1. Il ricorrente, cittadino somalo, presentava in data 24 ottobre 2023 alla Questura di Roma domanda di protezione internazionale: in pari data veniva riconvocato per il 24 novembre 2023 per ulteriori adempimenti burocratici in ordine alla sua istanza.
2. Seguivano ulteriori convocazioni di analogo tenore, sino a quando, allegando di vivere per strada, avanzava in data 31 gennaio 2024 istanza di sollecito per poter accedere alle misure di c.d. prima accoglienza di cui agli artt. 9, 10, 11 e 14, comma 4 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
3. A questa istanza forniva riscontro la Prefettura di Roma il successivo 9 febbraio 2024, evidenziando l’indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinarî (c.a.s.) della provincia, atteso «l’aumento eccezionale degli sbarchi sulle coste del Sud Italia e, conseguentemente, l’esigenza improcrastinabile di ridurre il numero di migranti negli hotspot» attestato anche dalla proroga dello stato d’emergenza da parte del Consiglio dei ministri, tanto «da dover gestire mediatamente tre volte a settimana il collocamento nella Regione Lazio di parte dei migranti sbarcati sul territorio italiano», evidenziando come i posti disponibili sarebbero stati assegnati seguendo i criterî della «eccezionale e documentata vulnerabilità» e dell’«ordine cronologico delle richieste di accoglienza provenienti dalla Questura di Roma».
4. Avverso tale atto insorgeva, con l’impugnazione all’odierno esame, l’esponente.
5. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
6. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 30 aprile 2024, veniva dichiarata improcedibile atteso che «il ricorrente ha ottenuto in data 23 aprile 2024 un provvedimento di accoglienza».
7. Nondimeno, con memoria, il ricorrente aveva rappresentato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento per eventuali fini risarcitori (ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a.).
8. Su tali premesse, all’esito della discussione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
9. Preliminarmente, come rilevato anche dalla parte ricorrente, va dichiarata improcedibile la domanda di annullamento: difatti, l’esponente non potrebbe trarre piú alcuna utilità dalla rimozione dall’ordinamento giuridico dell’atto gravato, atteso che per altra via è stato soddisfatto l’interesse ad essere ammesso alle misure di accoglienza.
10. Residua, dunque, unicamente da verificare la legittimità del provvedimento del 9 febbraio 2024 della Prefettura di Roma: avverso di esso, parte ricorrente spiega tre censure.
11. Con la prima si denuncia la violazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015, nonché dell’art. 20, par. 5 dir. Ue 2013/33, il tutto in relazione all’art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) e dell’art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). In particolare, le disposizioni invocate prevederebbero l’accesso alle misure di accoglienza in presenza di presupposti riscontrati in capo al ricorrente (ossia «lo status di richiedente asilo» e «la mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti»): l’illegittimo operare dell’amministrazione, questa la tesi di parte ricorrente, avrebbe invece determinato «una violazione del diritto al rispetto della dignità umana […] e del divieto di trattamenti inumani o degradanti», essendo «innegabile che la vita in strada possa generare sentimenti di paura e angoscia, nonché danni fisici e mentali oltre ad una profonda umiliazione».
12. Tramite la seconda doglianza, poi, si evidenzia la violazione dell’art. 2, lett. g) e art. 17 dir. Ue 2013/33, atteso che l’amministrazione, ove impossibilitata ad accogliere il richiedente, dovrebbe corrispondergli una somma giornaliera al fine di garantirgli il sostentamento.
13. Con il terzo motivo, infine, viene lamentata una discriminazione (ossia una violazione degli artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 Cedu) del ricorrente rispetto agli altri migranti presenti sul territorio nazionale ammessi alle misure di accoglienza.
14. I tre motivi, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati unitariamente: essi sono tutti infondati.
15. Preliminarmente, è opportuno illustrare parte delle disposizioni regolanti la complessa e mutevole normativa afferente al fenomeno della protezione internazionale e delle misure di accoglienza.
