Con originario ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di erede, quale figlio del dante causa, sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS-per “-OMISSIS-”, ha agito per il risarcimento di tutti i danni iure hereditatis subiti da quest’ultimo per la malattia ed il decesso asseritamente causati dalla pregressa esposizione ad amianto durante il servizio prestato per la Marina Militare (dal -OMISSIS- sino all’-OMISSIS-).
Con ordinanza n. -OMISSIS- il T.A.R. Lazio, sede di Roma, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di questo Tribunale amministrativo regionale, rilevando, in particolare, che, in applicazione del criterio dell’estensione temporale della res controversa, “il comportamento attuale di inadempienza nel risarcimento da parte dell’Amministrazione qui lamentato esaurisca i propri effetti nella città di Augusta in provincia di Siracusa dove risiede il ricorrente erede da risarcire e dove si trova anche il luogo di apertura della successione i cui diritti si tratta di reintegrare”.
2. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato il 15.10.2024 e depositato in pari data il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di:
– accertare e dichiarare che il mesotelioma che ha provocato la morte del sig. -OMISSIS- è di origine professionale per l’attività di servizio alle dipendenze della Marina Militare del Ministero della Difesa, con conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni, per profili di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.) ed extracontrattuale (artt. 2050 e 2051 c.c., artt. 2043 e 2049 c.c..; artt. 589 e 590 c.p. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 2087 c.c.), con diritto alla liquidazione degli importi maturati in vita dal defunto in favore dell’odierno ricorrente nella qualità di figlio del deceduto, asserendo di essere l’unico ad aver accettato l’eredità, o, in subordine, nel caso in cui le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente vedova e orfana del defunto, si costituissero in giudizio e dichiarassero di voler accettare, con riduzione alla quota parte di un terzo, sempre in favore del medesimo ricorrente;
– accogliere tutte le domande iure hereditatis formulate dal ricorrente, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, e comunque per gli importi equitativamente determinati, ovvero per quello maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto anche con equità, in forza di tutti i profili di responsabilità dedotti in sede di ricorso, oltre interessi e rivalutazioni.
2.1. A sostegno della propria azione processuale il ricorrente rileva, in particolare, che il sig. -OMISSIS- ha svolto servizio presso la Marina Militare in qualità di sottocapo motorista navale, nel periodo dal -OMISSIS- all’-OMISSIS-, in esposizione diretta e indiretta, anche per contaminazione, a polveri e fibre di amianto (oltre che ad altri agenti patogeni) e che, durante il periodo di servizio, lo stesso sia stato imbarcato in talune unità navali della Marina Militare nelle quali è stato usato amianto senza restrizione, senza informare e formare il personale, e senza ridurre al minimo la polverosità, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 17 del R.D. 530/1927, degli articoli 4, 19, 20 e 21 del D.P.R. 303/1956, degli artt. 377 e 387 del D.P.R. 547/2019 e dell’art. 2087 c.c., configurandosi una responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2050 e/o 2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c. e/o 589 c.p., in ragione degli artt. 2043 e 2059 c.c.
La parte rappresenta, altresì, che la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con decreto n.-OMISSIS-, ha riconosciuto il sig. -OMISSIS- “Equiparato alle Vittime del Dovere”, anche sulla base del favorevole parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.-OMISSIS-, con il quale è stata accertata la riconducibilità dell’infermità contratta dal dipendente alle particolari condizioni ambientali ed operative di servizio, eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, comma 564, della L. 266/2005, e dell’art. 1 del D.P.R. 243/2006, nonché la sua dipendenza da causa di servizio.
A sostegno della propria domanda la parte invoca, inoltre, il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma n.-OMISSIS-con la quale il Ministero della Difesa è stato condannato “al risarcimento di tutti – e solo – i danni non patrimoniali subiti dal figlio parte attrice a causa della perdita del padre determinata da un evento direttamente imputabile al Ministero convenuto contumace”, e ove si afferma che “la documentazione prodotta riconosce ed attesta, indubbiamente, la dipendenza della causa di servizio, ossia il nesso causale tra evento malattia-morte e le condizioni di impiego del Sig. -OMISSIS-…Tra i più rilevanti, oltre al foglio matricolare, emergono i Decreti del Ministero della Difesa del -OMISSIS-6 quale riconoscimento della status di vittima del dovere in favore dei parenti del de cuius a cagione della malattia sofferta”.
