*Giurisdizione e competenza -Ricorso per ottemperanza contro la sentenza di riconoscimento parziale del diritto al compenso revisionale caso di provvedimento della P.A. di conclusione dell’istruttoria ex art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006 comunicato all’operatore economico prima della notifica del ricorso ex art. 114 c.p.a

*Giurisdizione e competenza -Ricorso per ottemperanza contro la sentenza di riconoscimento parziale del diritto al compenso revisionale caso di provvedimento della P.A. di conclusione dell’istruttoria ex art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006 comunicato all’operatore economico prima della notifica del ricorso ex art. 114 c.p.a

1. L’odierno ricorrente, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (di qui in poi C.N.S.) ha introdotto il presente giudizio per ottenere l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 5051 del 23 maggio 2024, a mezzo della quale, in parziale accoglimento del gravame, è stato annullato l’impugnato diniego opposto dall’A.S.L. di Salerno, portante il mancato riconoscimento della revisione prezzi, relativa all’infra indicato servizio. Nel giudizio così instaurato avanti al primo giudice si chiedeva, altresì, l’accertamento del diritto di C.N.S. alla revisione del corrispettivo contrattuale, relativo all’appalto per il “servizio di ausiliariato, logistica e supporto alle attività sanitarie dei P.O. delle disciolte A.S.L. Sa 1 e A.S.L. Sa.3”, con decorrenza dal secondo anno – febbraio 2016 -, fino alla scadenza dell’appalto, oltre alla condanna dell’ A.S.L. di Salerno “alla quantificazione del compenso revisionale, e al pagamento di quanto dovuto con detta decorrenza fino alla scadenza dell’appalto”.

2. In punto di fatto ha premesso C.N.S.: i. di essersi reso aggiudicatario del predetto Servizio per l’importo di euro 16,69 per ogni ora lavorata, per un corrispettivo complessivo da determinare per ciascun P.O., sulla base del prezzo orario, ora richiamato, moltiplicato per il monte ore annuo; ii. che il servizio medesimo era stato regolato con il contratto di appalto, e il corrispettivo determinato – secondo l’offerta economica – sulla base del visto prezzo orario di euro 16,69/ora e del monte orario “consumato” per ciascun P.O., con salvezza di revisione, previa istruttoria ex art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; iii. che, durante l’esecuzione del servizio, si sarebbero verificati significativi incrementi di costi, a fronte dei quali il Consorzio ricorrente aveva presentato domanda di revisione prezzi ai sensi dell’art. 23 del C.S.A.; domanda, tuttavia, respinta, con delibera n. 1037/2020, successivamente annullata dal T.A.R. Salerno, con sentenza n. 1648 del 2021 per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

2.1. Soggiunge il Consorzio ricorrente che, in esecuzione della richiamata sentenza, l’Azienda intimata ha riattivato il procedimento revisionale, culminato nella impugnata delibera dirigenziale. Indi C.N.S. ha proposto ricorso per motivi aggiunti avanti al T.A.R. di Salerno, chiedendo: a) l’annullamento del diniego del compenso revisionale, oltre all’accertamento del suo diritto al compenso revisionale sul corrispettivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, con decorrenza dal secondo anno (febbraio 2016), fino alla scadenza dell’appalto; b) la condanna dell’A.S.L. di Salerno al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, per il ritardato versamento del compenso revisionale, con decorrenza dalle singole scadenze, oltre interessi anatocistici.

2.2. L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno si è costituita in giudizio, deducendo, anzitutto, l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, richiedendone nel merito la reiezione.

2.3. Con la sentenza n. 1602 del 2023, il T.A.R. adìto ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

3. Contro tale sentenza C.N.S. ha proposto appello, iscritto al n. 9001/2003 R.G., deducendo l’erroneità della decisione, là dove ha respinto il secondo motivo di ricorso e, riproponendo i motivi di ricorso assorbiti dal primo giudice.

3.1. Con la citata sentenza, di cui si chiede oggi l’esecuzione, questa Sezione – in parziale accoglimento del ricorso – ha sostanzialmente riformato la decisione impugnata sui seguenti tre punti e, precisamente:

a) il contratto di appalto in contestazione è, ratione temporis, governato dalla disciplina di cui all’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche se non espressamente richiamato, perché configurante una norma imperativa, destinata a eterointegrare il contratto stesso;

b) l’Amministrazione sanitaria non poteva limitarsi a sostenere che non vi fossero i presupposti per la invocata revisione dei prezzi, ma avrebbe dovuto fare una istruttoria alla luce degli elementi allegati dall’appaltatore;

c) l’Azienda sanitaria non avrebbe dovuto considerare solo le proroghe, ma anche il periodo di esecuzione del contratto originario a partire dal secondo anno (febbraio 2016), perché la disposizione del codice vigente ratione temporis sopra richiamata copriva anche quel periodo.

4. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, l’esponente ha lamentato l’inerzia dell’Amministrazione a fronte del decisum di annullamento sopra richiamato.

5. Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato la sopravvenuta deliberazione n. 738 del 15 maggio 2025, con la quale l’Azienda intimata ha reiterato il diniego di revisione prezzi, lamentandone la nullità per violazione o elusione del giudicato.

6. Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo e respingersi i motivi aggiunti.

7. Nella camera di consiglio del 13 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Come esposto brevemente in fatto la controversia all’esame si è sviluppata, anzitutto, su un primo ricorso per ottemperanza, a mezzo del quale il Consorzio ha lamentato l’inerzia della Amministrazione; inerzia, poi superata dalla delibera intervenuta – a seguito della svolta istruttoria, ed oggetto anche di autonoma impugnazione dinanzi al T.A.R. della Campania -, rispetto alla quale si è contestata da parte di CNS la relazione istruttoria, perché si sarebbe limitata – in allegato contrasto con l’art. 115 che imponeva un’istruttoria piena – ad un mero confronto tra contratti, da cui sarebbe stata esclusa la sopravvenuta antieconomicità dell’offerta.

8.1. Il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile, come puntualmente eccepito dalla parte pubblica, perché il nuovo provvedimento è stato portato a conoscenza del Consorzio – anche se di poco– anteriormente alla notifica del ricorso ex art. 114 c.p.a..

Sono, invece, infondati i motivi aggiunti, perché nella specie, diversamente da quanto sostenuto da CNS, non vi è stata elusione di giudicato, posto che l’A.S.L. di Salerno ha dato seguito all’istruttoria ex art. 115, che trova applicazione come specificato nella sentenza ottemperanda ope legis, trattandosi di eterointegrazione.

9. In generale va ricordato che il giudice dell’ottemperanza è chiamato alla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512), verifica che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e che implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).

9.1. Nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che l’Amministrazione ha ottemperato al decisum, prima della notifica del presente ricorso in ottemperanza, mediante l’istruttoria eseguita ai sensi dell’art. 115 c.p.a..

9.2. Il Consorzio ricorrente insiste con forza, con i proposti motivi aggiunti, sull’elusione del giudicato, lamentando che la deliberazione che ha dato seguito alla sentenza ottemperanda non si sarebbe fondata su alcuna analisi degli elementi e delle voci di costo che avrebbe dovuto, invece, valutare in virtù di quanto disposto dalla predetta previsione normativa e di quanto espressamente riconosciuto nell’anzidetta sentenza; l’Amministrazione avrebbe invece svolto una istruttoria del tutto generica limitata al raffronto “tra il prezzo di aggiudicazione della nuova gara e il prezzo contrattuale del quale il C.N.S. ha chiesto la revisione”, ossia su due contratti distinti e circoscritti a periodi di tempo diversi.

9.3. Secondo la prospettazione dell’ASL di Salerno, invece, il ricorso originario sarebbe irricevibile, essendo intervenuto nelle more un nuovo provvedimento, impugnato con ricorso autonomo da C.N.S.; non ricorre in ogni caso, conclude la resistente, il denunciato vizio di elusione di giudicato, proprio perché l’Amministrazione, in ossequio all’art. 115 ed in conformità al decisum della sentenza ottemperanda, si è pronunziata, malgrado l’attività istruttoria sia stata fortemente criticata da C.N.S..

10. Il Collegio condivide l’assunto dell’Amministrazione, a conclusioni distinte e diverse non conducendo il rilievo sostenuto – anche oralmente – dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui una volta riconosciuta l’istruttoria ex art. 115 la stessa avrebbe dovuto esser svolta sulla base di quella norma, anche perché il prezzo aggiudicato in altro appalto – e oggetto di confronto in sede istruttoria – non avrebbe nulla a che vedere con l’appalto di cui si discute, trattandosi – a dire della ricorrente – di due contratti diversi e collocati in periodi temporali distinti; dovendosi, in proposito, evidenziare che trattandosi di questioni di merito, ogni eventuale contestazione avverso la nuova determina sarà oggetto di valutazione da parte del TAR, investito come detto dalla stessa C.N.S., con ricorso autonomo.

11. In conclusione il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto.

12. Le spese possono essere compensate, in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 09.12.2025 n. 9638

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