*Enti locali – Legittimità dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata e irrilevanza delle omissioni delle garanzie procedimentali

*Enti locali – Legittimità dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata e irrilevanza delle omissioni delle garanzie procedimentali

1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.

2. Preliminarmente occorre richiamare sinteticamente i principali approdi della giurisprudenza sulle misure dissolutorie degli organi elettivi degli enti locali, di cui all’articolo 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per sottolineare che le stesse:

– hanno natura cautelare e preventiva, essendo espressione della finalità di prevenire il condizionamento dell’attività politica e amministrativa da parte delle organizzazioni criminali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149; id., 30 giugno 2022, n. 5460; id., 22 settembre 2020, n. 5548; id., 24 giugno 2020, n. 4074; id., 12 novembre 2019, n. 7762; id., 24 aprile 2015, n. 2054);

– conseguentemente, non richiedono l’accertamento di addebiti di rilevanza penale, e anzi possono essere adottate anche indipendentemente dall’esito (anche favorevole) di eventuali indagini e procedimenti penali (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5548/2020, cit.; id., 3 maggio 2016, n. 1743);

– in particolare, sono adottate sulla base degli elementi raccolti dalla commissione prefettizia d’accesso, qualora dagli stessi emergano plurimi elementi indiziari “concreti, univoci e rilevanti” dai quali sia dato evincere la possibilità di condizionamento dei processi decisionali dell’ente da parte di organizzazioni criminali, o comunque collegamenti con queste ultime tali da comprometterne l’imparzialità e il buon funzionamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6118; id., n. 9149/2022, cit.; id., 26 settembre 2019, n. 6435);

– dal punto di vista della valutazione giurisdizionale di congruità e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte, stante l’evidenziato avanzamento della soglia di rilevanza indiziaria, si applica il noto criterio del “più probabile che non” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6435/2019, cit.; 28 settembre 2015, n. 4529).

– tale valutazione va condotta sulla base di una considerazione globale e sinergica degli elementi istruttori raccolti, e non invece considerando ciascuno di essi in modo atomistico e isolato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4704/2020, cit.; id., 12 marzo 2020, n. 1764; id., 11 ottobre 2019, n. 6918; id., n. 6435/2019, cit.; id., 17 giugno 2019, n. 4026; id., 2 luglio 2014, n. 3340), con l’ulteriore conseguenza che il quadro indiziario legittimamente idoneo all’adozione della misura dello scioglimento può anche prescindere da specifici addebiti personali configurabili nei confronti degli amministratori, purché si sostanzi in oggettive disfunzionalità dell’ente suscettibili di palesarsi in moltissimi modi e nei più svariati settori dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4204; id., 7 aprile 2021, n. 2793; id., 8 giugno 2016, n. 2454).

3. Venendo al merito del gravame, va innanzitutto respinta la censura “procedimentale” di omissione del contraddittorio, riproposta con il terzo motivo d’appello, alla luce della giurisprudenza della Sezione secondo cui la procedura di cui all’articolo 143 del d.P.R. n. 267/2000, pur nella sua complessità, si connota per una particolare speditezza e riservatezza, giustificate dalla delicatezza degli interessi coinvolti, attinenti alla sicurezza collettiva, e degli accertamenti richiesti (sovente legati o dovuti a pregresse e/o concomitanti indagini preliminari per vaste operazioni antimafia condotte dalle Procure distrettuali), che comportano, inevitabilmente, il sacrificio delle garanzie procedimentali previste in linea di principio dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sacrificio conforme, del resto, all’elevato tasso di amministrativizzazione che contraddistingue un tipico, per quanto straordinario, procedimento c.d. di ordine pubblico come quello in esame.

Tutto ciò, in piena sintonia con l’orientamento al riguardo assunto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 309 del 9 luglio 1993, che è ben ferma nel ribadire che, ad esempio, l’avvio del procedimento, di cui al citato articolo 143, non deve essere preceduto dalla comunicazione, di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990, né da particolari guarentigie procedimentali, non solo per il tipo di interessi coinvolti che non concernono, se non indirettamente, le persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale, ma anche perché la difesa delle ragioni degli amministratori coinvolti e dei componenti del consiglio disciolto, scaturenti dal principio del giusto procedimento, è comunque assicurata – per quanto posticipata – dalla sede del controllo giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6435/2019, cit.).