16. Come è noto, lo straniero «cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno» prende il nome di rifugiato (v. art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) ottenendo tale status a seguito della presentazione di un’apposita «domanda di protezione internazionale» (art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 25/2008). È parimenti notorio che trattandosi del riconoscimento di uno status, pur essendo necessario un procedimento amministrativo per il conseguimento di esso, la situazione giuridica soggettiva non è di interesse legittimo atteso che non vi è esercizio di un potere amministrativo: e difatti la giurisdizione è del giudice ordinario.
17. Orbene, considerando i numeri del fenomeno migratorio, nonché la complessità degli accertamenti demandati all’autorità amministrativa (e a quella giudiziaria in caso di rigetto da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) è ben possibile che l’iter burocratico si estenda per un lungo arco temporale. Allo stesso tempo, è altresí manifesto che spesso il soggetto che avanza la domanda (indicato anche come richiedente, v. art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. 25/2008) necessiti di una serie di aiuti da parte delle strutture amministrative nazionali: esemplificativamente, è necessario il rilascio di documenti, permessi di soggiorno, attestazioni circa la presentazione della domanda, assistenza medica etc… Inoltre, si verifica a volte la necessità per il richiedente di ottenere quelle misure materiali minime per condurre una vita dignitosa: proprio per quest’ultima esigenza, l’ordinamento italiano (sulla scorta della regolamentazione euronunitaria) appronta quell’insieme di strumenti che vanno sotto il nome di misure di accoglienza.
18. Appare opportuno precisare che il sistema di accoglienza si struttura su due livelli: il primo provvede a fornire i servizî di base e trova il suo luogo di erogazione negli hotspot (art. 10-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nei centri di prima accoglienza (c.p.a.) e nei c.a.s.; il secondo livello, invece, è gestito dagli enti locali e vede l’erogazione delle prestazioni, oltre che di accoglienza materiale, anche di integrazione sociale (c.d. sistema di accoglienza e integrazione – Sai).
19. Ciò precisato, va rilevato come il Sai accolga quasi unicamente soggetti per i quali sia già stato accertato lo status di rifugiato ovvero di beneficiario della protezione sussidiaria (cfr. 1-sexies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39). Viceversa, i richiedenti sono accolti nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015. Si tratta, rispettivamente, dei già menzionati c.p.a. e dei c.a.s.: la distinzione tra i due è data dal carattere di stabilità dei primi, contrapposti ai secondi che sono strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara.
20. Ovviamente, a differenza della domanda di riconoscimento di uno status, che è assimilabile ad un diritto soggettivo, la pretesa all’ammissione alla misura di accoglienza si qualifica come interesse legittimo (altrimenti non vi sarebbe giurisdizione di questo Tribunale): difatti, la situazione giuridica del privato è inscritta in un rapporto giuridico con l’amministrazione titolare di un potere (o potestà) amministrativo che deve essere esercitato al fine di curare l’interesse pubblico. Tale descrizione giuridica non muta in ragione della natura vincolata del potere amministrativo, atteso che, in mancanza dell’esercizio di esso il privato non può conseguire il bene della vita (d’altronde, in caso di inerzia amministrativa è data la possibilità di agire avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – per un precedente v. Tar Lazio, sez. I, 13 novembre 2025, n. 20287).
21. Ciò precisato, va verificato se, nella situazione concreta all’odierno esame, l’amministrazione abbia o meno esercitato legittimamente il potere: appare opportuno precisare che lo scrutinio cui è chiamato questo giudice (anche alla luce di quanto statuito da Cons. Stato, ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8) è limitato alla verifica della sussistenza o meno della legittimità del provvedimento amministrativo che, come è noto, costituisce il primo e fondamentale termine (obiettivo) della condotta fonte dell’obbligazione risarcitoria (v. Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7); in altre parole, non verranno presi in esame, se non incidentalmente, gli ulteriori elementi costituivi dell’illecito, quali il nesso di causalità, il danno ingiusto e la colpevolezza.
