Misure di prevenzione – Adozione del foglio di via obbligatorio e sufficienza di specifiche condotte da cui emerga probabilità di commissione di reati  

Misure di prevenzione – Adozione del foglio di via obbligatorio e sufficienza di specifiche condotte da cui emerga probabilità di commissione di reati  

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio di efficacia, efficienza ed economicità della P.A. – Sviamento di potere.

L’esponente lamenta, in sintesi, che l’avversato provvedimento è stato emesso senza un’adeguata istruttoria sulle concrete condizioni di vita del destinatario della misura e che la previa istruttoria avrebbe consentito di accertare che l’interessato, pur risiedendo anagraficamente a -OMISSIS-, ha mantenuto contatti quotidiani con la propria famiglia e il proprio centro di interessi (economici, sociali e affettivi) nel comune di -OMISSIS-.

Evidenzia l’interessato che, per la giurisprudenza penale, la residenza anagrafica costituisce solo una presunzione relativa di dove il soggetto vive, dovendosi comunque fare un’apposita indagine sulla reale situazione di fatto ai fini dell’emissione del foglio di via e che, in particolare, il padre del deducente svolge un’attività imprenditoriale da molti anni a -OMISSIS- e, in vista del prossimo pensionamento, lo aveva accolto da tempo presso la sua struttura lavorativa al fine di istruirlo adeguatamente per cedergli l’attività.

In sintesi, il ricorrente argomenta di dimorare stabilmente nel comune di -OMISSIS- e di svolgere ivi un’attività lavorativa in ausilio del padre con l’obbiettivo imminente di rilevarne impresa.

Per l’esponente, inoltre, è palese la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non avendo l’Autorità di pubblica sicurezza effettuato il c.d. doppio vaglio di pericolosità previsto dalle medesime disposizioni: invero, sostiene il ricorrente, sarebbe stato preciso onere dell’Autorità emanante dimostrare la presenza della “dedizione” alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo determinati interessi a carico dell’interessato e, quindi, provare la pericolosità sociale dello stesso tramite il richiamo a una serie precisa, univoca e concordante di elementi di fatto, non essendo sufficiente, sul piano istruttorio e motivazionale, il semplice riferimento ai precedenti penali (e senza che siano stati approfonditi gli esiti dei relativi processi). Sarebbe stato invece necessaria un’accurata analisi sul vissuto e sullo stile di vita atta a dimostrare la possibile dedizione al compimento del genere di reati considerati, se reiterati nel tempo, idonei alla prognosi di pericolosità sociale.

In conclusione, per il deducente, l’operato dell’Autorità emanante è lacunoso sotto il profilo istruttorio e motivazionale e consequenzialmente non si può ritenere provata la valutazione del ricorrente quale soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. In via preliminare, occorre osservare che agli effetti di cui agli artt. 2, 5 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la nozione di residenza va tratta dall’art. 43 del codice civile e, quindi, coincide con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, con la conseguenza che le risultanze dei registri di anagrafe, pur avendo valore presuntivo, sono superabili dalla prova di una diversa situazione di fatto.

1.1.2. Premesso quanto sopra, l’Amministrazione resistente ha rilevato nel provvedimento avversato che il deducente “non ha residenza né svolge attività lavorativa nel comune di -OMISSIS-, né in altri comuni della Regione autonoma Valle d’Aosta, e non risulta allo stato di avere in questi luoghi interessi tali che possano legittimamente giustificarne la presenza”, con ciò palesando la previa attività istruttoria svolta le cui conclusioni, riversate nel provvedimento impugnato, avrebbero dovuto essere contestate con argomentazioni sorrette da almeno un c.d. principio di prova.

Tuttavia, nel caso di specie, all’allegazione ex parte actoris di elementi indicativi di legami con il territorio di -OMISSIS- non ha fatto seguito alcuna significativa attività dimostrativa: in particolare, non è stato versato nel fascicolo del giudizio alcun elemento comprovante l’abituale dimora del deducente presso il suddetto comune; anche lo svolgimento di prestazione lavorativa presso l’attività economica gestita dal padre è rimasta indimostrata; peraltro, neppure sono state comprovate circostanze volte a confermare la presenza del ricorrente presso la residenza dei genitori.

