Urbanistica e edilizia – manufatto abusivo, inottemperanza all’ordine di demolizione e provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale

Urbanistica e edilizia – manufatto abusivo, inottemperanza all’ordine di demolizione e provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale

Considerato che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n-OMISSIS- del 24 gennaio 2024 e acquisiva gratuitamente al patrimonio dell’ente le unità immobiliari localizzate in Castelbuono, alla c.da -OMISSIS-snc, di proprietà di -OMISSIS-;

Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva lamentata l’illegittimità del detto provvedimento essenzialmente perché assunto con eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto non sarebbe imputabile alla sig.ra -OMISSIS- l’illecito omissivo edilizio in ragione della sua condizione di invalidità intellettiva (per alzheimer di grado severo – v. all. 2 al ricorso);

Visto l’art. 60 c.p.a., a mente del quale il Collegio – previo avviso alle parti – può decidere la controversia in sede di camera di consiglio cautelare, al ricorrere dei presupposti di legge, nel caso di specie esistenti, con sentenza in forma semplificata, dunque con applicazione del criterio della ragione più liquida (v. Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n-OMISSIS-);

Ritenuto, rispetto al merito, che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, con conseguenziale provvedimento dichiarativo di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente siano stati ritualmente adottati perché, sin dall’ingiunzione di demolizione n-OMISSIS- del 24 gennaio 2024, l’amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS- era a conoscenza della necessità di adempiere all’ordine dell’amministrazione e avrebbe dovuto darvi seguito senza ritardo, previa autorizzazione del Tribunale ordinario; quanto si dice è confortato dalla circostanza che lo stesso odierno ricorrente – figlio della sig.ra -OMISSIS- – ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avvero l’ordinanza di demolizione del 2024, rigettato con decreto presidenziale n. 173 del 1° agosto 2025, giusto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 141 del 30 giugno 2025 (v. all. 18 e 19 alla memoria del Comune di Castelbuono);

Ritenuto, dunque, insussistente nel caso di specie un’ipotesi di non imputabilità dell’illecito omissivo perché la proprietaria avrebbe dovuto provvedere alla demolizione per mezzo del figlio, amministratore di sostegno; soggetto, peraltro, che in questa sede propugna la non imputabilità della mancata demolizione nonostante sarebbe lui stesso (assieme ai fratelli) ad avvantaggiarsi della ulteriore disponibilità dell’immobile di cui si tratta in quanto (all’apertura della successione) erede legittimo della proprietaria;

Ritenuto di dover assorbire le questioni di rito sollevate dalla difesa del Comune e che le spese devono seguire la soccombenza, con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo

TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 05.12.2025 n. 2688

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