1. Con atto notificato il 27 novembre 2024 e depositato il successivo 9 dicembre la ricorrente, proprietaria di un appartamento sito nel Comune di Vibonati, loc. Le Ginestre, ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza sulla propria istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/04, formulando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge di eccesso di potere (artt. 3, 7, 8 e 10 bis l. 241/90, art. 97 Cost., art. 167 d. lgs. n. 42/04, violazione del giusto procedimento, illogicità e perplessità, arbitrarietà, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, errore sui presupposti, inesistenza dei presupposti, travisamento, sviamento, contraddittorietà manifesta).
2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, con memoria di stile.
3. Con successivo atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 22 gennaio 2025 la ricorrente ha impugnato il sopraggiunto diniego comunale, in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità derivata dai medesimi vizi già denunciati con il ricorso introduttivo.
3.1. In data 4 settembre 2025 l’amministrazione resistente ha versato agli atti varia documentazione.
4. In assenza di ulteriore attività processuale delle parti, all’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
5. Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 atteso che il gravato parere non reca traccia delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a disattendere le controdeduzioni formulate dall’istante in esito alla comunicazione dei motivi ostativi.
5.1. La censura è infondata.
5.2. Per consolidata giurisprudenza il dovere di esame delle memorie prodotte dall’interessato non comporta la necessità della confutazione analitica delle allegazioni presentate, risultando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano percepibili le ragioni del loro mancato recepimento (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6420) come avvenuto nel caso in esame in cui, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la Soprintendenza ha replicato, punto per punto, alle controdeduzioni formulate dal tecnico incaricato.
6. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità del parere per difetto di motivazione, atteso che il provvedimento risulta ampiamente e diffusamente motivato, recando un’esaustiva illustrazione delle considerazioni poste a base della determinazione assunta, illustrazione che ha consentito a parte ricorrente di comprendere (e di contestare in questa sede, a mezzo del successivo motivo) le ragioni poste a base della determinazione sfavorevole.
7. Con il terzo motivo si lamenta l’illegittimità delle valutazioni sottese al provvedimento gravato, considerato che:
a) il vano interrato su tre lati, avente una consistenza di circa 10,00 mq, adibito a ricovero caldaie e impianti e non visibile da nessun punto di vista panoramico e di pubblico interesse, neppure dalla vicina strada, non rappresenta una volumetria aggiuntiva e/o una superficie utile calcolabile ai fini residenziali, trattandosi di mero volume tecnico, estraneo al perimetro tracciato dagli articoli 146 e 167 d. lgs. 42/2004; l’opera inoltre rientra nell’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al punto B.29 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017, riferito ai “i manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati”;
b) con riguardo alla tettoia (pari a 25,30 mq, e che supera di soli 1.47 mq la superficie ammissibile) la ricorrente ha rappresentato l’intento di provvedere alla rimozione delle tegole di perimetro fino alla concorrenza della superficie ammissibile; pertanto l’amministrazione, in luogo del diniego, avrebbe potuto richiedere una variante al progetto ovvero la presentazione di una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 o, ancora, un atto unilaterale di impegno da stipularsi innanzi ad un pubblico ufficiale;
c) per quanto concerne la sistemazione delle aree esterne, i muri di contenimento hanno finalità statiche (non solo per il contenimento del terreno verticale antistante l’abitazione ma anche per evitare lo slittamento del terreno sul quale è stato edificato l’immobile) e sono pertanto esclusi dall’autorizzazione paesaggistica sulla base del punto A.3 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017; le opere di pavimentazione – aventi soprattutto una funzionalità ai fini igienico sanitari – rientrano nell’attività edilizia libera e non sono sottoposte a comunicazione inizio lavori laddove, come nel caso di specie, siano contenute entro l’indice di permeabilità; la piscina è di modeste dimensioni e rappresenta un’opera accessoria, la cui edificazione è consentita nelle zone “B” di completamento.
7.1. La censura, nelle sue diverse articolazioni, non è suscettibile di positiva delibazione, risultando dirimente l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, ostativo al rilascio del titolo successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, qualora essi – come nel caso in esame – abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
In particolare, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, che ha chiarito che “non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123).
Né d’altronde il vano tecnico, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, può sussumersi fra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al punto B.29 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017, che ha riguardo ai manufatti con superficie non superiore a dieci metri quadrati che siano tuttavia destinati a ricovero attrezzi agricoli (cfr. citato punto B.29, secondo cui “i manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati”) e non già, come nel caso di specie, a ricovero caldaie e impianti.
Del pari, come pure evidenziato dalla Soprintendenza, la piscina (di dimensioni m 8,00 x 4,00 m con relativo solarium annesso pavimentato con piastrelle in ceramica) e le opere di pavimentazione esterna hanno dato luogo ad incremento volumetrico e di superficie utile, alterando lo stato dei luoghi, sì da violare il vincolo paesaggistico gravante sull’area in cui gli interventi ricadono.
Deve essere infatti esclusa la qualificazione quale opera accessoria della piscina che “si presta… ad un utilizzo autonomo rispetto a quella della residenza cui accede, esprimendo una propria autosufficienza funzionale, oltre che economica (giacché incrementa sensibilmente il valore della proprietà) e, quindi, un proprio impatto volumetrico” (Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1186); venendo pertanto in rilievo un’opera edilizia autonoma, generatrice di nuova volumetria – ininfluente a tal fine la sua collocazione interrata (ex multis, Consiglio di. Stato, sez. IV, 13 maggio 2023, n. 5807) – l’accertamento di compatibilità paesaggistica era precluso ex lege ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. 42/2004.
Con specifico riguardo alle pavimentazioni, si osserva poi che l’asserito rispetto dell’indice di permeabilità previsto dal vigente strumento urbanistico comunale rappresenta condizione essenziale per qualificare le opere di pavimentazione e finitura esterna come attività libera ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, ma non ne esclude la rilevanza sotto il profilo paesaggistico, considerato che lo stesso art. 6 fa comunque salve, al comma 1, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio; in tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le pavimentazioni, se eseguite in area vincolata, possono assumere rilevanza sul piano paesaggistico, costituendo trasformazione materiale e visiva del suolo: “la realizzazione di una pavimentazione permanente in area sottoposta a vincolo paesaggistico comporta modifica stabile dello stato dei luoghi e necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica” (TAR Campania, 9 settembre 2025, n. 1442).
Infine, l’asserita finalità di consolidamento statico dei muri di contenimento non vale ex se a ascriverli fra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ex punto A.3 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che, nel far riferimento a “interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici”, specifica in maniera puntuale che l’esclusione opera purché gli interventi in parola risultino “non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio”, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Quanto poi alla tettoia – incontroverso lo sforamento rispetto alla superficie ammissibile – non è censurabile la condotta dell’amministrazione che ha ritenuto non rilevante l’intendimento, comunicato nelle controdeduzioni ai motivi ostativi, di procedere alla rimozione delle tegole di perimetro fino alla concorrenza della superficie ammissibile, trattandosi, come pure rilevato dalla Soprintendenza, di una “mera dichiarazione d’intenti” (cfr. parere gravato) che lascia inalterato lo stato di fatto esistente, sul quale l’Autorità tutoria è chiamata ad esprimersi.
8. La reiezione del ricorso introduttivo diretto avverso il parere della Soprintendenza conduce al rigetto, per le medesime ragioni, anche dei motivi aggiunti, volti a far valere l’illegittimità derivata del diniego comunale.
9. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta dalle amministrazioni costituite.
TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 15.12.2025 n. 2106