1.1.3. Fermo quanto sopra, il Collegio rileva che la disciplina degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, impone di accertare – ai fini dell’adozione della misura in questione – la presenza dei seguenti presupposti: – il destinatario sia inquadrabile, sulla base di elementi di fatto, in una delle categorie previste dall’art. 1; – lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica; -lo stesso si trovi fuori dal luogo di residenza o di dimora abituale.

Nel provvedimento impugnato risulta evidenziato, in modo chiaro e intellegibile, che il ricorrente

a) è residente a -OMISSIS- e, come già detto, non ha residenza né svolge attività lavorativa nel comune di -OMISSIS- né in altri comuni della regione Valle d’Aosta;

b) “è stato deferito in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 del Codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale), 651 del Codice penale (Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale) e 688 del Codice penale (Ubriachezza), commessi nel comune di -OMISSIS- in data 24 novembre 2024”;

c) “annovera numerosi precedenti di polizia per Lesioni personali, Rissa, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, Uso personale di sostanze stupefacenti, Istigazione a delinquere, Percosse, Atti contrari alla pubblica decenza, Oltraggio a un pubblico ufficiale, Ubriachezza, Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate, Danneggiamento, Minaccia, Guida sotto l’influenza dell’alcool, Porto di armi od oggetti atti ad offendere, Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Violenza sessuale, Furto, Atti persecutori, Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, Resistenza a un pubblico ufficiale, Getto pericoloso di cose, Maltrattamenti contro familiari o conviventi, Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.

Per l’Autorità procedente, dunque, “i fatti denotano la persistente ed attuale pericolosità sociale del predetto il quale mostra una spiccata riluttanza al rispetto delle regole di normale condotta morale e civile”e, per l’accertamento del requisito della pericolosità attuale per la sicurezza pubblica, “è necessario un giudizio prognostico che può trovare fondamento non solo nella prova compiuta della commissione di fatti reato, ma anche in elementi indiziari dai quali si possa ragionevolmente desumere che il destinatario sia pericoloso per la sicurezza pubblica”; inoltre, si afferma nel provvedimento impugnato, il ricorrente “è attualmente e concretamente persona pericolosa per la sicurezza pubblica, inquadrabile nelle categorie di soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”.

Premesso quanto sopra, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi del disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.

La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi e in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza contenente il divieto di fare ritorno nel territorio comunale è diretto non già alla repressione, ma alla prevenzione di condotte socialmente pericolose; sicché, trattandosi di misura di prevenzione priva di carattere sanzionatorio, non occorre la prova della avvenuta commissione di reati, dovendo semmai la motivazione consistere nel documentato riferimento a comportamenti ed episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’adozione della misura in questione, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 10 novembre 2025, n. 3626, e ivi precedenti giurisprudenziali), ovvero, per quanto di interesse, quelli della “sicurezza” e della “tranquillità pubblica”.

Tale misura, costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale, prescindendo in particolare dall’accertata commissione di un reato (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 2 ottobre 2024, n. 2753; T.A.R. Lombardia, sez. I, 8 agosto 2023, n. 2019).

Alla luce di quanto precede, le ulteriori censure articolate dal ricorrente con il motivo in esame si rivelano prive di base: e invero, il corredo motivazionale del provvedimento avversato declina i concreti contegni (numerosissimi precedenti di polizia, oltre al più recente deferimento) ascritti all’interessato che rivelano un’apprezzabile pericolosità, secondo il giudizio espresso, del ricorrente, con particolare riguardo agli interessi ultraindividuali tutelati dal Legislatore con la misura in esame; anche l’attività istruttoria che ha preceduto l’adozione della contestata misura si rivela esente dai vizi denunciati.

Inoltre, il descritto quadro – particolarmente ampio e articolato – di precedenti di polizia è connotato dalla presenza di rilievi di significativa pregnanza proprio in relazione ai detti interessi tutelati dalla disciplina in esame.

In conclusione, l’Amministrazione ha adeguatamente supportato il provvedimento impugnato, sulla base di un quadro fattuale e motivazionale che, considerato le caratteristiche del sindacato giurisdizionale nella materia di che trattasi, il Collegio ritiene esente dai vizi denunciati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Violazione di legge (artt. 3 e 7 legge 241/1990) – Contraddittorietà del provvedimento.

