Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, imprenditore agricolo titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato i due provvedimenti pure emarginati in epigrafe, con cui l’intimata Amministrazione ha dichiarato la decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato, dal medesimo richiesti nel 2023, per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, co. 4, d.P.R. 394/1999.
Premesso di avere proposto ricorso cumulativo per la connessione oggettiva e soggettiva tra i due provvedimenti emessi dalla Prefettura, ha dedotto un unico articolato motivo censurandoli sotto il profilo della violazione degli artt. 7,8,9,10 e 10 bis legge 241/1990 e successive modifiche – eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse dal provvedimento impugnato e/o di quelle ad esso sottese; motivazione erronea e/o insufficiente; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; disparità di trattamento, e ha, conseguentemente chiesto l’annullamento dei provvedimenti così impugnati, con ordine allo Sportello Unico di confermare i nulla osta già rilasciati così da consentire all’Ambasciata Italiana a Dhaka in Bangladesh di rilasciare i visti di ingresso in favore dei due lavoratori, o, in subordine, con ordine alla Pubblica Amministrazione competente di rivalutare le due pratiche.
L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 16 dicembre 2025, dunque a ridosso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente introdotta dalla parte ricorrente, e ha depositato documenti, tra cui la revoca in autotutela (sub ALL. 3) con cui l’Ufficio Territoriale del Governo, richiamati i propri provvedimenti di decadenza oggetto di impugnativa, ha dato atto che gli stessi sono stati emessi erroneamente ed affetti da errore materiale per essere stato inserito in calce il riferimento al ricorso amministrativo al Prefetto. Ha depositato, altresì, memoria difensiva con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo e comunque l’infondatezza delle ragioni fatte valere.
Quindi, alla odierna camera di consiglio, udito il difensore di parte ricorrente che ha dichiarato di avere preso atto della sopravvenienza provvedimentale di cui sopra, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale.
In limine, ancorché la resistente Amministrazione abbia depositato la relazione e i documenti ben oltre il termine di due giorni liberi antecedenti la camera di consiglio, come previsto dall’art. 55 del c.p.a., ritiene il Collegio che in questo peculiare caso se ne può tenere conto sia perché il difensore del ricorrente ne è stato informato e si è potuto difendere in camera di consiglio, ma soprattutto perché è stato depositato il provvedimento di revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati, con portata dirimente ai fini della decisione della presente controversia.
Sempre in via pregiudiziale, ritiene il Collegio che il ricorso è ammissibile in quanto il ricorrente ha impugnato due provvedimenti, entrambi a lui notificati e perfettamente identici quanto a contenuto e motivazione, ancorché i due nulla osta di cui è stata dichiarata la decadenza riguardino all’evidenza due lavoratori distinti, non potendo presagirsi alcuna situazione di conflitto, nemmeno potenziale, né confusione tra le posizioni che, nel caso di specie, sono pienamente convergenti.
E’ principio ormai acquisito che il ricorso cumulativo, ossia quello con cui sono impugnati distinti provvedimenti, rappresenta l’eccezione, ai sensi dell’art. 40 del c.p.a., in quanto per l’ammissibilità di una impugnativa avverso più provvedimenti è necessaria l’identità di contenuti, motivi e oggetto o almeno una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli atti impugnati, tale da giustificare un unico processo, essendo necessario evitare confusione tra liti differenti, con aggravio dei tempi di svolgimento del giudizio ed elusione, tra l’altro, delle disposizioni fiscali.
Tanto precisato, nel caso che ne occupa il ricorso è ammissibile anche sotto il delineato profilo in quanto sussistono elementi oggettivi di connessione tra i due atti (decadenza di due nulla osta comunicati al medesimo datore di lavoro in relazione a due domande di ingresso di lavoratori stranieri dal medesimo presentate, adottati per la medesima ragione, i.e., decorso di oltre sei mesi senza che fosse seguito l’ingresso dei lavoratori ovvero fosse seguita richiesta di conversione nei termini previsti) e la domanda cumulativamente avanzata si basa sugli stessi presupposti di fatto e di diritto.
L’eccezione di parte resistente deve essere, pertanto, respinta.
Venendo al merito della controversia, il Collegio deve prendere atto che i provvedimenti impugnati non possono più spiegare gli effetti preclusivi di cui la parte ricorrente si duole per essere stati revocati.
Tuttavia non si ritiene che possa essere resa una pronuncia di cessazione della materia del contendere che, come noto, costituisce una decisione di merito che presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta (art. 34, co. 5, c.p.a.), cioè che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.
Nel caso in esame, tuttavia, le domande spiegate con il ricorso non possono dirsi limitate al mero annullamento degli atti impugnati, avendo chiarito il ricorrente che il bene della vita anelato è, in via principale la conferma dei nulla osta già rilasciati così da consentire all’Ambasciata Italiana a Dhaka in Bangladesh di rilasciare i visti di ingresso in favore dei due lavoratori; in via subordinata, la rivalutazione delle due pratiche.
Peraltro, analizzando la ragione fondante il provvedimento con cui le due decadenze dai nulla osta al lavoro subordinato sono state poste nel nulla, ci si avvede che questa non attiene alla posizione giuridica fatta valere con il ricorso, quanto piuttosto ad una questione meramente formale (indicazione di un mezzo di ricorso erroneamente inserito in calce al provvedimento) che non impinge nella legittimità o meno della determinazione precedentemente assunta, lasciando anzi presagire una analoga futura determinazione, solo emendata del rilevato errore formale.
Il Collegio ritiene, allora, che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso in quanto la revoca in autotutela, ancorché non possa ritenersi integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tuttavia determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto la sopravvenienza amministrativa in esame rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati che, al momento della decisione, risultano già eliminati dal mondo giuridico.
Le spese del giudizio possono essere compensate stante il tenore in rito della decisione.
TAR LAZIO – LATINA, I – sentenza 20.12.2025 n. 1117