Giurisdizione e competenza – Procura speciali alle liti, caratteri ed elementi distintivi rispetto alla procura generale alle liti

Giurisdizione e competenza – Procura speciali alle liti, caratteri ed elementi distintivi rispetto alla procura generale alle liti

1. La ricorrente è insorta avverso gli atti della gara d’appalto dei lavori di interventi di sicurezza sismica della chiesa di S. Maria delle Grazie, Domanico (CS) e, in particolare, dell’aggiudicazione alla Consorzio Appalti Lavori s.r.l., controinteressata.

2. A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:

2.1. “Violazione e falsa applicazione dell’art.100 comma 4 e allegato II.12. d.lgs. 36/2023 e s.m.i.”;

2.2. “Violazione e falsa applicazione degli artt.67 e 94 del d.lgs. 36/2023”;

2.3. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illegittimità manifesta”;

2.4. “Violazione dei principi di par conditio e buon andamento ex art.97 Cost.”.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Arcidiocesi metropolitana di Cosenza – Bisignano, la CUC Agorà nonché la società controinteressata, resistendo al ricorso.

In particolare, la Centrale unica di committenza ha, preliminarmente, eccepito la nullità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente per la promozione del giudizio.

4. Con ordinanza cautelare n.397 del 24 luglio 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare formulata con il ricorso.

5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Tutto quanto sin qui premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.1. Come già riferito, la CUC Agorà ha sollevato eccezione di nullità della procura formulata dalla resistente centrale di committenza, rilevando che essa:

a) è priva di data e non è firmata in modo autografo dal legale, il quale si è limitato ad appore firma digitale;

b) non può ritenersi procura speciale alle liti, essendo priva dei requisiti essenziali perché possa qualificarsi tale;

c) non contiene il riferimento al nominativo del legale rappresentate della società ricorrente e risulta sottoscritta in modo illeggibile.

6.2. A fronte di tale eccezione, la ricorrente, in data 22 luglio 2025, ha prodotto nuova procura speciale, ai fini della sanatoria del vizio ai sensi dell’art.182 c.p.c., e, in ogni caso, con memoria del 16 ottobre 2025, ha dedotto, a monte, la infondatezza della eccezione.

6.3. Ciò detto, deve, in primo luogo, ritenersi fondata l’eccezione formulata dalla resistente, nella parte in cui, in particolare, rileva che quella depositata non possa qualificarsi procura speciale.

Come noto, ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale.

In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n.6606).

La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “alla lite”), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “alle liti”) per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2018, n. 2121; V, 15 luglio 2013, n. 3809).

La qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ed il provvedimento da impugnare, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385).

Nel caso di specie, la procura rilasciata al difensore da parte della ricorrente ha il seguente contenuto: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’avv. […]. Il presente mandato è espressamente conferito anche per il grado di appello e di cassazione del presente giudizio, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari e incidentali”.

La procura in esame manca all’evidenza degli indispensabili, specifici elementi identificativi della controversia, quali l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio, del giudice adito, sicché risulta l’assenza dei requisiti che, per giurisprudenza condivisa, sono indispensabili ai fini della sua qualificazione quale procura speciale.

6.4. Riconosciuta la fondatezza dell’eccezione, occorre verificare se il vizio possa sanarsi per mezzo dell’applicazione, al processo amministrativo, dell’art.182 c.p.c., per il tramite del rinvio operato dall’art.39 c.p.a.

La questione è stata recentemente e definitivamente affrontata dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.11 del 2 ottobre 2025, la quale ha espresso i seguenti principi: “i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”; ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo”.

6.5. Applicati gli anzidetti principi, che il Collegio condivide, deve quindi escludersi che il deposito in corso di giudizio di una nuova procura speciale, effettuato da parte ricorrente il 22 luglio 2025, sia idoneo a sanare il rilevato vizio originario della sottoscrizione del ricorso.

7. Per le esposte ragioni, deve dichiararsi la nullità della procura e, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso.

8. Le spese possono compensarsi, in ragione della esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dall’intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 13.12.2025 n. 2100

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