Con il ricorso venti ricorrenti, dichiaratamente appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e in servizio presso vari reparti della Liguria, hanno chiesto l’accertamento della spettanza dell’indennità di compensazione per il servizio reso in occasione di giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali.
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione “dell’art. 54 d.p.r. 164/2002 c. 3, dell’art. 28 c. 3 d.p.r. 170/2007, dell’art. 38 c. 4 d.p.r. n. 51/2009 e dell’art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 39/2018, nonché violazione e/o falsa applicazione della Circolare n. 120000/105 del 23/6/2014, del Manuale S.I.R.I.S. n. 372041/2017 approvato con atto prot. 8996/2017, della Circolare n. 289086/017 del 28/9/2017, del Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza (pubblicato con il D.M. 30/11/1991 e successive modificazioni), della Circolare n. 282581/6212 del 12/8/2002 e della Circolare Prot. n. 311707/09 del 22/9/2009. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti”.
Secondo i ricorrenti, nel caso di servizio imposto nelle domeniche, nelle festività infrasettimanali e nei giorni di riposo infrasettimanali, oltre al recupero, spetterebbe anche l’indennità di compensazione sulla base del combinato disposto dell’art. 43 del Regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza e dell’art. 54, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 secondo il quale “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero” (indennità poi elevata ad euro 12 con D.P.R. 20.4.2022, n. 57).
Tale indennità, essendo finalizzata a svolgere una funzione remunerativa del disagio connesso alla prestazione del lavoro in una giornata destinata al riposo, spetterebbe sia nel caso in cui per tale giorno sia stata programmata l’effettuazione del servizio, sia nel caso in cui il servizio medesimo sia stato richiesto, per sopravvenute inderogabili esigenze, in un giorno festivo destinato al riposo.
Dunque la prestazione dell’attività lavorativa in una giornata festiva costituirebbe, comunque, il presupposto per l’erogazione dell’indennità in parola, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale, come affermato anche da questo Tribunale in un caso analogo (cfr. T.A.R. Liguria, I, 16.5.2022, n. 385).
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti con richiesta di rigetto del ricorso perché:
– i ricorrenti non hanno fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato;
– perché, in ogni caso, secondo la giurisprudenza l’indennità in parola spetta “solo nel caso in cui il militare “…per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale… ” (Cons. Stato, sez. II, 3.7.2023 n. 6454; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, 25.8.2021 n. 1949).
In effetti parte ricorrente non solo non ha illustrato nel ricorso (né in alcuna memoria) quale sarebbe la posizione dei singoli ricorrenti e i fatti da cui originerebbe il diritto a percepire tale indennità ma, nel termine di cui all’art. 73 C.p.a., non ha allegato in giudizio alcuna prova dei presupposti della spettanza di tale indennità.
In seguito alla suddetta eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato, i ricorrenti in data 20.11.2025 (il giorno antecedente all’udienza), hanno depositato un unico file di 222 pagine, senza indice o capitoli, che secondo il foliario dovrebbe contenere “1. Nota esplicativa IP1 WEB; 2. IP1WEB dei singoli ricorrenti e relativa autodichiarazione” ma che, in realtà, è costituito per la quasi totalità da pagine illeggibili e, per la minima parte che risulta leggibile, riguarda per lo più tabelle contenenti dati non esplicati né in generale, né per ogni ricorrente.
All’udienza del 21.11.2025, rilevata la possibile inammissibilità del ricorso perché proposto in forma collettiva e cumulativa e in difetto della prova dell’identità di posizione sostanziale e processuale dei ricorrenti (nel ricorso collettivo) e, comunque, la tardività delle produzioni del 20.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si devono esaminare le questioni pregiudiziali rilevate dal Collegio in udienza.
E’ pacifico che anche nel processo amministrativo chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto, anche in un ricorso collettivo, deve allegare e provare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al Giudice l’accertamento in concreto della sussistenza dei fatti dedotti.
L’attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio (specie ove, come nella fattispecie, si faccia valere un diritto soggettivo nell’ambito di un rapporto paritetico) e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.
