Tanto premesso in fatto, il ricorso, come successivamente integrato da motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.
Col primo motivo del ricorso introduttivo, come recepito e ulteriormente sviluppato in seno al gravame per motivi aggiunti, viene dedotta l’illegittimità dell’Avviso pubblico nella parte in cui esclude, all’art. 5, la “musica leggera e la pop music” dal novero dei generi musicali finanziabili ai sensi dell’art. 5, lett. a) della legge regionale n. 44/85 (“associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale o locale”), per l’anno 2024.
A essere violato sarebbe in primo luogo l’art. 1 (“Princìpi della legge”), L.R. n. 44/1985, il quale dispone: “La Regione siciliana considera le attività musicologiche e musicali, di genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale, un servizio di rilevante interesse culturale e sociale”, nonché l’art. 5, comma 1, lett. a) che prevede come destinatari le “associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale o locale”, senza effettuare alcuna distinzione di genere (tra quelli indicati nell’art. 1).
Il motivo deve essere disatteso.
Come osservato in sede di sommaria delibazione cautelare, l’art. 1, l.r. 44/1985 si limita a individuare i generi musicali oggetto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione regionale siciliana in quanto riconosciuti “di rilevante interesse culturale e sociale” e a tal fine autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare uno o più dei generi ivi contemplati, senza tuttavia imporre il contestuale finanziamento di tutti i generi nell’ambito dello stesso Avviso pubblico.
Ne deriva che la scelta dell’Amministrazione regionale di riservare l’Avviso pubblico impugnato ai soli generi “sinfonico, lirico, cameristico, jazz” (art. 4), tenuto anche conto della possibilità di finanziare il genere “popolare e corale” nell’ambito di un diverso Avviso rivolto ai soggetti indicati dall’art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 44/1985, è conforme al generale impianto e ai principi di cui all’art. 1 della legge stessa.
A ogni modo, in disparte la considerazione testé effettuata, occorre ulteriormente osservare che la musica leggera e pop (oggetto di esplicita esclusione da parte dell’art. 5 dell’Avviso) e, a fortiori, la musica rock esulano dal novero dei generi finanziabili in base all’art. 1, l.r. 44/1985, sicché la loro mancata considerazione da parte dell’Avviso pubblico oggetto di impugnazione non può dirsi in alcun modo illegittima.
Invero, l’art. 1, l.r. 44/1985 menziona, accanto al “genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz”, il genere “popolare e corale”, al quale l’art. 5, comma 1, lett. c) accosta altresì la “danza folkloristica”. Tale accostamento è sintomatico della volontà legislativa di promuovere la musica folk e la danza di tradizione e non consente, di conseguenza, di avvalorare interpretazioni estensive dell’espressione “musica popolare” atte a ricomprendere la “pop music” o la musica leggera in generale. Un simile risultato ermeneutico sarebbe infatti in contrasto con la ratio legis desunta dall’impianto sistematico della disciplina regionale esaminata e non è pertanto ammissibile.
La tesi contraria, sostenuta dalle odierne ricorrenti, non trova conforto neppure nella legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, che all’art. 65, comma 1 (della cui violazione ci si duole col secondo motivo di ricorso) istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) e prevede che il Fondo sia finalizzato, senza distinzione di genere, a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza.
In contrario, il Collegio osserva che l’art. 65 l.r. n. 9/2015 non fa distinzione di generi musicali e artistici poiché la norma è volta unicamente a disciplinare l’istituzione e le modalità di finanziamento del predetto Fondo; tuttavia, la norma va poi coordinata con le diverse disposizioni di legge speciale sui contributi erogabili in relazione ai diversi ambiti di attività culturale. D’altronde, a interpretare come le ricorrenti la disposizione in esame, perderebbe di significato la stessa legge regionale n. 44/1985, che invece distingue chiaramente, in relazione alle sue specifiche finalità, tra i generi musicali ammissibili a contributo.
Non persuade neanche il terzo motivo di ricorso, col quale si sostiene che una eventuale deroga al divieto di discriminazione operata dall’Avviso per i soli generi pop e musica leggera non trovi alcun fondamento nella legge regionale o nazionale, né è giustificata dal ricorrere di oggettivi e ragionevoli motivi che possano spiegare la diversità di trattamento, di modo che la distinzione introdotta dall’Avviso si rivela non solo in contrasto con l’art. 3 Cost. e con la l.r. 44/1985, ma dà luogo al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
In realtà, a parte il fatto che la predetta esclusione operata dall’Avviso si pone (come visto) in piena aderenza al dato normativo, non si può ritenere in via di principio irragionevole l’esclusione, dall’ambito del finanziamento regionale, della musica pop e leggera, ossia della musica più diffusa e commerciale, onde sovvenzionare generi meno conosciuti o più direttamente afferenti all’identità siciliana, come la musica folk del territorio insulare.
Infine, una diversa e più “inclusiva” interpretazione delle clausole dell’impugnato Avviso non potrebbe giustificarsi invocando il principio del favor partecipationis.
Nel caso di specie, la possibilità di includere i generi leggero, pop e rock è esclusa dal chiaro tenore testuale dell’art. 5 dell’Avviso (per quanto riguarda in particolare la musica leggera e pop) e dalla l.r. 44/1985, in applicazione della quale l’Avviso pubblico in oggetto è stato emanato, che non considera all’art. 1 tra i generi finanziabili neanche la musica rock e, come è noto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, nell’interpretazione della disciplina di gara, è necessario preliminarmente privilegiare il significato letterale (secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.), sicché, ove la clausola del bando, prevista a pena di esclusione, abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del favor partecipationis od all’interpretazione ragionevole della disposizione, dovendosi altresì escludere interpretazioni integrative contrarie al canone di buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 cod. civ. (Consiglio di Stato sez. V, 20/06/2025, n. 5405).
Da ciò deriva altresì la legittimità dei provvedimenti di non ammissione a finanziamento delle istanze delle associazioni ricorrenti (oggetto di ricorso per motivi aggiunti), la relativa decisione di esclusione trovando fondamento in un Avviso pubblico immune da censura e nella legge regionale applicata dall’Amministrazione regionale procedente.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in definitiva, deve essere rigettato, giacché infondato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 11.12.2025 n. 2734