Giurisdizione e competenza – Natura ordinatoria del termine di costituzione delle parti intimate ex art. 46, comma 1, c.p.a.

Giurisdizione e competenza – Natura ordinatoria del termine di costituzione delle parti intimate ex art. 46, comma 1, c.p.a.

1. La ricorrente allega di aver acquistato, nell’anno 2016, un vasto complesso industriale (di circa 26 ha complessivi), ubicato lungo la S.S. 210 “Fermana–Faleriense”.

Per accedere a questo complesso, la sua dante causa fu autorizzata, nell’anno 1968, ad aprire tre passi carrabili posizionati alle chilometriche 13+733, 13+900 e 13+940 (lato sinistro provenendo dal mare).

Nell’anno 1997 fu poi autorizzato un altro passo carrabile alla chilometrica 14+066 (sempre lato sinistro provenendo dal mare).

Per eseguire lavori di demolizione e ristrutturazione di alcuni immobili esistenti nel complesso industriale, la Provincia autorizzò, nell’anno 2017, una recinzione che comunque, a giudizio della ricorrente, salvaguardava tutti i passi carrai precedentemente autorizzati.

La ricorrente allega altresì che due di questi accessi, ovvero ai km 13+733 e 14+066, le furono successivamente volturati, dalla Regione Marche, con provvedimento del 24/9/2018.

L’odierna controversia riguarda solo l’accesso originariamente al km 13+733, poi divenuto 13+560 per effetto della richilometrazione della strada (su cui infra) ed attualmente chiuso dalla ricordata recinzione da considerarsi temporanea.

Ritenendo, tuttavia, che questa temporanea chiusura comportasse incertezza sullo stato giuridico del predetto accesso, la ricorrente inoltrava all’Anas, nell’anno 2022, istanza di regolarizzazione che veniva respinta, con il provvedimento oggetto di gravame, sulla scorta dei seguenti rilievi (in sintesi):

– per effetto di atti e normative sopravvenute, il passo carraio in questione doveva considerarsi un nuovo accesso e quindi sottostare alla relativa disciplina;

– l’accesso all’area della ricorrente sarebbe potuto utilmente avvenire attraverso il varco principale esistente al km 13+735 (posto nelle vicinanze quindi, verosimilmente, all’attuale chilometrica 13+733) con eventuale realizzazione di una strada interna al compendio industriale;

– l’apertura del nuovo accesso al km 13+560 era inoltre ostacolata dalla presenza di un cordolo in c.a. lungo il fronte della proprietà.

L’amministrazione intimata si è costituita per resistere gravame con eccezioni in rito e deduzioni di merito.

2. Deve innanzitutto essere trattata l’eccezione, della ricorrente, di inammissibilità di tutto quanto contestato, eccepito e dedotto dall’Anas con gli scritti successivi alla memoria di costituzione del 23/11/2022 puramente di stile e con effetto decadenziale di attività difensive che avrebbero dovuto essere svolte in quel momento e non oltre (in particolare la contestazione dei fatti narrati in ricorso e le eccezioni in rito).

2.1 L’eccezione è infondata.

2.2 In generale va osservato che, per ormai consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, il termine per la costituzione delle parti intimate, previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., è ritenuto ordinatorio.

In particolare è stato affermato che il citato art. 46 non prescrive che le parti intimate debbano svolgere le proprie difese con la memoria di costituzione a pena di decadenza, essendo previsto che nel termine di sessanta giorni, dal perfezionamento dalla notificazione, esse possono, disgiuntivamente, costituirsi, presentare memorie, fare istanze e presentare mezzi di prova. Detto termine è ordinatorio e non perentorio; le parti possono presentare documenti e memorie anche successivamente (cfr. Cos. Stato, Sez. VI, 18/11/2024 n. 9240; id. 14/07/2011, n. 4283; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 2535/2025).

2.3 Ciò vale anche per la contestazione dei fatti narrati in ricorso al fine di escludere l’applicazione dell’art. 64, comma 2, del c.p.a. (cfr., ex professo, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 118/2019 – paragrafi 13.14 e 13.15 ai quali si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).

Peraltro con la memoria di costituzione, l’Anas “impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e sin d’ora conclude affinché piaccia a Codesto Ill.mo T.A.R. respingere il ricorso, in quanto irricevibile, inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni che verranno enucleate in corso di causa”.

3. Va ora trattata l’eccezione in rito con cui l’Anas deduce l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del preavviso di rigetto di cui alla nota 9/5/2022 prot. 0299144 che contiene le ragioni ostative cui il provvedimento definitivo rinvia.

L’eccezione è infondata.

Per quanto, nell’epigrafe del ricorso, non risulti essere stato indicato anche il preavviso di rigetto, la ricorrente ha comunque inteso contestare le principali ragioni ostative ovvero, come si vedrà trattando le singole censure, il fatto che sia stato considerato un nuovo accesso anziché un accesso esistente già autorizzato nel 1968 e volturato nel 2018 (primo motivo) e la questione del cordolo in c.a. (secondo motivo).

L’eccezione ha quindi natura esclusivamente formale.

