1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2025, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost.
La disposizione stabilisce che la Regione e gli enti strumentali indicati nel comma 1 dell’art. 2, non impugnato, «verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora».
La disposizione violerebbe l’art. 36, primo comma, Cost., in quanto l’ordinamento non prevederebbe un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti; violerebbe, altresì, gli artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost., poiché si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali posti a presidio dell’autonomia della contrattazione collettiva; l’art. 117, secondo comma, Cost. alle lettere l), atteso che la disciplina delle retribuzioni nei rapporti di lavoro, sia pubblico che privato, sarebbe ascrivibile alla materia dell’ordinamento civile, e m), che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per le esigenze di uniformità ed eguaglianza che permeano la disciplina del contratto di lavoro.
2.– Con separato ricorso, iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra l’altro, l’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024, che ha modificato l’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, stabilendo che «le parole “un trattamento economico minimo” sono sostituite dalle seguenti: “una retribuzione minima tabellare”».
3.– Attesa la sostanziale identità delle questioni, i ricorsi meritano di essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.
Restano riservate a separata decisione le restanti questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2025.
4.– Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso iscritto al n. 5 reg. ric. del 2025 sollevata dalla difesa regionale per mancanza di corrispondenza tra la disposizione impugnata e quella oggetto dell’autorizzazione governativa.
4.1.– L’eccezione non è fondata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte nei giudizi in via principale deve sussistere una «piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione» (tra le molte, sentenze n. 161 del 2025 e n. 142 del 2024).
La deliberazione del Consiglio dei ministri alla base del ricorso iscritto al n. 5 reg. ric. del 2025, adottata nella seduta del 23 gennaio 2025, indica come oggetto dell’impugnazione la legge reg. Puglia n. 30 del 2024, di cui sono indicati il titolo «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia» e la pubblicazione nel B.U.R. Puglia n. 95 del 2024. Le conclusioni del ricorso chiedono che l’illegittimità costituzionale sia dichiarata nei confronti dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, anche in questo caso con riferimento al titolo della legge e alla pubblicazione nel B.U.R., sicché per questo aspetto la deliberazione governativa e il ricorso coincidono.
4.2.– La difesa regionale rileva, inoltre, che nella parte motiva il ricorso, riprendendo la relazione ministeriale allegata alla deliberazione governativa, dà immediatamente atto della sopravvenuta modifica dell’art. 2, comma 2, e pure adotta indistintamente le espressioni «trattamento economico minimo» e «retribuzione minima tabellare» relative alla versione originaria e alla versione modificata della disposizione, con conseguente inammissibilità del ricorso per questa specifica ragione.
4.2.1.– Anche per questo profilo l’eccezione non è fondata.
È dirimente il rilievo che, con deliberazione adottata nella medesima seduta del 23 gennaio 2025, il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’impugnazione con distinto e autonomo atto della legge reg. Puglia n. 39 del 2024, indicata mediante il titolo «Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026» e la pubblicazione nel B.U.R. Puglia 30 novembre 2024, n. 11. Questa legge, e in parte qua il suo art. 21, che ha modificato l’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, è oggetto del ricorso iscritto al n. 7 reg. ric. del 2025.
Le due deliberazioni di autorizzazione governativa, adottate nella stessa data e riferite distintamente alle due leggi regionali, rendono chiara la volontà del Governo di impugnare sia il testo originario dell’art. 2, comma 2, recante l’espressione «trattamento economico minimo» – oggetto del ricorso iscritto al n. 5 reg. ric. del 2025 – sia il testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024, relativo alla «retribuzione minima tabellare» – oggetto del ricorso iscritto al n. 7 del medesimo registro.
Risulta condivisibile, pertanto, l’assunto dell’Avvocatura generale, svolto nella memoria difensiva, secondo cui, nel ricorso avverso la originaria formulazione dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, il riferimento alla disciplina sopravvenuta ha una funzione meramente ricostruttiva e non altera il perimetro dell’impugnazione concernente la disposizione originaria.
5.– La Regione Puglia ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 7 reg. ric. del 2025 perché la disposizione impugnata e i parametri costituzionali non sarebbero indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri, ma soltanto nella allegata relazione del Dipartimento per gli affari regionali.
5.1.– L’eccezione non è fondata.
La deliberazione del Consiglio dei ministri indica che la legge reg. Puglia n. 39 del 2024 è impugnata «secondo i termini e le motivazioni di cui all’allegata relazione». L’allegata relazione puntualmente identifica le disposizioni impugnate – l’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 e, dunque, il testo come modificato dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024 – e i relativi parametri. Non sussiste, dunque, il vizio lamentato dalla difesa regionale.
