1. Impugna parte ricorrente la determinazione con la quale, in esito alla correzione degli elaborati scritti, la Commissione di concorso ne ha disposto l’esclusione dalla selezione anzidetta, assumendone l’illegittimità per
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, e 11, commi 5, 6 e 7, del d. lgs. 166/2006. eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. 241/1990) per erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
Conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti come sopra avversati.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha confutato la fondatezza delle avverse censure con memoria depositata in data 13 agosto 2025.
3. Questa Sezione, con ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 15099:
– nel rilevare che “con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il mancato superamento delle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022”, che “nelle more … è intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del predetto concorso” e che, “allo stato, non consta che il ricorrente abbia proposto impugnazione avverso la predetta graduatoria definitiva”;
– e nell’osservare che, “in caso di mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, potrebbe eventualmente profilarsi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non potrebbe in tesi incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile”;
ha assegnato “alle parti termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per presentare una memoria vertente su quest’unica questione”;
4. Con memoria depositata in data 18 agosto 2025, il ricorrente:
– preliminarmente ritenuta la preesistenza del “proprio interesse alla decisione del ricorso, in quanto non aveva alcun onere di impugnare il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva”;
– e rammentato “che … a fronte dei 400 posti messi a concorso sono stati dichiarati idonei a sostenere la prova orale solo 290 candidati … mentre nella graduatoria definitiva approvata con il decreto ministeriale richiamato nella citata ordinanza collegiale 15099/2025 sono stati inseriti solo 288 vincitori”;
ha escluso l’immanenza di “alcun onere di impugnare – a pena di improcedibilità del ricorso – il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva, dal momento che l’eventuale accoglimento della presente impugnativa non andrebbe comunque ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva dei candidati dichiarati vincitori del concorso, atteso che, come detto, il numero di questi ultimi (288) è ampiamente inferiore rispetto ai posti messi a concorso (400)”.
5. Dissente il Collegio dalla prospettazione dalla parte ricorrente rappresentata con la memoria da ultimo indicata.
Nell’osservare come l’interessato abbia impugnato gli atti che ne hanno determinato l’esclusione, senza successivamente gravare (anche) la conclusiva graduatoria di merito, deve darsi atto della presenza di un constante insegnamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, per il quale “la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione … non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 17 dicembre 2025, n. 22884 e Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792 e Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).
Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti.
6. Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria.
Le spese possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiare vicenda processuale.
TAR LAZIO – ROMA, I – sentenza 20.12.2025 n. 23348