1. Il ricorrente Marco Vetrulli è un tenente colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, proveniente dal ruolo speciale a esaurimento, attualmente in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Umbria”. Egli impugna avanti al presente Tribunale il provvedimento prot. n. 672664LH/1-1-PRC del 26 settembre 2024 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza ha respinto l’istanza del 27 giugno 2024 diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, il riscatto a fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del Corso di Laurea in Economia e Commercio, nonché, ai sensi dell’art. 1783 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, il riconoscimento di detto periodo ai fini del trattamento stipendiale e di fine rapporto.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di mero stile; quindi in data 7 maggio 2025 ha depositato il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 38 dell’11 aprile 2025, con cui venivano riconosciuti al ricorrente, ai fini pensionistici, anni 1, mesi 11, e giorni 3. All’uopo la difesa erariale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. Con memoria versata in atti il 3 ottobre 2025 il ricorrente ha contestato l’avvenuta soddisfazione integrale della pretesa vantata, in quanto il decreto n. 38 del 2025 ha riconosciuto il periodo inerente la durata del corso legale della laurea ai soli fini pensionistici, senza provvedere integralmente sull’istanza – che riguardava il riscatto anche ai fini stipendiali e di fine rapporto – chiedendo la corresponsione degli importi differenziali medio tempore maturati e non corrisposti, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo; il ricorrente segnalava che l’identica pretesa risultava accoglibile alla stregua della nota prot. 6/367/1-55-21-1 del 22 gennaio 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che invitava al riconoscimento del periodo contestato sia ai fini pensionistici, sia ai fini stipendiali, prendendo atto del mutato orientamento giurisprudenziale originatosi a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 5878.
4. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per la parte della domanda inerente il riconoscimento ai fini stipendiali, poiché il ricorrente, sotto tale profilo, ha visto la propria pretesa soddisfatta.
6. Quanto invece alla domanda di riconoscimento ai fini stipendiali, il ricorso è fondato e deve essere accolto, stante il chiaro disposto dell’art. 1783 del D.Lgs. n. 66/2010 (su cui, da ultimo, anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 554) nonché, della stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 22 gennaio 2025.
Per l’effetto l’Amministrazione della Difesa deve essere condannata al riconoscimento in favore del ricorrente del corso di laurea anche ai fini stipendiali e di trattamento di fine rapporto, tramite corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate con l’aggiunta degli interessi legali ma non della rivalutazione monetaria, stante l’espresso divieto di cui all’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27184, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 03 ottobre 2023, n. 14571, id. sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 28 agosto 2023, n. 41).
7. Conclusivamente deve essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, e per la restante parte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
TAR UMBRIA, I – sentenza 20.12.2025, n. 886