L’esposizione all’amianto, continua il ricorrente, sarebbe da imputarsi alla violazione delle regole cautelari da parte dell’Amministrazione militare, la quale era a conoscenza della sua lesività alla salute e ha consentito colposamente che il dipendente restasse esposto alle sostanze nocive sino all’-OMISSIS-.
La parte lamenta, pertanto, che il defunto padre abbia patito un danno non patrimoniale causato dall’insorgenza del -OMISSIS- destro (diagnosticato il 14.12.2012), quantificato come da ricorso nella complessiva somma di euro 1.500.000,00, e un danno patrimoniale correlato al pregiudizio economico subito dal dipendente, deceduto all’età di 63 anni, con aspettativa di vita di almeno altri 22 anni, quantificato in complessivi euro 616.000,00.
Viene chiesta al Collegio l’ammissione di una C.T.U. o di una verificazione tecnico-ambientale, ai soli fini della quantificazione del danno biologico e/o non patrimoniale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 181/2009, nonché l’ammissione di una C.T.U. contabile, ai fini del calcolo dei danni economico-patrimoniali subiti direttamente dalla vittima primaria.
3. Il Ministero della Difesa, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 22.10.2024.
4. Con memoria di costituzione del 12.02.2025 le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di coeredi del sig. -OMISSIS-, rappresentando di aver proceduto all’accettazione tacita dell’eredità del de cuius mediante il compimento di atti dispositivi concernenti il patrimonio di quest’ultimo,hanno aderito alla domanda spiegata dal ricorrente nell’interesse della comunione ereditaria, per quanto concerne la quota di un terzo di loro rispettiva pertinenza.
5. Con memoria del 27.10.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della propria domanda processuale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento del 100% della somma richiesta a titolo di risarcimento atteso che le coeredi costituitesi nel presente giudizio sarebbero prive di legittimazione attiva, avendo ritenuto di non agire nei confronti del Ministero resistente e non avendo dato prova dell’avvenuta notifica dell’odierno ricorso.
6. Con memoria del 29.10.2025 le due intervenienti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno insistito per l’accoglimento della propria domanda adesiva.
7. Con memoria del 7.11.2025 le stesse intervenienti hanno ulteriormente insistito per la legittimità del loro intervento in giudizio.
8. Con memoria di replica del 12.11.2025 il ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 3.12.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
10. Deve preliminarmente esaminarsi la legittimità dell’intervento in giudizio da parte delle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella cui memoria di costituzione fanno presente di “aver accettato l’eredità del de cuius, essendosi palesate quali eredi mediante dichiarazione di successione e compiuto atti di gestione del patrimonio immobiliare caduto in successione, noti al ricorrente” e di “aderire alla domanda spiegata dal ricorrente nell’interesse della comunione ereditaria, per quanto concerne la quota di un terzo di pertinenza di ciascuna di loro”.
Tale intervento, ad avviso del Collegio, è da ritenersi inammissibile.
10.1. L’intervento nel processo amministrativo, come è noto, può essere qualificato come adesivo autonomo (o c.d. litisconsortile) o adesivo dipendente (o c.d. ad adiuvandum).
La prima forma di intervento postula che l’interveniente, in quanto cointeressato che condivide con il ricorrente la medesima posizione giuridica soggettiva (dalla cui lesione promana l’azione processuale di quest’ultimo), al momento dell’intervento sia ancora nei termini per proporre ricorso principale.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 28, comma 2, c.p.a. – secondo cui “Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova” – la giurisprudenza osserva infatti che “Il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato «non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni», affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29 ottobre 2024, n. 15; Consiglio di Stato, sez. II, 22 settembre 2025, n. 2963).
Tale tipo di intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato, pertanto, entro il termine di decadenza o di prescrizione previsto per far valere la propria pretesa processuale in via autonoma.
L’intervento adesivo dipendente, invece, viene spiegato da chi vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale. Tale intervento, pertanto, non consentendo la proposizione di autonomi motivi, può avvenire anche quando il termine per proporre ricorso in via principale è già decorso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 22 settembre 2025, n. 2963, già citata; Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2011, n.1843).