6.– Può procedersi, pertanto, all’esame contestuale delle questioni promosse nei confronti dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024 sia nella versione originaria, sia nella versione modificata.
6.1.– Conviene premettere un inquadramento normativo della disposizione impugnata.
L’art. 2 è contenuto in una legge composta da due soli articoli, il cui titolo è «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia». L’art. 2 è rubricato «Procedure di gara». Il comma 1, non impugnato, prevede che: «La Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indicano in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore».
Il comma 2, unico impugnato, stabilisce nella versione originaria: «I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora». Per effetto della modifica introdotta dall’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024, le parole «un trattamento economico minimo» sono state sostituite dalle parole «una retribuzione minima tabellare».
I commi 3 e 4 dell’art. 2, anch’essi non impugnati, disciplinano la facoltà degli operatori economici di applicare un diverso contratto collettivo, da dichiararsi in sede di offerta, l’obbligo delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 11 cod. contratti pubblici, di verificare che tale contratto garantisca ai dipendenti le medesime tutele e i criteri del giudizio di equivalenza.
6.2.– Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, risulta dalla rubrica e dal tenore testuale dell’intero articolo che l’impugnato comma 2 è destinato a trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica bandite dall’amministrazione regionale e dagli enti strumentali. La disposizione, in particolare, nel porre in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo di verifica di una soglia retributiva minima, detta un criterio di selezione del contratto collettivo che le stazioni appaltanti sono chiamate a indicare negli atti di gara, fermo restando il potere dell’operatore economico di indicare un diverso contratto collettivo che garantisca tutele equivalenti.
L’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, pertanto, in entrambe le versioni controverse, non introduce un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato posti in essere nel territorio regionale, ma ha un ambito di applicazione circoscritto agli appalti pubblici e alle concessioni affidati dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
6.3.– Quanto alle finalitàdella disciplina, risulta dai lavori preparatori che la Regione Puglia, con una serie di interventi normativi, ha inteso porre norme volte ad assicurare condizioni di lavoro dignitose e a garantire i diritti dei lavoratori.
La legge reg. Puglia n. 30 del 2024, in particolare, vorrebbe contrastare il dumping contrattuale, alimentato dalla coesistenza di molteplici contratti collettivi in uno stesso settore, spesso sottoscritti da soggetti poco o per nulla rappresentativi, che finirebbe per favorire il cosiddetto “lavoro povero”, consentendo un confronto concorrenziale fondato sulle retribuzioni più basse, a discapito delle tutele del lavoro e della qualità dell’offerta (sul tema, si veda la sentenza n. 156 del 2025, nonché Cass., sez. lavoro, n. 28323, n. 28321, n. 28320, n. 27769, n. 27713 e n. 27711 del 2023).
6.3.1.– La stessa direttiva 2022/2041/UE relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione europea (il cui recepimento è stato avviato dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023») riconosce che negli ultimi decenni le strutture tradizionali di contrattazione collettiva si sono indebolite a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e del calo delle adesioni ai sindacati, anche come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche (considerando n. 16). Nel fare esplicitamente salva la scelta degli Stati membri, in conformità alle proprie tradizioni, di prevedere salari minimi per legge, per contrattazione collettiva o mediante entrambi (art. 1, paragrafi 3 e 4; considerando n. 12 e n. 19), la direttiva istituisce un quadro di azioni volte a garantire l’adeguatezza dei salari minimi legali, ove previsti, la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o dai contratti collettivi (art. 1, paragrafo 1).
Recentemente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, grande sezione, 11 novembre 2025, causa C-19/23, Regno di Danimarca contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, che ha rigettato la domanda di annullamento integrale della citata direttiva, mentre ha annullato singole frazioni normative contenute nell’art. 5, relativo alle procedure per la determinazione dei salari minimi legali adeguati, in quanto ritenute un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni, in violazione della esclusione di competenza dell’Unione di cui all’art. 153, paragrafo 5, TFUE.
6.4.– In questo quadro normativo si inserisce la legge reg. Puglia n. 30 del 2024.
Alla luce del tenore testuale e delle sue finalità, essa è ascrivibile al cosiddetto uso “strategico” dei contratti pubblici, ossia la previsione, nelle procedure di evidenza pubblica, di condizioni volte alla realizzazione di obiettivi sociali, tra cui la tutela dei lavoratori, che sono ulteriori rispetto alle finalità proprie dei contratti stessi (sentenza n. 4 del 2022).
