta esclusivamente il profilo della compatibilità paesaggistica dell’opera richiesta lasciando alla “…competenza del Comune di Siculiana e del suo Ufficio Tecnico accertare la conformità urbanistica delle opere…ed in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti”.
Appare, pertanto, del tutto corretto il richiamo del Comune al P.R.G. vigente ed alla zonizzazione, le cui prescrizioni sono descritte nelle N.T.A..
2.2. In secondo luogo, il Collegio reputa corretto anche il richiamo da parte del Comune alle N.T.A. per quanto riguarda l’identificazione della tipologia edilizia. L’art. 36 delle N.T.A. è chiaro nel disporre che la zona E8 “comprende l’ambito territoriale attraversato dal Fosso delle Canne ed è costituito dalle sub-zone “A” e “B””, alle quali deve farsi riferimento per determinare la tipologia edilizia realizzabile sull’area.
Come si legge nella relazione tecnica allegata all’istanza presentata il 25.7.2017, i ricorrenti hanno richiesto il permesso a costruire per la “realizzazione di una struttura con finalità turistiche composta da unità ricettive, un corpo destinato ad hall/reception/bar, solarium, piscine e le dotazioni di parcheggi ed aree a verde come prescritto dalle N.T.A.”. I precisi connotati di tipo turistico/ricettivo dell’opera oggetto di istanza di permesso a costruire, considerata nel suo complesso e nelle sue singole parti, sono ulteriormente descritti nella relazione tecnica allegata all’ultimo deposito integrativo di documentazione effettuato dalla parte ricorrente il 30.1.2020. Tali specifiche inquadrano evidentemente il progetto nella tipologia edilizia decritta dall’art. 45 delle N.T.A. “attrezzature ricettive”, come correttamente indicato dal Comune nel gravato provvedimento, in particolare nelle (Fa) – Aree per attività turistico ricettive, e nelle (Fb) – Aree per attività turistico ricettive all’aria aperta. Parte ricorrente, pertanto, non coglie nel segno richiamando la sola presunta identità tra l’indice di fabbricabilità tra le sottozone A e B, riferimento per la zona E8, e quello previsto per le zone di cui all’art. 45 N.T.A., dovendosi invece far riferimento al complesso delle prescrizioni tecniche indicate dagli artt. 46 (Fa) e 47 (Fb) delle N.T.A..
3. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese di giudizio è dovuta, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.
TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 17.12.2025 n. 2756