Pertanto è inammissibile il ricorso collettivo che – come nel caso in questione – nulla abbia precisato in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ognuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al Giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25/6/2019 n. 4369; cfr. in terminis Id. sez. III, 15.1.2014 n. 111; Id. sez. III 15.5.2013 n. 2649).
Nel caso in esame, infatti, il ricorso ha indicato unicamente i nominativi dei ricorrenti ed il fatto che essi sono “militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio, presso i reparti in elenco: Comp. Albenga; Comp. Savona; Gruppo Savona; Ii° Gruppo Genova; Gruppo Savona; Gruppo La Spezia”, senza ulteriori precisazioni o allegazioni che consentano di valutare la posizione dei singoli ricorrenti.
In particolare non sono stati resi noti: il rispettivo grado dei ricorrenti, l’esistenza e il contenuto di eventuali istanze da essi presentate per il riconoscimento dell’indennità richiesta, l’eventuale determinazione dell’Amministrazione su tali richieste, il riferimento ai periodi in cui l’indennità sarebbe dovuta, la natura del servizio svolto nei giorni (programmato o meno) e la tipologia delle festività in cui è stata effettuata l’attività lavorativa.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per mancata allegazione dei requisiti di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti del ricorso collettivo.
Ad abundantiam si rileva, comunque, che il gravame dovrebbe essere respinto per difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto reclamato dai ricorrenti, atteso che né in ricorso né in memoria illustrativa sono stati in alcun modo precisati – per ogni ricorrente – i presupposti per il riconoscimento della spettanza dell’indennità in parola, né è stata ritualmente allegata la documentazione dimostrativa dell’effettuazione del servizio nei giorni festivi, tanto che il Comando generale, con la memoria ritualmente depositata, ha eccepito il difetto di prova “di avere prestato effettivamente servizio in giornate di domenica o comunque destinate al riposo settimanale o ancora festive infrasettimanali, in precedenza destinate, sulla base degli ordinari atti di programmazione, al riposo settimanale, in luogo dell’ordinario svolgimento del servizio” e del fatto che “nelle medesime giornate, gli stessi militari siano stati impiegati a svolgere attività lavorativa a sorpresa, in quanto non programmata, nei termini sopraesposti, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio”.
Il deposito documentale effettuato dai ricorrenti solo in data 20.11.2025, ossia il giorno prima dell’udienza, è inammissibile in quanto tardivamente effettuato rispetto ai termini decadenziali previsti per il deposito della documentazione dall’art. 73 C.p.a.
Tale produzione documentale, invero, oltre che tardiva, risulta comunque inidonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla spettanza dell’indennità in questione per le seguenti ragioni.
I fatti costitutivi del diritto non possono essere dimostrati mediante il mero richiamo ad atti o documenti esterni agli atti giudiziari, in quanto “la tecnica di redazione del ricorso “per relationem” impostata sul rinvio ad altro documento si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.” (Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2020 n. 1323, 25 ottobre 2019, n. 7275, e 12 luglio 2019, n. 4903; id., sez. V, 20 luglio 2016, n. 3280).
Siffatto modus procedendi non integra una rituale allegazione (e men che meno una prova), in quanto il diritto di difesa impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall’atto introduttivo quali sono gli elementi costitutivi sui cui si fonda la pretesa di controparte, non essendo pertanto ammissibile che per l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, non allegati all’atto che viene notificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2023, n. 5425; id., sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10808, Cass. civ. nn. 4454/2024; 9646/2022; 1084/2023; 13625/2022).
Inoltre il citato documento tardivamente depositato consta di 222 pagine che, per la quasi totalità, risultano illeggibili e, comunque, anche le poche parti leggibili contengono informazioni – per lo più in formato tabella – che, in difetto di un’organica esplicazione in sede di atto difensivo, non consentono di comprendere l’esistenza e la consistenza delle pretese dei singoli ricorrenti.
Conclusivamente, alla luce di tali argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La particolarità della vicenda induce il Collegio a ritenere sussistenti le giuste ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
TAR LIGURIA – GENOVA, I – sentenza 15.12.2025 n. 1396