Procedimento – Atto amministrativo – verifica della Scia e silenzio della P.A. tra obbligo di provvedere e interesse del terzo

Procedimento – Atto amministrativo – verifica della Scia e silenzio della P.A. tra obbligo di provvedere e interesse del terzo

1. Con istanza del 23 maggio 2025, il ricorrente ha partecipato al Comune di Massa Lubrense che la società controinteressata ha presentato unilateralmente una SCIA afferente anche a porzioni comuni dell’edificio, di cui esso ricorrente è comproprietario, senza aver preventivamente acquisito il consenso di tutti i comproprietari della struttura interessata.

1.1 Pertanto ha proposto istanza di autotutela al civico ente, chiedendo l’annullamento della SCIA e l’attivazione di un accertamento tecnico urgente.

Trascorsi 30 giorni, non avendo il Comune adottato alcun provvedimento espresso, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 L. 241/1990 e asserendo l’inadempimento del Comune di Massa rispetto al sussistente obbligo di provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

1.2 Si è costituito il Comune deducendo l’inammissibilità dell’istanza cautelare proposta e l’infondatezza nel merito, in quanto il VII Settore del Comune di Massa Lubrense aveva prontamente comunicato alla srl Double D “preavviso di annullamento” con nota dell’11 luglio 2025 relativa alla pratica PE/2024/00651/SCIA, per “mancata integrazione della pratica della documentazione richiesta con ns. nota prot. prot. 5540 del 25.02.2025”, preavvisando, in mancanza, l’adozione di formale diniego.

1.3 Si è inoltre costituita la controinteressata rappresentando, in spregio a quanto sostenuto dal Comune in merito alla integrazione documentale rimasta inevasa, che la società avrebbe fornito l’integrazione richiesta e asserendo che i lavori non abbiano riguardato una parte comune degli edifici, trattandosi di “due corpi connessi tra di loro che tuttavia non condividono elementi strutturali comuni restando adiacenti, ma distinti”.

2. Rinunciata la sospensiva, come da verbale della camera di consiglio del 24 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025.

3. Come noto, mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990 la giurisprudenza costante afferma la sussistenza, in capo all’amministrazione compulsata, di tale obbligo di provvedere sull’istanza del terzo pregiudicato dall’attività oggetto della segnalazione.

3.1 Depone nel senso della doverosità la diversa formulazione dell’art. 21-nonies rispetto all’art. 19, c. 4, della l. n. 241/1990: quest’ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che l’amministrazione “adotta comunque” (non già semplicemente “può adottare”) i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l’autotutela. Più in particolare, in materia urbanistico-edilizio la giurisprudenza ha ricondotto la ritenuta sussistenza dell’obbligo di riscontro formale oltre che alla peculiarità della disciplina dell’autotutela di cui all’art. 19, comma 4 e 6 bis della l. n. 241 del 1990, all’immanenza in capo alla stessa dei poteri di vigilanza.

3.2 Ciò con la precisazione che l’autotutela di cui al comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/1990 si diversifica sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies, innanzi tutto per il fatto che essa non incide su un precedente provvedimento amministrativo, conseguendo piuttosto ad un procedimento di primo grado e non di secondo. Inoltre, mentre di regola il potere di autotutela è non coercibile, nel caso di cui all’art. 19, comma 4, cit., l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere ad un eventuale sollecito, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 07/03/2023, n.2371).

In altri termini, sussiste, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19 commi 4 e 6ter L. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo ed afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19 comma 4 L. 241/90.

3.2 L’istanza sollecitatoria presentata ai sensi della predetta disposizione e costituente unica via di tutela esplorabile dal terzo, impone all’amministrazione compulsata di esprimersi su tutti profili di illegittimità evidenziati dal terzo nell’esposto, con la precisazione che la disciplina generale di cui all’art. 19 della Legge 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, “nell’ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall’attività che ne forma oggetto” (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 28/01/2025, n.63).

3.3 Nel caso di specie le verifiche richieste dal ricorrente sono incentrate sulla prospettata violazione di norme, a ben vedere, poste a tutela della propria posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dall’attività denunciata con SCIA, e tale prospettazione è anche suffragata da elementi di prova basati su una rappresentazione non implausibile della situazione soggettiva di cui esso ricorrente si afferma titolare e di cui lamenta un conseguente pregiudizio.

In ragione di quanto sopra rilevato, va dunque confermato l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.  

3.4 Va anche soggiunto che la circostanza che l’amministrazione abbia chiesto integrazioni istruttorie, rappresentando alla denunciante, in mancanza, l’adozione dei provvedimenti conseguenziali, rende incompleta e non satisfattiva per il ricorrente la risposta comunale, con intuibili ricadute negative sulla sua situazione giuridica soggettiva e sui correlati obiettivi di effettività della tutela giurisdizionale sottesi all’impianto normativo in materia di SCIA, non potendosi dire esaurito in tal modo l’obbligo di provvedere, il quale postula l’adozione nei termini di legge di un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento di autotutela sollecitato con l’istanza del terzo.

4. In conclusione, sulla base di quanto sopra rilevato, il Comune deve quindi concludere il procedimento avviato con l’istanza del deducente, fornendo un riscontro conclusivo anche in relazione a tutti i profili sopra evidenziati, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

5. Le spese di lite sono poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate come da dispositivo; spese compensate per il resto.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VII – sentenza 16.12.2025 n. 8143

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