Per l’esponente, in sintesi, il provvedimento impugnato risulta essere carente di motivazione in ordine all’indagine circa le segnalazioni di polizia in relazione all’accertamento delle conseguenze che tali segnalazioni abbiano avuto innanzi all’Autorità Giudiziaria; in particolare, per la parte ricorrente l’obbligo di motivazione non può esaurirsi in enunciazioni o in clausole di stile, né nel semplice richiamo a mere segnalazioni di polizia, senza una verifica delle loro effettive conseguenze sul piano penale.

Meritevole di censura, per la parte ricorrente, risulterebbe essere il provvedimento impugnato per la carenza di una valida motivazione circa la valenza logico-deduttiva dei precedenti penali quali sintomatici dell’espressione di pericolosità sociale.

L’interessato ha richiamato, relativamente alle possibili interazioni fra profili amministrativi e penali nel caso delle misure di prevenzione personali, la giurisprudenza costituzionale nonché la giurisprudenza amministrativa in ordine al rapporto tra misure preventive (ovvero i relativi presupposti applicativi) e apparato sanzionatorio penale (configurabile in termini di “relativa autonomia”).

Per l’esponente, le ipotesi di reato riportate nel provvedimento impugnato risultano contestate nell’arco di tutta la vita dello stesso, in momenti diversi; le diverse violazioni, che hanno avuto un accertamento innanzi al Giudice penale, costituiscono singoli episodi con contestazione della violazione di più precetti penali; in particolare, argomenta il deducente, tra gli accertamenti svolti in sede penale si annoverano contestazioni per condotte antigiuridiche e colpevoli poste in essere nel medesimo contesto che hanno portato a conclusioni di assoluzioni in primo grado (violenza sessuale e furto), pena sospesa ed estinzione dei reati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ovvero con l’istituto della messa alla prova, nonché, verosimilmente per la tenuità del fatto, archiviazioni nel corso delle indagini (interruzioni di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, con una unica condotta). E ancora, secondo l’esponente, per le modalità delle azioni delittuose contestate e il lasso di tempo intercorso tra le stesse si tratta di dolo occasionale, frutto di circostanze, piuttosto che condotte abituali; inoltre, il ricorrente argomenta di aver sempre lavorato e di non aver mai vissuto con i proventi di attività illecite.

Infine, osserva il deducente, nella valutazione della responsabilità penale di un soggetto al fine di fondare il giudizio di pericolosità sociale risulta fondamentale l’accertamento dell’elemento soggettivo, la colpevolezza che caratterizza l’azione del soggetto.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. In via preliminare, si rivela inconferente il richiamo – da parte del ricorrente – al fatto di aver sempre lavorato e di non aver mai vissuto con i proventi di attività illecite: invero, l’Amministrazione resistente ha inquadrato il deducente nella categoria sub art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non nella categoria di cui alla precedente lett. b).

2.1.2. Fermo quanto sopra, poiché il provvedimento questorile de quo è diretto non già alla repressione, ma alla prevenzione dei reati socialmente pericolosi, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, dovendo semmai la motivazione consistere nel documentato riferimento a comportamenti ed episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr. cit. T.A.R. Lombardia, sez. I, 10 novembre 2025, n. 3626; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 aprile 2024, n. 812).

Nel caso in questione, indipendentemente dall’esito processuale delle vicende richiamate nel provvedimento impugnato, dall’accertamento del coefficiente psicologico che sorregge le azioni penalmente rilevanti (questione che è propria dell’accertamento della responsabilità in sede penale) nonché della circostanza che le plurime violazioni contestate siano riconducibili ad una ovvero ad una pluralità di condotte, emergono nel complesso – anche in considerazione dell’età non avanzata del ricorrente, nato nel -OMISSIS- – plurimi precedenti di polizia, alcuni di significativa pregnanza, dai quali l’Autorità emanante ha tratto – alla luce della motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato, esente dai vizi denunciati – il giudizio prognostico contestato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la misura, riferita alla complessiva sussistenza dei presupposti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non risulta scalfita dall’impianto censorio articolato dalla parte ricorrente.

3. Con l’ultimo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di Violazione di legge art. 1 e 2 del D.lgs. 159 del 2011.

Per l’esponente, in sintesi, il contenuto del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, per essere conforme al tipo configurato dalla legge deve contemplare, quale presupposto di carattere necessario, il divieto di rientro della persona nel comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata.

In sintesi, per la parte ricorrente, l’effetto coercitivo e l’effetto inibitorio integrano condizioni imprescindibili – e fra loro non scindibili – della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato.