4. Il ricorso può ora essere trattato nel merito.

5. Con il primo motivo viene dedotto eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto travisamento ed erronea interpretazione degli atti intervenuti nel tempo poiché l’accesso di cui si discute (originariamente al km 13+733 poi divenuto 13+560 per effetto della richilometrazione della strada) è stato autorizzato nel 1968, volturato alla ricorrente nel 2018, ed ancora esistente benché temporaneamente chiuso. Non si tratta quindi di nuovo accesso come erroneamente ritenuto dall’Anas.

5.1 Le censure sono infondate.

5.2 È innanzitutto necessario fare chiarezza su questa intricata vicenda che parte da lontano con numerazioni e rinumerazioni dei passi carrai che possono generare confusione.

L’autorizzazione del 1968 riguardava tre accessi rispettivamente alle chilometriche (lato sx venendo dal mare) 13+733, 13+900 e 13+940. A questi si è aggiunto, nel 1997, l’accesso alla chilometrica 14+066 (sempre lato sx venendo dal mare).

Successivamente gli accessi alle chilometriche 13+900 e 13+940 furono unificati in un unico accesso alla chilometrica intermedia 13+920.

Questo sulla base dell’originaria chilometrazione della S.S. 210.

Con la nuova chilometrazione i predetti accessi sono stati così rinominati:

– km 14+049 (ex 14+066);

– km 13+733 (ex 13+920 che unificava gli ex 13+900 e 13+940);

– km 13+560 (ex 13+733) di cui si discute in questa sede.

Pare quindi evidente che la chilometrica 13+733 in realtà individua due accessi distinti e lontani tra loro (circa 173 metri), a seconda che si faccia riferimento alla vecchia o alla nuova chilometrazione.

5.3 Sussiste un altro elemento importante da chiarire, ovvero che l’autorizzazione di tutti i predetti accessi, utilizzati o temporaneamente chiusi che fossero, venne ricondotta alle tempistiche del sopraggiunto nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) che introduceva il limite temporale massimo di 29 anni (art. 27, comma 5), con scadenza quindi fissata nel 1997.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tale disciplina, di carattere inderogabile, deve trovare applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate ai sensi dell’ormai abrogato Regio Decreto n. 1740/1933 (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato nn. 3756/2025, 8458/2024, 7098/2024 e 7655/2023; CGA – Sicilia, n. 46/2024).

Di conseguenza oggi non può essere ancora invocata l’originaria concessione del 1968 poiché scaduta da tempo.

5.4 Alla ricorrente neppure giova invocare la voltura ottenuta nel 2018, poiché questa riguardava un’istanza limitata a due soli accessi ovvero al km 13+920 e al km 14+066 vecchia chilometrazione (cfr. Doc. Allegato 004 – deposito Anas 26/4/2025), cioè gli unici accessi che, in quel momento, erano ancora effettivamente aperti come chiaramente visibile nella documentazione fotografica allegata all’istanza (cfr. Doc. Allegato 005 – deposito Anas 26/4/2025) dove non compare il terzo accesso di cui oggi si discute.

Sono poi irrilevanti, in questa sede, le ragioni per le quali detta istanza non aveva contemplato anche questo ulteriore accesso alla vecchia chilometrica 13+733.

Ciò che invece rileva è il fatto, ammesso pure dalla ricorrente, che “nella concessione per gli accessi esistenti, abbiamo constatato che il relativo Decreto Regione Marche n. 1833 del 24.09.2018, contemplava soltanto due accessi, dimenticando quello sul lato Est, pur esistente ed attivo da alcuni decenni, come si vede chiaramente nella sottostante foto aerea di rilievo del 2017” (cfr. Relazione tecnica – Doc. Allegato 010 – deposito Anas 22/10/2025).

Pare quindi evidente che l’accesso (dimenticato) “sul lato Est” (cioè verso mare) sia quello originariamente al km 13+733 ed oggi al km 13+560.

La voltura per i due soli accessi richiesti non è stata impugnata e quindi deve intendersi ormai consolidata, non risultando peraltro il frutto di alcuna dimenticanza della Regione.

Se c’è stata dimenticanza è solo quella imputabile alla ricorrente per non aver chiesto la voltura anche del terzo accesso alla chilometrica 13+560 qualora effettivamente interessata a conservarlo nonostante l’avesse chiuso con una recinzione che, guardando le molteplici fotografie versate in atti, appare tutt’altro che temporanea.

5.5 In conclusione ha ben operato l’Anas nel ritenere che l’istanza del 2022 abbia riguardato un nuovo accesso e non un accesso precedentemente autorizzato con titolo ancora valido; nuovo accesso quindi da ricondurre alla disciplina vigente e, in particolare, a quella dei limiti di distanza da altri accessi già autorizzati.

6. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotto eccesso di potere sotto svariati profili con riguardo alla questione del cordolo in c.a.

Anche queste censure vanno disattese dovendosi condividere la deduzione difensiva dell’amministrazione resistente secondo cui la questione del cordolo ha riguardato un aspetto secondario e non dirimente della vicenda, rispetto al motivo principale del diniego ovvero che si tratta di nuovo accesso e non di un accesso munito di titolo abilitativo ancora efficace.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, al fine di rigettare l’intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, il provvedimento amministrativo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giudiziale” (cfr. tra le ultime, TAR Marche, Sez. I, n. 873/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR MARCHE, I – sentenza 06.12.2025 n. 1010

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