6.5.– Le direttive di settore dell’Unione europea, nelle diverse fasi della loro evoluzione, hanno previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di considerare fattori di ordine sociale e ambientale nelle procedure di evidenza pubblica attraverso l’inserimento negli atti di gara di “clausole sociali”.
Anche la già richiamata direttiva 2022/2041/UE riconosce il ruolo fondamentale dei contratti pubblici per l’attuazione efficace della tutela del salario minimo, sia esso previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (considerando n. 31 e art. 9, rubricato «Appalti pubblici»).
6.6.– Il legislatore statale ha da tempo recepito e fatto proprio l’uso “strategico” dei contratti pubblici di matrice europea attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza per il mercato (ancora, sentenza n. 4 del 2022), e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (da ultimo, sentenza n. 80 del 2025).
È espressione di questo orientamento l’art. 11 cod. contratti pubblici che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera h), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), ha introdotto, tra i principi generali del codice, l’obbligo delle stazioni appaltanti di indicare nei bandi o inviti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione.
6.7.– Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni regionali controverse, l’art. 11 cod. contratti pubblici è stato modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2024, il cui art. 73 ha contestualmente introdotto un apposito Allegato I.01 al codice, espressamente richiamato nell’art. 11 e recante criteri per la scelta del CCNL applicabile e per il giudizio di equivalenza che le stazioni appaltanti sono chiamate a svolgere.
Il legislatore statale, inoltre, è intervenuto con la legge n. 144 del 2025 con l’obiettivo di dare attuazione al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. (art. 1), dettando principi e criteri direttivi relativi anche ai trattamenti economici complessivi minimi negli appalti di servizi (art. 1, comma 2, lettera b).
6.8.– La conformità dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024 all’art. 11 cod. contatti pubblici non è oggetto di contestazione e resta estranea al presente giudizio. I rinvii operati all’art. 11 del medesimo codice nei commi 1 e 3 della disposizione regionale, tuttavia, rilevano ai fini del corretto inquadramento della fattispecie normativa, che è indubbiamente circoscritto all’alveo degli appalti pubblici e delle concessioni. Vengono in gioco, pertanto, l’insieme dei beni e degli interessi di rango costituzionale e unionale sottesi al sistema dei contratti pubblici, tra cui, in relazione alla disciplina di cui è causa, la libertà degli operatori economici di decidere se partecipare alla procedura di evidenza pubblica e, per coloro che si siano determinati a presentare un’offerta, la possibilità di optare per un diverso contratto collettivo, se pure condizionato al giudizio di equivalenza.
7.– Ricostruito l’ambito di applicazione della disposizione impugnata, può procedersi all’esame delle singole questioni.
7.1.– Con il primo motivo di ricorso, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024 è impugnato per violazione dell’art. 36, primo comma, Cost.
La Regione ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione e per inconferenza del parametro, in quanto la disposizione non stabilirebbe un principio generale, ma soltanto un requisito relativo alle procedure di gara regionali.
7.2.– L’eccezione è fondata per entrambi i profili.
Costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte quello per cui «l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate», per cui «il ricorrente deve proporre una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito» (sentenze n. 136, n. 126, n. 106 e n. 28 del 2025).
Il ricorrente si limita a dedurre che l’ordinamento non prevede un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti. Si tratta di una affermazione assertiva, dal momento che il ricorrente non chiarisce perché la previsione di una soglia minima retributiva dovrebbe porsi in contrasto con i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dall’art. 36, primo comma, Cost., né si esprime sull’incidenza di tale soglia quale criterio di selezione del contratto collettivo applicabile all’appalto o alla concessione, dunque in relazione allo specifico assetto degli interessi che connota l’ambito delle procedure di evidenza pubblica.
La questione relativa alla violazione dell’art. 36, primo comma, Cost., pertanto, è inammissibile.
8.– Sempre con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta un contrasto con gli artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost., per violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell’autonomia della contrattazione collettiva.
Anche di questa questione la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità, in quanto la censura sarebbe «oscura» e generica nella motivazione.
8.1.– L’eccezione è fondata per ragioni analoghe a quelle già menzionate.
Il ricorso assume l’erronea prospettiva dell’incidenza imperativa e cogente della disposizione regionale sulla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato o comunque sull’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale, ma non affronta i profili della compatibilità o meno con gli evocati parametri della fissazione di una soglia minima retributiva quale criterio per la selezione del CCNL applicabile in sede di gara, omettendo ogni considerazione sia sugli obblighi delle stazioni appaltanti, sia sulle facoltà degli operatori economici.