Orbene, l’intervento delle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, spiegato rispettivamente nella qualità di moglie e di figlia del de cuius -OMISSIS-:
(i) ha ad oggetto la medesima richiesta risarcitoria presentata dal ricorrente;
(ii) viene spiegato dalle due intervenienti nella loro qualità di coeredi che agiscono iure hereditatis (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4519), come da dichiarazione di successione del 20.06.2013 e come si evince, ulteriormente, dai successivi atti di disposizione del patrimonio del de cuius, di cui viene data evidenza documentale in atti.
Ne consegue che in capo ad esse si radichi il medesimo interesse personale e diretto al ricorso del ricorrente, rispetto a cui condividono la medesima posizione giuridica soggettiva, quali coeredi che chiedono, iure hereditatis, il risarcimento di specifiche poste di danno sofferte dal de cuius.
Non vi è dubbio, conseguentemente, che le due intervenienti abbiano posto in essere un intervento adesivo autonomo, il quale, per essere ammissibile, deve essere proposto entro i termini per proporre il ricorso principale.
10.2. Ciò posto, si osserva che nella materia del risarcimento del danno a carico del datore di lavoro si applica il termine di prescrizione decennale, perché si verte in tema di responsabilità contrattuale (ex multis: Cass., Sez. Lav., 27 luglio 2010, n. 17547; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 marzo 2025, n. 391).
In presenza di una malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal de cuius, da cui sia derivato il decesso di quest’ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia iure hereditatis che iure proprio, decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi – secondo il metro dell’ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche –, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell’agente nocivo nell’ambito del processo lavorativo e dell’esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass., Sez. Lav., 19 maggio 2023, n. 13806; Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2022, n. 3437; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 marzo 2025, n. 391).
Nella fattispecie in esame l’insorgenza del -OMISSIS- destro è stata diagnosticata per la prima volta mediante il referto dell’esame istologico n. -OMISSIS-, a firma del Prof.-OMISSIS-dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico, Servizio di Anatomia Patologica di Catania, nel quale si legge: “-OMISSIS-”.
La sua riconducibilità alle particolari condizioni ambientali e operative di servizio è stata riconosciuta, sotto il profilo causale, con i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio resi nelle adunanze n. -OMISSIS-.
L’odierno ricorso, riassunto innanzi a questo Tribunale in data 15.10.2024, è stato proposto dal ricorrente – nel rispetto del predetto termine di prescrizione decennale – innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, il 15.06.2020 (data del suo deposito), il quale ha declinato la propria competenza territoriale con ordinanza n. -OMISSIS-.
L’intervento adesivo autonomo spiegato dalle intervenienti mediante memoria di costituzione del 12.02.2025, invece, è avvenuto oltre il termine decennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria di cui all’art. 2087 c.c., decorrente dal 18.02.2013, tenuto conto che quest’ultime non hanno provato, nel presente giudizio, di aver compiuto, in precedenza, atti tali da comportare l’interruzione di tale termine prescrizionale.
Ne consegue che, in quanto tardivo, tale intervento è da ritenersi inammissibile, con conseguente estromissione dal giudizio delle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-.
11. Il ricorso, nel merito, è fondato nei sensi e nei limiti di seguito esposti e considerati.
11.1. Il gravame è fondato per quanto concerne l’an del diritto al risarcimento, atteso che risultano accertati nella vicenda in esame sia il danno patito dal genitore del ricorrente, sia la riconducibilità di questo allo svolgimento delle mansioni lavorative espletate a favore della Marina Militare.
Infatti, benché alle sentenze rese dal giudice civile non possa riconoscersi – come pretenderebbe, invece, il ricorrente – efficacia di “giudicato esterno”, è tuttavia possibile ricavare dalle stesse elementi di prova rilevanti per il giudizio amministrativo.
Nel caso di specie ritiene il Collegio di condividere le valutazioni effettuate in ordine alla sussistenza del nesso causale dal Tribunale civile di Roma con sentenza n. -OMISSIS-nella quale si fa richiamo ai numerosi documenti sanitari e di servizio, prodotti anche nel presente giudizio, che provano indubbiamente il nesso causale tra la condotta del Ministero e l’evento morte.
Tra tali documenti, oltre al foglio matricolare, assumono preminente valore probante i decreti del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- “…quale riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore dei parenti del de cuius a cagione della malattia sofferta. A tale proposito si osserva che la confessione può considerarsi stragiudiziale, ex art. 2735 c.c., in grado di dimostrare la sussistenza dell’evento e del nesso causale, e perciò stesso, di riconoscere il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni iure proprio direttamente sofferti per la malattia e la morte del congiunto-militare”, come si legge nella predetta sentenza civile, così come i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. -OMISSIS- ove viene riconosciuta la correlazione causale tra l’exitus mortale del dipendente e l’attività di servizio prestata dallo stesso.