22. Orbene, ciò posto in termini generali, il Collegio reputa infondate le contestazioni mosse all’operato della parte resistente.
23. Difatti, una volta ricevuto in data 31 gennaio 2024 il sollecito di ammissione alla misura di accoglienza (non è in atti la domanda presentata dal privato, sicché è impossibile individuare con certezza il dies a quo) l’amministrazione ha provveduto a stretto giro (il riscontro è del 9 febbraio 2024) a rappresentare l’impossibilità materiale di soddisfare immediatamente la richiesta, per le ragioni già trascritte in precedenza. Orbene, appare evidente che la motivazione esposta rende chiaro come l’amministrazione non si sia rifiutata di accogliere il ricorrente, bensí abbia semplicemente temporalmente postergato l’ammissione alle misure di accoglienza, in base all’effettiva disponibilità di strutture idonee ad accoglierlo.
24. Difatti, come si evince dalle relazioni depositate in atti, la Prefettura di Roma ha il compito di gestire la distribuzione infraregionale dei richiedenti asilo, in linea con le direttive ministeriali: a tal proposito occorre evidenziare come sia in atti la prova della prosecuzione «del flusso migratorio che interessa le coste italiane» e come costoro, accolti in prima battuta negli hotspot godano di una priorità legislativamente consacrata nell’ammissione a strutture di accoglienza (v. art. 8, comma 2-bis d.lgs. 142/2015 infra § 27).
25. A tal proposito occorre ribadire come ogni richiedente protezione internazionale «privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata» ha una pretesa giuridicamente tutelata all’accoglienza: nondimeno, trattandosi di un interesse legittimo (cui è contrapposto un potere vincolato) è ben possibile che il bene della vita non sia conseguito immediatamente (diversamente opinando ci si troverebbe dinanzi ad un autentico diritto soggettivo, cui si contrapporrebbe un mero obbligo di fare dell’amministrazione, il che avrebbe ulteriori riflessi anche sulla giurisdizione). A tal proposito, infatti, vanno considerate anche le difficoltà materiali in cui può incorrere l’amministrazione nell’approntamento delle strutture finalizzate all’accoglienza nonché gli oggettivi limiti di disponibilità delle strutture esistenti: in altre parole, ad impossibilia nemo tenetur.
26. Pertanto, a fronte di scarse risorse è manifesto che l’amministrazione (nel rispetto delle disposizioni di legge) debba compiere delle scelte nell’individuazione delle priorità da soddisfare e nelle relative modalità (indicativo in tal senso è anche il riferimento alla discrezionalità riconosciuta alle autorità amministrative nell’apprestare le misure di accoglienza da parte di Corte giust. Ue, sez. III, 1° agosto 2025, causa C-97/24, punto 42, su tale pronuncia si tornerà nel prosieguo).
27. In particolare, nel caso in esame, il primo livello del sistema di accoglienza prevede che «l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 [rispettivamente c.p.a. e c.a.s.] è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse» (cosí art. 8, comma 2-bis d.lgs. 142/2015): la ratio di tale disposizione è abbastanza intuitiva, atteso che essa, da un lato, garantisce una piú pronta tutela a quei soggetti reputati (oggettivamente) piú fragili (in quanto giunti in Italia dopo il trauma del salvataggio in mare) e, dall’altro, alleggerisce la pressione sugli hotspot di modo che essi possano accogliere i prossimi soggetti salvati dopo le operazioni in mare.
28. Al contempo, l’amministrazione è tenuta a valutare la posizione dei soggetti portatori di esigenze particolari: infatti, le misure di accoglienza devono tener «conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali» (art. 17 d.lgs. 142/2015).
