1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
– con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione, degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. in ordine all’erronea valutazione complessiva della situazione. Insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento volto alla revoca della licenza di porto d’armi uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciata in data 20/06/2024. Insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Per il ricorrente, in sintesi, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per carenza di idonea motivazione rispetto all’affidabilità dell’interessato nella detenzione e nell’utilizzo delle armi, nonché per carenza dei presupposti necessari all’adozione delle misure interdittive.
Secondo l’esponente, nel caso di specie, ferma l’ampia discrezionalità dell’Autorità amministrativa nella valutazione dell’affidabilità del soggetto, non emergono circostanze concrete che possano legittimare un giudizio negativo espresso in ordine al possesso e alla detenzione delle armi, nonché della licenza di porto fucile ad uso venatorio.
Entrambi i provvedimenti impugnati, lamenta il ricorrente, si fondano esclusivamente sulla querela presentata da parte di un terzo, senza che le Amministrazioni resistenti abbiano compiuto la necessaria valutazione circa il giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all’assenza di pericolo di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi; sul punto infatti entrambi i provvedimenti sono carenti di motivazione e pertanto sono viziati dall’assenza dei presupposti necessari alle revoche disposte dalle Pubbliche Autorità incaricate.
In particolare, l’avvio del procedimento si fonda esclusivamente sulla querela presentata dal sig. -OMISSIS-, elemento di per sé inidoneo a sostenere un giudizio di pericolosità sociale (per la giurisprudenza, infatti, la sola presentazione di una querela a carico del detentore delle armi e della relativa licenza di porto di fucile ad uso venatorio non costituisce da sola circostanza sufficiente a motivare la revoca della detenzione e della licenza all’utilizzo delle armi).
Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione abbia omesso di svolgere la dovuta e necessaria valutazione circa l’affidabilità dell’interessato sui fatti oggetto della segnalazione, limitandosi a recepire acriticamente il contenuto della querela; inoltre, l’archiviazione del procedimento penale n.-OMISSIS- mod. 21-bis dimostra l’infondatezza delle accuse e l’insussistenza di quei fondati timori di abuso che giustificherebbero l’adozione della misura.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, di essere stato vittima di sistematici comportamenti vessatori da parte dei sigg. -OMISSIS- ed -OMISSIS-, come emerge dal decreto penale di condanna emesso a conclusione del procedimento penale n. -OMISSIS- (ove il ricorrente era persona offesa); in particolare, la conflittualità risultava unidirezionale (avendo egli sempre mantenuto un comportamento controllato, rivolgendosi alle autorità competenti).
Aggiunge l’esponente che non emergono elementi ulteriori o differenti di pericolosità o inaffidabilità né sussistono precedenti penali a carico dello stesso (l’unico procedimento penale citato – reato ambientale – si è concluso con assoluzione); inoltre, la certificazione del Comitato venatorio attesta l’assenza di irregolarità dal 2013 al 2024;
– con il secondo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omessa carente e superficiale), motivazione illogica e contraddittoria, arbitrarietà e travisamento nella valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza. Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione, degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. Sull’erronea valutazione complessiva della situazione. Insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento volto alla revoca della licenza di porto d’armi uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciata in data 20/06/2024. Insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..
Per l’interessato, in sintesi, le Amministrazioni resistenti hanno fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla querela presentata dal sig. -OMISSIS-, omettendo di acquisire e valutare elementi probatori decisivi e incontrovertibili; in particolare, non è stata valutata la richiesta di archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- Mod. 21-bis, circostanza che dimostrava l’infondatezza delle accuse, non avendo mai il ricorrente infatti proferito quelle parole.
Peraltro, la non veridicità dell’episodio del 14 novembre 2024 descritto dal sig. -OMISSIS- è ulteriormente dimostrata dal fatto che il ricorrente, in tale data, è sempre stato in compagnia di familiari e collaboratori di lavoro.
