1. Le ricorrenti sono insorte avverso l’ordinanza contingibile ed urgente, emarginata in oggetto, per mezzo della quale il Sindaco del Comune di Palermiti, a seguito del crollo di parte del cornicione da un balcone di un immobile, ha ordinato loro, “in qualità di eredi del Sig. -OMISSIS-”, di provvedere immediatamente alle necessarie verifiche e ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
2. A sostegno del ricorso, hanno dedotto il vizio di eccesso di potere, lamentando errore di fatto e difetto di istruttoria.
In particolare, hanno evidenziato di non essere eredi del riferito “-OMISSIS-” e di non essere proprietarie dell’immobile oggetto della ordinanza impugnata.
3. Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del 15 maggio 2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche, e, “[c]onsiderato che è in contestazione la legittimazione a provvedere da parte delle odierne ricorrenti, in base a una situazione di diritto sul bene che non risulta del tutto acclarata da parte del Comune stesso”, si è, al contempo, ordinato al Comune di depositare ogni documentazione utile al riguardo.
4. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, sostenendo la infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 6 giugno 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2025, è stata accolta l’istanza cautelare formulata con il ricorso, “non emergendo dal provvedimento gravato una compiuta istruttoria in ordine alla sussistenza di un diritto reale delle ricorrenti sull’immobile recante pericolo per la pubblica incolumità, nemmeno sulla base delle risultanze catastali”.
6. In data 23 giugno 2025, il Comune resistente, in ossequio al decreto presidenziale monocratico, ha provveduto al deposito della documentazione istruttoria.
7. La causa è stata, infine, mandata in decisione all’udienza pubblica del 5 novembre 2025.
8. Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
9. Come precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa – peraltro, invocata dallo stesso Comune resistente – “il soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area ma è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi diretti a rimuovere la situazione di pericolo: l’ordinanza va, pertanto, rivolta nei confronti del soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentire di eliminare il riscontrato pericolo di danno, indipendentemente dalla natura dal titolo in base al quale ha disponibilità del bene (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9216)” (Cons. Stato, V, 11 aprile 2025, n.3134).
10. Nella vicenda in esame, risulta evidente il vizio di difetto di istruttoria giacché non risulta che il Comune abbia accertato la sussistenza, in capo alle ricorrenti, di un diritto reale sull’immobile fonte di pericolo, né tanto meno che esse ne abbiano “la materiale disponibilità”.
10.1. Ciò emerge già dall’esame della ordinanza gravata, nella quale, dopo aver accennato al “crollo di una parte del cornicione del balcone” e indicato l’esigenza di provvedere con ordinanza contingibile e urgente per rimuovere i pericoli per l’incolumità pubblica e privata, si è rivolto alle ricorrenti l’ordine di rimozione della situazione di pericolo, senza, tuttavia, riferire di alcuna attività istruttoria che abbia consentito di accertare, sia pure in via presuntiva, la qualità di eredi del “Sig. -OMISSIS-”, del quale nemmeno sono indicati luogo e data di nascita, e dello stesso collegamento fra quest’ultimo e l’immobile, potendosi solo desumere dal contesto che ne fosse il proprietario. Nemmeno risultano indicati invero, nel provvedimento, i dati catastali dell’immobile, del quale è solo riferito l’indirizzo.
10.2. Dall’esame della documentazione che il Comune ha prodotto in giudizio in adempimento del decreto presidenziale monocratico a dimostrazione della istruttoria condotta – per la gran parte, peraltro, recante una data successiva al provvedimento gravato – è emerso poi che gli accertamenti sulla proprietà dell’immobile sono stati condotti sulla sola base delle risultanze anagrafiche e catastali, le quali ultime, come noto, non rilevano ai fini della proprietà degli immobili ma a fini esclusivamente fiscali. Dalla documentazione catastale prodotta, peraltro, sarebbe emersa la proprietà del bene in capo a tale “-OMISSIS-, fu -OMISSIS-”, ma nessun diritto reale da parte delle ricorrenti.
10.3. Lo “-OMISSIS-” riferito nell’ordinanza risulta, poi, soggetto diverso dallo “-OMISSIS-, fu -OMISSIS-”, che dalle risultanze del catasto figurerebbe quale ultimo proprietario del bene.
In particolare, il secondo, anch’esso deceduto, parrebbe fosse il figlio del primo.
Dalla nota dell’Ufficio tecnico comunale datata 12 giugno 2025 e prodotta unitamente alla riferita documentazione, si apprende che l’ordinanza impugnata abbia fatto, in realtà, riferimento a “-OMISSIS-, fu -OMISSIS-”, del quale le ricorrenti erano -OMISSIS-.
Il Comune, in sostanza, ha ritenuto provato che “-OMISSIS-, fu -OMISSIS-” fosse divenuto proprietario dell’immobile, quale erede legittimo del padre, e che, alla sua morte, il bene fosse stato acquistato in eredità dalle-OMISSIS-, odierne ricorrenti.
Se così è, appare evidente che, non solo non risulta un accertamento in ordine alla “qualità di eredi del Sig. -OMISSIS-”, come riferita nel provvedimento, da parte delle ricorrenti, ma nemmeno risulta che lo stesso “-OMISSIS-, fu -OMISSIS-” avesse, a monte, acquistato la proprietà dell’immobile a titolo ereditario alla morte del padre, non avendo il Comune verificato che, per entrambe le successioni, i predetti soggetti, anche ove chiamati all’eredità, l’abbiano accettata, e quindi siano divenuti proprietarie del bene.
10.4. Considerato, pertanto, che il provvedimento si fonda esclusivamente sul presupposto acquisto ereditario del bene de quo, non già sulla sua “materiale disponibilità” da parte delle ricorrenti – che, peraltro, non risulta in alcun modo dimostrata – appare evidente la sussistenza del vizio istruttorio dedotto.
11. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, impregiudicato il dovere di adozione, da parte del Comune, di ogni misura atta a garantire nelle more l’incolumità della collettività.
12. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 11.12.2025 n. 2099