29. Di conseguenza, tenuto conto che, come documentato in atti, si è assistito, nel tempo immediatamente precedente all’adozione dell’atto impugnato, ad attraversamenti della «frontiera terrestre della “rotta balcanica”, [ad] eventi Sar [search and rescue, ossia ricerca e salvataggio, principalmente in mare] sbarchi autonomi o soccorsi effettuati da navi Ong, di ben 5.000 migranti» è risultata temporaneamente recessiva la posizione dell’odierno ricorrente, essendo manifesto che «il numero cosí esorbitante degli sbarchi sulle coste del Sud Italia e conseguentemente l’esigenza improcrastinabile di ridurre il numero dei migranti negli hotspot ha provocato un incremento dei trasferimenti dei migranti presso i c.a.s. che ha impedito, a causa della capienza totale degli stessi, di poter accogliere le richieste provenienti dal territorio».
30. Viepiú, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di trovarsi una delle situazioni di fragilità di cui all’art. 17 d.lgs. 142/2015: anzi gli atti allegati (es. il biglietto di convocazione in atti con i plurimi rinvii) escludono in maniera netta la presenza di tali condizioni specifiche. In particolare, le affermazioni esposte nel ricorso (es. il vivere all’addiaccio o in ripari di fortuna) appaiono totalmente apodittiche, senza alcun principio di prova ed anzi la mancata produzione dell’ulteriore documentazione caratteristica dell’iter burocratico (non è in atti il c.d. modulo C3, né l’intervista ai sensi dell’art. 5 Reg. Ue n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – c.d. regolamento Dublino) costituisce indizio dell’assenza dei presupposti per il prioritario accesso alla misura di accoglienza.
31. Si aggiunga, come il biglietto di convocazione evidenzi la «pendenza della decisione dell’Unità Dublino dello Stato competente per inoltro domanda di protezione internazionale»: in altre parole, il ricorrente parrebbe rivestire la qualifica gergale di c.d. dublinato ossia un richiedente protezione internazionale che può essere trasferito in un altro Stato membro affinché ivi venga esaminata la sua domanda di protezione internazionale (v. artt. 29 ss. regolamento Dublino). Appare, quindi, ancor piú evidente la correttezza dell’azione della Prefettura che, ha dilazionato la pretesa del ricorrente al fine di garantire, prioritariamente, l’accoglienza di altri piú vulnerabili richiedenti protezione internazionale.
32. Difatti, riassumendo in estrema sintesi, va rilevato come la normativa italiana (e quella presupposta eurounitaria) accorda ad ogni richiedente la protezione internazionale l’accesso alle misure di accoglienza, ma ciò non avviene per tutti allo stesso modo o allo stesso tempo: la ragione è intuibile, atteso che è doveroso trattare in maniera diversa situazioni di fatto differenti, stilando un ordine delle priorità, attesa la non infinità delle risorse materiali disponibili (di tale principio sono espressione gli artt. 21 ss. dir. Ue 2013/33). Quest’ultima considerazione permette di superare anche la censura circa l’asserita disparità di trattamento, meramente allegata e sfornita di qualsiasi principio di prova: per giunta, al di là della genericità della doglianza, è opportuno rammentare che tale vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente, fermo restando che «quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723).
33. In ultimo, va evidenziato come l’accertata legittimità della decisione amministrativa non si pone in contrasto con la già citata recente pronuncia (depositata a supporto della propria tesi anche dal ricorrente) di Corte giust. Ue, sez. III, 1° agosto 2025, causa C-97/24, resa ai sensi dell’art. 267 Tfue su rimessione da parte di un giudice irlandese.
34. Invero, dal punto di vista fattuale le due vicende sono assai differenti, circostanza che rende evidente l’impossibilità di assimilare i due pronunciamenti, con il rischio di far apparire una contraddizione in realtà inesistente. Difatti, il presente giudizio afferisce unicamente alla valutazione della legittimità del provvedimento col quale è stato temporaneamente posticipato l’accoglimento del richiedente presso un c.a.s., mentre il pronunciamento del giudice eurounitario prende le mosse da una pacifica ed incontestata violazione delle regole europee da parte delle autorità irlandesi (riconosciuta tale già dal giudice rimettente), valutando poi la scusabilità di una simile condotta.