Le Amministrazioni resistenti, invece, avrebbero omesso di considerare la posizione di vittima dell’esponente, documentata dalla querela presentata in data 2 ottobre 2024 che ha dato origine al procedimento penale n. -OMISSIS-, per il quale la Procura aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti dei sigg. -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Inoltre, nel caso di specie, osserva il deducente, la querela posta a fondamento dei provvedimenti avversati è stata archiviata dal GIP, mentre i querelanti sono stati condannati con decreto penale per i reati di molestie e minacce aggravate ai danni del medesimo ricorrente, il quale riveste il ruolo di vittima nella presente vicenda; le Amministrazioni resistenti hanno omesso di considerare tali circostanze sopravvenute favorevoli, rendendo di fatto i provvedimenti impugnati illegittimi per carenza di istruttoria. E ancora, il ricorrente evidenzia che: di fronte alle ripetute provocazioni e minacce, ha sempre mantenuto un comportamento controllato e rispettoso della legalità, rivolgendosi alle autorità competenti per richiede la protezione e la tutela riconosciuta; per l’imputazione in ordine al reato di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi è stata emessa sentenza di assoluzione ex art. 530 del codice di procedura penale perché il fatto non sussiste; il casellario giudiziale del sig. -OMISSIS-, soggetto che ha presentato la querela nei confronti del ricorrente, registra numerosi precedenti penali, ciò che mina la credibilità del primo rispetto alle accuse oggetto della querela, successivamente archiviata; nelle vicende riguardanti i fatti posti alla base dei provvedimenti avversati, il deducente non ha mai tenuto condotte aggressive e sproporzionate, a dimostrazione di una personalità equilibrata né emerge a carico dello stesso alcuna frequentazione volontaria con soggetti pregiudicati o comunque pericolosi che possa far dubitare dell’affidabilità dell’interessato; l’ambiente sociale di riferimento del ricorrente è caratterizzato da normalità e assenza di fattori di rischio e non sono emersi dall’istruttoria elementi che possano far dubitare della stabilità personale e sociale del deducente; dalla certificazione rilasciata il 21 febbraio 2025 dal Comitato regionale per la gestione venatoria della Valle d’Aosta risulta che il ricorrente ha svolto attività venatoria con continuità da oltre 10 anni e nulla è mai emerso in termini di irregolarità o conseguenze di tipo sanzionatorio.
Infine, il deducente argomenta che: non emergono elementi di rischio concreto e attuale a carico dello stesso che possano minare il giudizio di affidabilità; la conflittualità risulta superata dagli esiti dei procedimenti penali; i provvedimenti impugnati si basano su una querela successivamente archiviata e non oggetto di remissione; dall’esito dell’intera vicenda processuale penale si ricava la posizione di vittima del ricorrente.
2. La parte resistente ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande proposte dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso non può essere accolto.
3.1. Merita di essere evidenziato, in termini generali, che per giurisprudenza consolidata, pienamente condivisa dal Collegio
– in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare – con prudente apprezzamento – l’affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862);
– il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela delle esigenze di incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330);
– il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 del codice penale e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 113).
È stato osservato, altresì, che la discrezionalità che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce alla autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all’esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 235).
3.2. Premesso quanto sopra, le censure articolate dalla parte ricorrente sono prive di base.
3.2.1. In via preliminare, non sarebbe idonea a sorreggere ex se – in difetto di idonea motivazione – il provvedimento di detenzione avversato la vicenda penale relativa all’imputazione a carico del deducente per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 (abbandono di rifiuti speciali non pericolosi) e ciò, in disparte l’esito assolutorio del relativo procedimento penale (“perché il fatto non sussiste”), in quanto il detto reato si correla ad un comportamento che non è connotato da violenza, non attiene all’uso delle armi e non è espressione di una personalità aggressiva.
3.2.2. Fermo quanto sopra, a ben vedere, contrariamente a quanto argomentato dall’interessato, il provvedimento di divieto di detenzione avversato non è fondato sulla mera presentazione di una querela ai danni del ricorrente ma è incentrato sulla “scelta dell’Amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche se in assenza di un contestuale uso di armi” rilevando ulteriormente che è legittimo il divieto di detenzione “nei confronti di chi sia coinvolto in minacce, seppur nel ruolo della vittima” (cfr. pag. 2); inoltre, come meglio chiarito nel provvedimento avversato (cfr. pag. 3), l’Autorità emanante ha ritenuto non opportuno “consentire in tale contesto la detenzione di armi e munizioni in quanto, indipendentemente dalle specifiche responsabilità delle parti, non vi sono elementi per poter ritenere estemporanea e definitivamente risolta la situazione di conflittualità, che potrebbe viceversa presentare ulteriori sviluppi e creare concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Sul punto, dunque, il provvedimento di divieto impugnato si sottrae alle censure articolate dalla parte ricorrente atteso che – per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale – la presenza di un quadro di conflittualità nell’ambito familiare (i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, da un lato, e -OMISSIS- ed -OMISSIS-, dall’altro, sono -OMISSIS-) costituisce motivo più che valido a legittimare l’adozione di provvedimenti di segno sfavorevole o negativo in materia di armi; e invero, stante il carattere preventivo dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione in materia, la cui funzione è quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi, è legittimo il provvedimento recante il divieto di detenerle e quello di revoca della licenza di porto d’armi che siano emessi in presenza di situazioni di conflittualità nei rapporti familiari (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. V, 29 settembre 2021, n. 6106).