Il giudice civile afferma, a tal riguardo, che “Per l’effetto della ampia documentazione allegata dalla parte attrice, può accertarsi, pacificamente, il nesso causale ex art. 2043 c.c. ovvero la riconducibilità della malattia, che ha attinto la persona del -OMISSIS- alle condotte, attive ed omissive, del Ministero della Difesa, per non avere impedito l’utilizzo dell’amianto nelle unità navali e nelle basi a terra, durante il servizio svolto dal de cuius, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale”, e conclude statuendo che «l’evento morte, lamentato dalla parte attrice quale causa di danno non patrimoniale, è diretta scaturigine, con ragionevole grado di probabilità, delle attività militari svolte dal -OMISSIS- al servizio del Ministero della Difesa. A tale proposito si osserva che non lascia dubbio alcuno il verbale\ n. (omissis), espresso nell’adunanza -OMISSIS- il quale ha “considerato che l’infermità “Exitus per -OMISSIS- dx” può riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Dal verbale del Comitato ministero Economia del 22.5.2014 si evince che dall’esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è ravvisabile il nesso di causalità utile fra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione della certificata affezione».
Risulta parimenti provato il requisito della colpa, atteso che la mancata adozione di cautele e misure di protezione atte ad impedire la causazione dell’evento costituisce una colposa violazione dell’obbligo generico di protezione del lavoratore imposto dall’art. 2087 c.c.; la mancata adozione di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale atte a contenere il rischio di contrazione di patologie respiratorie, ad avviso del Collegio, integra, infatti, il requisito della colpa.
Si rammenta, al riguardo, che l’obbligo specifico di impedire o ridurre la diffusione di polveri di qualunque specie sul luogo di lavoro risultava imposto (anche alle amministrazioni pubbliche) già dall’art. 21 del D.P.R. 303/1956, vigente nel periodo in cui il dipendente è stato impiegato quale motorista a bordo di navi militari.
Sotto tale profilo, come già la Sezione ha avuto modo di affermare con le sentenze n. 3053 del 27.10.2025 e n. 502 del 17.02.2023, deve ricordarsi, peraltro, che secondo la giurisprudenza civile di legittimità (Corte di Cassazione, sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292, e 19 marzo 2019, n. 7640) la pericolosità della lavorazione dell’amianto fosse già nota agli albori del ‘900 ed avesse trovato eco specifica in alcune norme a protezione dei lavoratori (quali ad esempio, il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, R.D. 14 aprile 1927, n. 530, L. 12 aprile 1943, n. 455).
11.2. Per quanto riguarda l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale, con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: «il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”; (…) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno “terminale” commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni “fattori di personalizzazione”, i quali tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (…) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale – che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita – comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)”»(Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
In applicazione dei principi sopra richiamati, e come già affermato in analoghi precedenti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 2 gennaio 2025, n. 44; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27.10.2025, n. 3053), ritiene il Collegio che, nel caso in esame, all’erede del danneggiato debba essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale:
– il danno biologico terminale, consistente nel solo danno biologico da “invalidità temporanea” sofferto dal sig. -OMISSIS- dalla data della diagnosi del -OMISSIS- destro – avvenuta per la prima volta mediante il referto dell’esame istologico n. -OMISSIS-, a firma del Prof.-OMISSIS-dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico, Servizio di Anatomia Patologica di Catania, nel quale si legge: “-OMISSIS-” – sino al momento del decesso, avvenuto il 16.03.2013. In casi di tal fatta, infatti, non è possibile ipotizzare una liquidazione del danno da “invalidità permanente” che, dal punto di vista ontologico, presuppone piuttosto l’intervenuta cessazione dello stato di malattia, ovvero la sua stabilizzazione, consentendo così di apprezzarne gli esiti permanenti residuali;
– il danno morale terminale (c.d. catastrofale), quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita.