La questione relativa alla violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost., pertanto, è inammissibile.
9.– Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Secondo il ricorrente, ogni norma che disciplina il contratto, inteso come fonte regolatrice del rapporto di lavoro subordinato, rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, per cui la previsione di una soglia salariale di riferimento determinerebbe un intervento nella disciplina del lavoro privato subordinato sottratta al legislatore regionale (si richiama la sentenza di questa Corte n. 50 del 2005).
La Regione eccepisce l’inammissibilità della questione per erronea individuazione del parametro costituzionale, che avrebbe se mai dovuto essere l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza, sempre a motivo che la disposizione controversa circoscrive la sua incidenza al solo ambito dei contratti pubblici regionali.
9.1.– L’eccezione merita di essere accolta.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla tutela della concorrenza (tra le tante, sentenze n. 80 del 2025 e n. 174 del 2024).
È pacifico, inoltre, che la disciplina dei contratti pubblici comprende anche profili essenziali del diritto dei contratti relativi alle fasi di conclusione ed esecuzione dell’appalto (sentenze n. 79 del 2023 e n. 23 del 2022). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’attrazione di una disposizione nell’area del diritto privato dipende dall’oggetto e dal contenuto della norma, dalla sua ratio e dalla finalità che persegue, mentre non è di per sé dirimente il coinvolgimento di istituti disciplinati dal codice civile. Proprio con riferimento al contratto pubblico d’appalto sono stati ravvisati aspetti di specialità rispetto a quanto previsto dal codice civile, relativi alla fase di stipulazione e di esecuzione del contratto, che non costituiscono tuttavia un ostacolo al riconoscimento della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 132 del 2023).
In più occasioni, d’altra parte, questa Corte si è occupata di istituti di diritto privato correlati all’esecuzione del contratto di appalto che assumono rilievo sin dalla fase di gara, in quanto contribuiscono a definire le condizioni di parità di accesso degli operatori economici (sentenza n. 79 del 2023) e sono ispirati a un principio di continuità che deve sussistere lungo l’intera fase procedimentale, dalla predisposizione dei meccanismi di selezione del contraente, all’aggiudicazione del contratto e alla sua esecuzione, a garanzia del fatto che le imprese, nella fase di esecuzione, si mantengano in possesso di requisiti già emersi in condizione di par condicio nella fase di gara, spesso proprio con riferimento a obblighi connessi alla tutela dei lavoratori (sentenza n. 44 del 2023).
9.2.– Nel caso di specie, tuttavia, come già evidenziato, il ricorrente prospetta una violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile senza considerare che la disciplina regionale impugnata afferisce alla sfera dei contratti pubblici. L’errore di prospettiva in cui incorre il ricorrente nel ricostruire la fattispecie normativa, come se si trattasse di una disciplina imperativa di portata generale applicabile a tutti i contratti di lavoro privato subordinato, si riflette nel fatto che non è dedotto alcun profilo di censura con riferimento all’assetto dei beni e degli interessi, connessi alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, che assumono consistenza nello specifico settore dei contratti pubblici. Non è sufficiente, da questo punto di vista, la prospettazione di una generalizzata interferenza con l’attività negoziale, che non dia conto delle peculiari condizioni in cui tale interferenza opera nelle procedure di evidenza pubblica.
La questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. pertanto, è inammissibile.
9.3.– Quanto ai riflessi concorrenziali della disciplina, nessun rilievo può assumere l’inciso, appena accennato dal ricorrente, secondo cui l’intervento regionale sarebbe «limitativo della libera concorrenza tra gli operatori economici». L’inciso è formulato in entrambi i ricorsi in seno al primo motivo, relativo ai parametri costituzionali sostanziali, artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost., e non al secondo motivo, relativo ai profili competenziali; è sprovvisto del relativo parametro e del tutto privo di motivazione, sicché appare inidoneo a fondare una autonoma questione di legittimità costituzionale.
Resta impregiudicata ogni valutazione di merito in ordine ai profili competenziali attinenti alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile non dedotti nei presenti ricorsi.
10.– Anche la questione relativa al contrasto dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024 con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dedotta con il secondo motivo di ricorso, è inammissibile.
Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente che la disciplina del contratto di lavoro è fortemente permeata da esigenze di uniformità ed eguaglianza che giustificano la potestà legislativa esclusiva statale anche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ma non chiarisce in alcun modo perché e in che modo si realizzerebbe il preteso vulnus, incorrendo in un difetto assoluto di motivazione.
Anche la questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., pertanto, è inammissibile.
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 16.12.2025 n. 188