Per condiviso orientamento giurisprudenziale, inoltre, in una materia delicata come quella afferente all’uso delle armi, il requisito dell’affidabilità deve sussistere in maniera piena e limpida e, persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all’impulsività con reazioni incontrollate; in definitiva, è ragionevole – e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità – la scelta dell’amministrazione di prevenire che le situazioni possano degenerare, adottando provvedimenti di segno sfavorevole nei confronti di chi sia stato coinvolto in situazioni di tensione familiare, anche qualora abbia principalmente assunto il ruolo di vittima, e ciò per la relazione sottostante connotata da accesa conflittualità (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 23 gennaio 2025, n. 98).
In sintesi la situazione di conflittualità, nella sua oggettività, è valido motivo per l’emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 novembre 2025, n. 1914).
Alla luce di tali consolidate affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, non risulta manifestamente irragionevole che l’Amministrazione, in una logica preventivo-cautelare, abbia ritenuto di adottare nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione impugnato, proprio in ragione della descritta situazione di conflittualità, nonostante lo stesso ricorrente sia stato ritenuto esente da responsabilità penale, a differenza dei -OMISSIS- sig.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Peraltro, il decreto di archiviazione del 7 marzo 2025 dell’Ufficio del Giudice di pace di Aosta, in relazione al procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 612 del codice penale, ha posto in evidenza “che gli insulti e le minacce” erano state “reciproche”, salvo evidenziare che “le frasi proferite dall’indagato” non avevano “creato quel turbamento tale da ingenerare timore nel prevenuto”.
Inoltre, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo – come nel caso in esame – trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 9 settembre 2025, n. 2885).
In sintesi, a prescindere dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, la vicenda in questione palesa l’esistenza di una situazione di accesa conflittualità che ragionevolmente, si ripete in un’ottica preventiva e non punitiva, ha portato la parte resistente all’emanazione dei provvedimenti contestati.
Nel caso di specie, dunque, l’Amministrazione ha acquisito in sede istruttoria gli elementi rilevanti e ha proceduto ad un’autonoma valutazione della vicenda, anche sul punto delle implicazioni discendenti dalla descritta situazione di conflittualità e, in considerazione degli accadimenti, la valutazione prognostica effettuata si dimostra ancorata a solidi presupposti di fatto e non risulta irragionevole o afflitta dai vizi denunciati.
3.2.3. Va inoltre osservato che le sopravvenute circostanze favorevoli al ricorrente (l’archiviazione del procedimento penale a carico dello stesso e l’esito sfavorevole del procedimento penale a carico dei -OMISSIS- sig.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS-), in disparte la loro inconferenza in quanto successive all’adozione del provvedimento avversato (per costante giurisprudenza, infatti, ciascun atto amministrativo deve essere adottato sulla base della situazione di fatto e della disciplina vigente al momento della sua adozione: cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2025, n. 8854), non sono in grado di inficiare la legittimità della valutazione della parte resistente, in quanto non neutralizzano (ma anzi confermano) la rilevata esistenza di tensioni e di dinamiche conflittuali fra gli interessati.
3.2.4. Non rilevano le circostanze che per anni il ricorrente è stato titolare della licenza per uso venatorio senza che nulla sia mai emerso a carico dello stesso, che nessun illecito possa essere allo stesso ascritto, che lo stesso non annoveri frequentazioni controindicate e che l’ambiente sociale di riferimento sia caratterizzato da assenza di fattori di rischio, poiché, come già ricordato, il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, connotato da una finalità precauzionale, si basa su una valutazione prognostica e non deve necessariamente fondarsi su fatti indicativi dell’abuso di armi avvenuti nel passato (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 22 aprile 2025, n. 11).
3.2.5. Quanto al parimenti impugnato provvedimento del Questore di Aosta, la domanda di annullamento non può essere accolta anche in ragione dell’orientamento, condiviso dal Collegio, in base al quale l’autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d’armi (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 agosto 2025, n. 588; T.A.R. Lombardia, sez. I, 14 luglio 2025, n. 2639; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 maggio 2025, n. 481; T.A.R. Piemonte, sez. III, 3 marzo 2025, n. 462; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 febbraio 2025, n. 253).
Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta – con riferimento al caso in esame – la revoca della licenza di porto d’armi, posto che non appare ammissibile che un soggetto possa continuare a “portare” ed eventualmente usare armi che per esplicito provvedimento non può neppure detenere (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330). E invero, la giurisprudenza è granitica, in tema di rapporto tra il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi e quello di divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti, nell’affermare l’esistenza di un “rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta […] emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
4. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
5. La peculiarità della vicenda contenziosa e la natura interpretativa delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
TAR VALLE D’AOSTA – AOSTA, UNICA – sentenza 16.12.2025 n. 51