Ai fini della liquidazione di tali poste di danno quest’organo giudicante ritiene di fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, atteso che non sono ravvisabili, nel caso concreto, circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Nel caso di specie, tenuto conto che, sebbene i primi accertamenti sanitari siano avvenuti il 14.12.2012, il riscontro clinico della tipologia di infermità che ha determinato il decesso del de cuius è avvenuto, per la prima volta, in data 18.02.2013 (come sopra rilevato e come emerge anche dalla perizia di parte versata in atti dal ricorrente), e che il decesso si è verificato in data 16.03.2013, può ritenersi che dalla data della diagnosi il danno biologico terminale fosse da ritenersi assoluto (100%), in considerazione dello stadio clinico della neoplasia al momento della diagnosi e sino all’infausto esito verificatosi il 16.03.2013.
Applicando le tabelle milanesi (ed. 2024 pag. 59 e ss.), si valuta che, per i primi tre giorni, il risarcimento debba essere determinato nella misura massima convenzionalmente stabilita, non ulteriormente personalizzabile, di euro 35.247,00. Ciò al fine di valorizzare adeguatamente la situazione di eccezionale gravità, correlata allo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dalla diagnosi infausta.
Il conteggio dei giorni si ritiene debba partire dal giorno 18.02.2013, quando, mediante il referto dell’esame istologico n. -OMISSIS-, a firma del Prof.-OMISSIS-dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico, Servizio di Anatomia Patologica di Catania, è stata formulata la seguente diagnosi: “A) -OMISSIS-”.
I tre giorni in questione sono quindi quelli del 18.02.2013, 19.02.2013 e 20.02.2013.
Quanto ai successivi 25 giorni, all’importo tabellare previsto, pari a euro 23.297,00 (pag. 60), deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura massima del 50% (pari a euro 11.648,50), al fine di tenere conto della particolare intensità delle sofferenze psicologiche, legate sia alle cure particolarmente gravose alle quali la vittima ha dovuto sottoporsi, sia alla consapevolezza della morte non evitabile (c.d. danno catastrofale). Si perviene, quindi, per questa parte, all’importo di euro 34.945,50.
In via complessiva, dunque, il danno non patrimoniale risarcibile da parte dell’Amministrazione resistente nei confronti dell’odierno ricorrente, è pari a euro 70.192,50, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dal dante causa, trasmissibile iure hereditatis.
Poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle tabelle aggiornate al 2024, l’importo dovuto ai ricorrenti richiede la rivalutazione per il solo 2025.
Sono dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
11.3. Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente con riguardo al pregiudizio patrimoniale, si osserva che quest’ultimo, agendo in questa sede iure hereditatis, ha domandato, a titolo di danno patrimoniale sofferto dal de cuius, un importo pari a euro 616.000,00, senza specificare le modalità con le quali tale somma è stata determinata.
Soltanto nella perizia di parte il danno patrimoniale è stato quantificato facendo riferimento ai ratei di pensione che il de cuius non ha potuto percepire a causa della morte, sopraggiunta all’età di 63 anni, e specificamente alla differenza tra tale trattamento economico e la pensione di reversibilità riconosciuta alla vedova.
Deve, tuttavia, osservarsi che i ratei di pensione che sarebbero venuti a maturare dopo la data in cui il militare è deceduto costituiscono una posta che non è mai entrata nel patrimonio dell’interessato, proprio in quanto il credito pensionistico si è estinto con la morte dell’assistito.
Ne deriva che non è configurabile in capo al de cuius un pregiudizio risarcibile derivante dalla cessazione della corresponsione in suo favore del trattamento pensionistico.
Di conseguenza, il diritto al risarcimento di tale pregiudizio, insussistente in capo al de cuius, non è neppure transitato iure successionis nel patrimonio dell’erede.
Non può, dunque, trovare riconoscimento il risarcimento preteso a tale titolo nella presente sede.
12. Si ritiene, in ultimo, di non dover dare seguito alla richiesta istruttoria presentata dal ricorrente, in quanto non utile ai fini del decidere.
13. Il ricorso, in definitiva, previa estromissione delle intervenienti -OMISSIS- e -OMISSIS-, è accolto nei sensi e nei limiti sopra riportati, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, che si liquida in euro 70.192,50 (settantamilacentonovantadue/50), oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo, come precisato in parte motiva.
14. Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e l’Amministrazione resistente e sono liquidate con il dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
Tenuto conto delle specificità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali motivi per compensare le spese tra la parte resistente e le intervenienti in giudizio.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 15.12.2025 n. 3576