4. Passando all’esame delle altre censure, accomunate dal fatto di investire la valutazione operata dall’Amministrazione sugli elementi indiziari raccolti dalla commissione d’accesso, anche queste vanno respinte perché infondate alla luce della già citata giurisprudenza di settore.

4.1. In particolare, appare inconferente l’ampio richiamo dell’appellante alla motivazione del decreto con cui il Tribunale civile ha ritenuto di non disporre l’incandidabilità degli amministratori ai sensi dell’articolo 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, rispetto alle valutazioni poste a base della misura qui impugnata: ciò in quanto ovviamente il giudizio sull’incandidabilità si concentra sull’eventuale sussistenza di specifici addebiti in capo ai singoli ex amministratori dell’ente disciolto, addebiti che invece possono anche non sussistere senza che perciò solo non possa esservi un solido quadro indiziario alla base del decreto di scioglimento.

Tanto si ricava dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui, se è vero che il provvedimento del giudice civile di declaratoria dell’incandidabilità è collegato eziologicamente a quello di scioglimento, è altrettanto vero che l’incandidabilità dei singoli amministratori non è automatica, imponendosi, soprattutto perché viene interessato un fondamentale aspetto di notevole rilevanza costituzionale, quale il diritto correlato all’elettorato passivo, che siano autonomamente e distintamente valutate le posizioni dei singoli soggetti interessati, allo scopo di evidenziare collusioni o condizionamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6918/2019, cit.).

4.2. Quanto poi alle sentenze di assoluzione, delle quali parte appellante torna a lamentare l’omessa ovvero la contraddittoria valutazione da parte dell’Amministrazione, va richiamata in via di principio la consolidata giurisprudenza sopra citata in ordine alla possibilità di valutare circostanze di fatto comunque comprovate anche indipendentemente dagli esiti dei giudizi di responsabilità penale.

Peraltro, come correttamente evidenziato dal T.A.R., le predette sentenze erano ben note all’Amministrazione (che le ha finanche richiamate nel corso dell’istruttoria e nella Relazione della commissione d’accesso), di modo che l’attenzione deve spostarsi necessariamente sulla congruità e ragionevolezza delle valutazioni compiute sulle circostanze di fatto che l’Amministrazione ha ritenuto in ogni caso provate, al di là degli esiti assolutori o di proscioglimento.

4.3. Alla luce di quanto detto e considerate le vicende di fatto rilevanti di cui agli atti di causa appaiono assolutamente congrue le valutazioni esperite dal giudice di primo grado, tanto da poter concludere confermando l’idoneità del quadro indiziario, così globalmente considerato, a sorreggere la misura dissolutoria adottata dall’Amministrazione.

In tale senso costituiscono elementi a sostegno della determinazione ministeriale, di per sé idonei e sufficienti a fondare la prognosi infiltrativa, fra gli altri:

– le dichiarazioni dei soggetti auditi dalla commissione d’accesso in merito ai lavori al palazzetto dello sport, che hanno inequivocabilmente evidenziato la violazione dei principi di correttezza e trasparenza, a fronte di conclamate illegittimità ed omissioni a favore dell’aggiudicatario della gara (cui poi verrà rivolto un particolare favor nella fase gestionale della struttura), persona – come evidenziato nel dictum di primo grado, “con evidenti legami familiari con la criminalità organizzata”;

– i multipli rapporti con l’imprenditore Aceto, a suo tempo destinatario di interdittiva antimafia e considerato fortemente legato a locali consorterie criminali, che risultano accertati per tabulas, e che hanno comportato l’illegittimo affidamento di lavori a lui ovvero a imprese comunque a lui riconducibili, a fronte di un comprovato appoggio del detto imprenditore all’elezione del Manna;

– i molti altri aspetti di irregolarità amministrativa analiticamente vagliati dal Tar (p.es. con riguardo alla gestione di beni pubblici, alla gestione degli impianti pubblicitari ed alla riscossione dei tributi locali), dai quali complessivamente emerge, anche a parere di questo Collegio, la manifesta infondatezza delle doglianze dell’appellante.

Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, il cui tessuto motivazionale risulta adeguato, dovendosi ritenere irrilevanti, perché ininfluenti ai fini della legittimità del provvedimento prefettizio, gli esiti giudiziari richiamati dalla difesa appellante.

5. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 16.12.2025 n. 9964

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live