Nell’impugnato provvedimento, lamenta il deducente, manca l’accertamento del luogo di residenza del destinatario del foglio di via e manca in esso il conseguente ordine di rimpatrio, ciò che rende l’atto nullo ex art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di uno dei suoi elementi essenziali.

Argomenta l’esponente che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’obbligo previsto dalla norma di portarsi nel comune di residenza risponde a un’esigenza logica, fondata sulla realtà, sicché, soltanto se intesa nel contestuale senso sopra precisato, la misura di prevenzione personale del foglio di via per un verso assicura un più efficace controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e, per l’altro verso, garantisce al destinatario di tornare nel luogo di dimora abituale, per le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli e ai turbamenti del luogo di non abituale dimora.

Aggiunge l’interessato che il provvedimento con cui il Questore ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dall’art 43 del codice civile e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l’iscrizione anagrafica è soltanto un indice, salva la prova contraria; il mancato accertamento delle condizioni di vita, famigliari, lavorative, nonché il luogo effettivo di dimora del ricorrente, che sostiene essere a -OMISSIS-, rende il provvedimento del Questore di Aosta nullo.

In conclusione, per l’esponente, il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso Comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Ribadito quanto detto supra in ordine alla mancata dimostrazione da parte del deducente del luogo di (affermata) effettiva abituale dimora nel comune di -OMISSIS-, va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento avversato ha chiaramente riportato il luogo di residenza del destinatario della contestata misura (“-OMISSIS- nato in -OMISSIS- in data -OMISSIS- e residente a -OMISSIS- in -OMISSIS-”), escludendo, al contempo, che il deducente abbia residenza ovvero svolga attività lavorativa a -OMISSIS- o in altri comuni della regione.

3.1.2. Ciò premesso, ben conosce il Collegio l’esistenza di un dibattito, nell’ambito della giurisprudenza penale, circa le conseguenze derivanti da eventuali carenze del contenuto del foglio di via obbligatorio; e invero: per un primo orientamento, la prescrizione che si sostanzia nell’ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al comune oggetto dell’ordine di allontanamento, rappresentano requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell’adozione del foglio di via obbligatorio (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2023, n. 34556); per l’opposto orientamento, l’assenza dell’ordine di rientro nel comune di residenza non incide sulla validità del provvedimento del questore che vieta il ritorno in un determinato territorio comunale (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2018, n. 460).

Orbene, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la fattispecie che è trattata nelle aule penali è sensibilmente diversa da quella oggetto dell’odierna decisione: le pronunce giurisprudenziali che si riferiscono al sopra citato primo orientamento giurisprudenziale giungono a giustificare la disapplicazione in bonam partem del provvedimento amministrativo di prevenzione ove la violazione delle sue prescrizioni sia posta a base della contestazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 76, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; il principio di tipicità in quella sede è invocato per impedire che la violazione di un precetto non conforme alla legge possa condurre a una condanna penale.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente contesta, in sede giurisdizionale amministrativa, direttamente il provvedimento questorile, e lo fa per motivi che non attengono a prescrizioni contenutistiche assunte come lesive, quanto piuttosto a disposizioni che non lo sarebbero a sufficienza o non lo sarebbero in quella maggior misura che la legge vorrebbe in forza del principio di tipicità, con conseguente infondatezza della censura in esame.

Nel caso in esame, invero, è evidente che se l’Amministrazione integrasse il provvedimento, inserendovi l’obbligo di rientro nel comune di residenza, il deducente avrebbe conseguenze addirittura più gravose e maggiormente pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2022, n. 6259); in conclusione, l’ordine il rimpatrio nel Comune di residenza finirebbe per determinare un’ulteriore limitazione della sfera di libertà di movimento e la carenza di tale intimazione non è in grado di vulnerare la sfera giuridica dell’interessato, risultando anzi il difetto di tale ulteriore prescrizione più favorevole all’interessato.

Né può ritenersi che il provvedimento in esame sia nullo per difetto di uno dei suoi elementi essenziali; l’oggetto del provvedimento, invero, sebbene abbia una portata più limitata rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, sussiste ed è chiaramente individuabile nel divieto di far ritorno nel territorio dei comuni ivi indicati per l’arco temporale ivi precisato (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 122).

4. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.

5. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

TAR VALLE D’AOSTA – AOSTA – sentenza 16.12.2025 n. 50

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