35. In particolare, partendo dall’assunto dell’esistenza di una violazione obiettiva delle disposizioni di cui alla dir. Ue 2013/33 (punti 16 e 24), la Corte di giustizia ha verificato se «il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33, possa sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile» (punto 26).
36. Deve poi precisarsi come in quel giudizio fosse del pari pacifico che le autorità irlandesi avessero rifiutato di assegnare un alloggio «nonostante» (questa la congiunzione impiegata nella versione italiana – «notwithstanding» l’originale inglese, punto 11), pur essendosi saturata la capacità recettiva nei centri di accoglienza, «la disponibilità di alloggi individuali e temporanei in Irlanda» («the availability of individual temporary housing in Ireland», ivi); in aggiunta, le autorità irlandesi non hanno invocato una mancanza di risorse finanziarie (punto 18).
37. Come può notarsi la situazione fattuale oggetto del presente giudizio è manifestamente differente rispetto a quella affrontata dalla Corte di giustizia: infatti, la presente vicenda si caratterizza per la pacifica indisponibilità di ulteriori alloggi sul territorio (d’altronde parte ricorrente non ha fornito elementi volti a infirmare tale rilievo) e dalla chiara scarsezza di risorse finanziarie (implicitamente ammessa dall’amministrazione nei suoi scritti – anche tale punto non è contestato).
38. Si aggiunga che la Corte di giustizia abbia statuito come lo Stato membro debba garantire le misure di accoglienza di cui agli artt. 2 e 17 dir. Ue 2013/33 (v. punti 32-33), precisando come per i casi «debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata piú breve possibile, qualora […] le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite» (art. 18, par. 9 dir. Ue 2013/33), ferma restando la necessità di soddisfare le esigenze essenziali (punto 36), prescrizione che non può considerarsi derogabile (punto 38).
39. Conseguentemente, non essendo stata provata, nel presente giudizio (v. supra § 30), quella specificità che avrebbe imposto allo Stato membro l’immediata associazione ad un c.a.s. (ovvero l’attivazione di una misura succedanea), non appare esservi stata alcuna condotta dell’autorità amministrativa italiana in violazione dell’art. 18, par. 9 dir. Ue 2013/33: quest’ultimo rilievo, quindi, chiarisce definitivamente la diversità della fattispecie concreta esaminata. Invero, da un lato (nella causa C-97/24), il giudice si è trovato di fronte ad una violazione della disposizione da ultimo citata nella parte in cui a due richiedenti protezione internazionale che avrebbero dovuto essere accolti in un centro è stata negata sia tale possibilità sia l’attivazione di una misura succedanea; viceversa, nel presente giudizio, l’accoglienza in un centro non è stata negata, ma solo temporalmente posticipata, in considerazione della peculiare situazione del richiedente che non ha dimostrato il complesso di presupposti per l’immediato inserimento in un centro per migranti.
40. D’altro canto, non può essere seguita l’interpretazione del pronunciamento eurounitario proposta da parte ricorrente: difatti, secondo l’argomentazione dell’esponente la mera non immediata soddisfazione dell’interesse del richiedente protezione internazionale costituirebbe ex se illecito della pubblica amministrazione. Orbene, considerata nella sua assolutezza tale tesi condurrebbe ad esiti palesemente assurdi (come evidenziato anche dalla Corte di giustizia, v. punti 39 e 42 sul margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali): inoltre, determinerebbe il mutamento della pretesa giuridica del richiedente asilo, assimilandola ad un diritto soggettivo (conclusione già smentita supra § 25).
41. Peraltro, nella sua rigidità, l’argomentazione del ricorrente non affronta, né prova gli elementi costitutivi dell’illecito, mancando in primo luogo di dimostrare l’illegittimità del provvedimento amministrativo gravato.
42. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, affermando la legittimità del provvedimento gravato.
43. Le spese, stante l’assoluta novità della vicenda, possono essere compensate.
44. Con separato decreto si provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute all’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
TAR LAZIO – ROMA, I – sentenza 15.12.2025 n. 22607