1. Deve, preliminarmente, essere disattesa la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, Avvocato Antonio Valentini, che con memoria del 10 novembre 2025 ha esposto di essere stato nominato l’8 novembre 2025 e ha, di conseguenza, chiesto un differimento della discussione per poter aver adeguata contezza dell’intero incarto processuale, in quanto, per giurisprudenza consolidata, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano, come quello oggetto della richiesta di rinvio, in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 – 01; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459 – 01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopech, Rv. 258266 – 01).
2. Tanto premesso, il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita l’illegittimità della acquisizione della scheda di riconoscimento vocale del ricorrente, utilizzata per l’interpretazione delle conversazioni e la identificazione del ricorrente, in quanto non presente nel fascicolo del Pubblico ministero al momento della richiesta di giudizio abbreviato, nonché delle dichiarazioni del teste F., per essersi in primo grado proceduto nelle forme del rito abbreviato, al di là della sua genericità, essendo privo di confronto con la vicenda processuale che aveva condotto all’acquisizione di tale scheda e alla audizione del Maresciallo F., non è fondato.
La Corte d’appello di Ancona, preso atto della circostanza che nel fascicolo processuale relativo al ricorrente, costituente stralcio del più ampio procedimento che ha riguardato tutti i coimputati, mancava copia integrale degli atti di indagine, ne ha disposto l’acquisizione; successivamente, all’udienza del 6 febbraio 2024, preso atto della mancanza della scheda di riconoscimento vocale del ricorrente ne ha ordinato l’acquisizione, disponendo anche l’assunzione della testimonianza del Maresciallo F., che aveva redatto l’informativa finale.
Tali provvedimenti risultano immuni da vizi processuali, peraltro genericamente individuati dal ricorrente, in quanto l’acquisizione di tutti gli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, non inseriti in quello formato in relazione alla posizione dell’imputato a seguito della separazione da quella degli altri imputati, è del tutto legittima, in quanto, a norma dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2 (ossia il fascicolo del Pubblico ministero contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate, oltre che i verbali delle prove assunte dal giudice per le indagini preliminari, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato se non debbono essere custoditi altrove), la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3 (relativa alle indagini svolte successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio), e le prove assunte nell’udienza preliminare, cosicché la mancanza di parte di tali atti a causa della incompleta esecuzione del provvedimento di separazione dei procedimenti, ossia a un adempimento amministrativo, non determina certamente l’inutilizzabilità di tutti gli atti dell’unico originario procedimento (di cui quello a carico del ricorrente costituisce stralcio e che doveva contenerli integralmente), di cui, quindi, la Corte d’appello ha del tutto correttamente disposto l’acquisizione.
L’acquisizione della scheda di riconoscimento vocale del ricorrente, non rinvenuta in atti, e l’audizione del Maresciallo F., ritenute necessarie per poter adeguatamente valutare gli esiti delle intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini e presenti in atti, sono state, anch’esse, correttamente disposte, in quanto volte a consentire di poter compiutamente e adeguatamente apprezzare elementi di prova già agli atti (ossia i suddetti esiti delle operazioni di intercettazione), essendo, cioè, assolutamente necessarie, rimanendo altrimenti precluso il compiuto apprezzamento di prove legittimamente acquisite, essendo ammessa anche nel giudizio abbreviato di appello, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove se, come quelle in questione, assolutamente necessarie (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 – 02; v. anche Sez. 3, n. 56049 del 20/07/2017, B., Rv. 272426 – 01, e Sez. 6, n. 37092 del 06/06/2012, Rotolo, Rv. 253466 – 01).
3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, in ragione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla adeguatezza della motivazione sia in ordine alla esistenza della associazione di cui al capo a), che sarebbe stata desunta esclusivamente dalla realizzazione dei reati fine, sia a proposito del ruolo di organizzatore del ricorrente, sono inammissibili, sia a causa della loro genericità, intrinseca ed estrinseca, essendo privi del necessario confronto con le risultanze istruttorie e con la motivazione della sentenza impugnata, consistendo nella mera asserzione della insufficienza degli elementi disponibili per poter ritenere provata l’esistenza della associazione e la veste di organizzatore del ricorrente, senza alcuna illustrazione di tali elementi, né confronto, tantomeno critico, con quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata; sia perché sono volti a conseguire una rilettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e immune da illogicità, tantomeno manifeste, come tale non suscettibile di rivisitazione sul piano dell’apprezzamento e della lettura delle risultanze istruttorie.
La Corte territoriale, nel ribadire l’esistenza del sodalizio e la veste di organizzatore del ricorrente, ha sottolineato la certa attribuibilità al ricorrente delle conversazioni intercettate (non specificamente contestata neppure dalla difesa); l’esistenza di un gruppo organizzato sistematicamente e stabilmente dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti (emergente dall’attività d’indagine, avvalorato dalla contabilità tenuta dalla moglie del ricorrente e confermato dal fratello del ricorrente, E.A., che ha illustrato le modalità di funzionamento del sodalizio, la sua stabilità e la sua organizzazione, v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, e anche da E. H., E. N., D. P., Z. H., che hanno illustrato anche il ruolo di promotore e organizzatore del ricorrente), dotato di canali di approvvigionamento e caratterizzato da una suddivisione dei ruoli; il ruolo di vertice assunto dal ricorrente, che impartiva disposizioni, chiedeva e otteneva ragguagli sui fatti accaduti e le attività svolte, forniva indicazioni da trasmettere agli altri associati, assumendo una chiara e mai contestata posizione di comando, e la cui consorte, V. D. L., aveva il compito di rilievo di custodire il denaro e tenere la contabilità dell’associazione (registrando entrate e uscite, nonché i crediti maturati verso gli acquirenti, come risulta dalle annotazioni della citata agenda in sequestro).
Si tratta di considerazioni certamente idonee a giustificare la conferma sia della esistenza del sodalizio sia della partecipazione allo stesso del ricorrente come promotore e organizzatore, che non sono state affatto considerate dal ricorrente, che si è limitato ad asserire l’insufficienza della motivazione, senza in alcun considerare quanto diffusamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità di entrambe le censure.
4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte al par. 3, sia perché privo di confronto con le condotte e con la personalità del ricorrente che ne emerge, sia perché è volto a censurare valutazioni di merito, in ordine alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio e alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sono state adeguatamente giustificate e non sono rivisitabili sul piano valutativo nel giudizio di legittimità.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente censura, in realtà, una valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, che, nel sottolineare sia la gravità dei fatti (in considerazione delle modalità della condotta, della sua durata nel tempo e dei quantitativi di stupefacenti che ne erano oggetto), sia la negativa personalità dell’imputato che ne emerge (oltre che dalle sue precedenti condanne), ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Sez. 6, n. 10273 del 20/05/1989, Mancusi, Rv 181825 – 01).
La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, oltre che generica, manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, la Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato, ha dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato.
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 227142 – 01).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato. Essa, inoltre, può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità dei fatti, fondata anche sul prolungato periodo di tempo in cui sono stati commessi, e nella valutazione negativa della personalità dell’imputato, più volte condannato e privo di qualsiasi segno di resipiscenza, essendo compresa in tale giudizio l’indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati con il quarto motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio.
5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo motivo e della inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cass. pen., III, ud. dep. 04.12.2025, n. 39164